Cassazione Civile, Ordinanza n. 08517/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per ultime mensilità retributive e trattamento di fine rapporto, si era rivolta al Fondo di garanzia dell'INPS a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero dal datore insolvente. L'INPS aveva liquidato la prestazione considerando le somme indicate nel decreto ingiuntivo come importi lordi e aveva quindi operato le ritenute fiscali. La lavoratrice aveva quindi ottenuto nei gradi di merito una condanna dell'INPS al pagamento della differenza tra quanto risultante dal decreto ingiuntivo e quanto già versato al netto delle trattenute. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione delle norme sul TFR, sul Fondo di garanzia, sulla sostituzione d'imposta e sull'onere della prova, sostenendo: (1) che la lavoratrice non avesse provato l'esatto ammontare delle somme e delle ritenute fiscali e quindi non potesse pretendersi il pagamento di somme lorde; (2) che l'obbligo del Fondo dovesse comunque restare limitato alle somme risultanti dal titolo esecutivo, ossia alle somme nette portate dal decreto ingiuntivo, con conseguente corretto operare delle ritenute da parte dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di prestazioni del Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime retribuzioni, il credito del lavoratore va comunque calcolato al lordo delle ritenute fiscali, anche se il titolo esecutivo ottenuto contro il datore di lavoro rechi somme nette. L'obbligazione del Fondo, pur autonoma e previdenziale rispetto a quella datoriale, si commisura alla prestazione dovuta dal datore al lordo, e l'INPS, quale sostituto d'imposta, deve poi operare le trattenute, salvo che dimostri che esse siano già state effettuate e versate all'erario. Poiché nel caso concreto l'INPS non ha fornito tale prova, la decisione di merito è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
richiamato quale base normativa del trattamento di fine rapporto, da liquidare al lordo delle ritenute fiscali nel rapporto lavorativo e nel successivo intervento del Fondo di garanzia
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
individua il Fondo di garanzia e i presupposti del suo intervento; la prestazione ha natura previdenziale autonoma rispetto al credito verso il datore di lavoro
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1 e 2
richiamato in relazione all'intervento del Fondo di garanzia per crediti di lavoro e TFR
art. 633 c.p.c.
citato nel primo motivo di ricorso come norma processuale richiamata dalla parte ricorrente
art. 474 c.p.c.
citato nel primo motivo di ricorso come norma sul titolo esecutivo
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; l'INPS è onerato della prova delle ritenute già effettuate e versate
art. 23 d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sulla ritenuta alla fonte operata dal sostituto d'imposta
art. 11 d.lgs. 47/2000
richiamato nel secondo motivo in relazione al regime fiscale del TFR e delle ritenute
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
art. 2691 c.c.
così come riportato nel testo, richiamato nel primo motivo; non emerge una specifica elaborazione della Corte
Massime di principio
- Le spettanze del lavoratore per differenze retributive e TFR devono essere accertate e liquidate al lordo delle ritenute fiscali, poiché le trattenute attengono a un momento successivo e a un distinto rapporto d'imposta.
- Il credito verso il Fondo di garanzia INPS, pur essendo autonomo e di natura previdenziale rispetto al credito verso il datore di lavoro, si commisura alla prestazione datoriale dovuta al lordo, non alle sole somme nette indicate nel titolo esecutivo.
- Se il lavoratore ha ottenuto un titolo esecutivo per importi netti, ciò non limita l'intervento del Fondo alle sole somme nette: l'INPS deve convertire la pretesa al lordo e poi operare le ritenute dovute.
- Il Fondo di garanzia, quando liquida la prestazione, opera come sostituto d'imposta e deve trattenere le imposte erariali; tuttavia non può effettuare una seconda trattenuta se le ritenute sono già state operate e versate, circostanza che deve essere provata dall'INPS.
- Nel giudizio di legittimità sulla misura della prestazione del Fondo di garanzia, la prova dell'avvenuto assolvimento delle ritenute fiscali già operate grava sull'ente che le invoca per ridurre o escludere il proprio debito.
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