Sentenza del 11/12/2018 n. 3449 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella deducendo l'inesistenza della notificazione, il difetto di sottoscrizione, la violazione degli obblighi di informazione e delle procedure previste dalla legge, la decadenza e la prescrizione del credito, nonché l'inesistenza del diritto dell'ente alla riscossione dell'IVA. Sosteneva di aver avuto conoscenza della cartella soltanto il 28 novembre 2016 presso gli uffici di Equitalia. L'Agenzia delle Entrate ha invece dimostrato che la cartella era stata notificata tramite PEC il 14 dicembre 2016 all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo provata la regolare notificazione della cartella tramite PEC e rilevando che il ricorso non era stato proposto entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge. Secondo il giudice, la mancata impugnazione tempestiva ha precluso anche la possibilità di contestare successivamente i vizi della cartella e il credito tributario, determinando l'irretrattabilità del credito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.600 euro.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi. La ricevuta di avvenuta consegna è stata ritenuta idonea a dimostrare la notificazione e la conoscenza legale dell'atto.
Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità.
Il termine per impugnare la cartella decorre dalla sua regolare notificazione, anche quando il contribuente affermi di averne avuto conoscenza in un momento diverso. Il mancato rispetto del termine impedisce l'esame delle contestazioni.
Art. 6, commi 1 e 5, Legge n. 212/2000
La norma era invocata dal ricorrente in relazione agli obblighi di informazione e comunicazione dell'amministrazione finanziaria, ma le relative contestazioni sono state ritenute inammissibili perché proposte oltre il termine per impugnare la cartella.
Art. 2, D.Lgs. n. 462/1997
La norma era invocata per contestare la procedura di riscossione, ma il giudice non ha esaminato nel merito la doglianza, essendo ormai decorso il termine di impugnazione.
Artt. 16 e 20, D.Lgs. n. 472/1997
Le disposizioni erano richiamate per dedurre decadenza e prescrizione, ma tali eccezioni sono state dichiarate inammissibili per la tardiva impugnazione della cartella.
Cassazione civile, sentenze n. 30898/2017 e n. 29484/2018
Quando l'amministrazione dimostra la regolare notificazione della cartella, non possono essere dedotti successivamente i vizi dell'atto non contestati entro il termine previsto.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
La mancata impugnazione tempestiva della cartella, pur non producendo un giudicato in senso tecnico, comporta la decadenza dalla possibilità di contestare l'atto e consolida sostanzialmente il credito.
Cassazione civile, sentenza n. 29978/2018
La mancata impugnazione della cartella determina l'irretrattabilità del credito tributario posto a fondamento della riscossione coattiva.
Massime di principio
- La notificazione tramite PEC si considera validamente eseguita quando l'amministrazione documenta la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
- Il termine per impugnare una cartella decorre dalla notificazione legalmente perfezionata, non necessariamente dal momento in cui il contribuente dichiara di averne preso conoscenza personalmente.
- Se la cartella non viene impugnata entro 60 giorni, le contestazioni relative a vizi formali, procedurali, decadenza, prescrizione o inesistenza del credito possono diventare inammissibili.
- La prova della regolare notificazione sposta il contenzioso dalla validità sostanziale della cartella alla tempestività del ricorso; una contestazione tardiva non consente normalmente di recuperare le difese non esercitate nel termine.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare immediatamente la data di perfezionamento della PEC, la ricevuta di avvenuta consegna e il termine processuale applicabile, prima di valutare le contestazioni di merito.
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