Ordinanza n. 3236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione negativa dell'elaborato dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in particolare, l'illegittimità della valutazione del proprio elaborato, la possibilità di una correzione giudiziale del compito, l'insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico e la necessità di comparare il proprio elaborato con quelli di altri candidati. È stato inoltre prodotto un parere pro veritate volto a sostenere la maggiore correttezza dell'elaborato rispetto alla valutazione della Commissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti apprezzabili elementi di fondatezza. Ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, anche perché il candidato aveva riportato una grave insufficienza. Ha inoltre ritenuto sufficiente il voto numerico a esprimere le ragioni della valutazione della Commissione, in conformità al costante orientamento del Consiglio di Stato. È stata respinta anche la censura fondata sulla comparazione con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito deve essere valutato individualmente e discrezionalmente dalla Commissione secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Centrale. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando in via esclusiva alla Commissione pubblica e terza la valutazione degli elaborati; il giudizio privato dell'esperto incaricato dall'appellante non può prevalere su quello della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non è assistita da apprezzabili elementi di fondatezza la pretesa alla correzione giudiziale dell'elaborato di un esame pubblico quando la valutazione della Commissione abbia evidenziato una grave insufficienza.
- Il voto numerico attribuito dalla Commissione d'esame è idoneo, secondo l'orientamento richiamato, a esternare adeguatamente le ragioni della valutazione dell'elaborato, senza necessità di una motivazione ulteriore.
- La valutazione degli elaborati d'esame deve avvenire individualmente, secondo i criteri predeterminati dall'amministrazione, e non mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati.
- Il parere pro veritate redatto da un esperto privato incaricato dal candidato non può prevalere sul giudizio della Commissione pubblica, terza e istituzionalmente competente alla valutazione degli elaborati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →