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Sentenza

Sentenza n. 1941/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Catania n. 1173 del 21 febbraio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Catania, divenuto esecutivo il 12 maggio 2025 e notificato all’ente il 13 maggio 2025. Il decreto ingiuntivo aveva condannato il Consorzio di Bonifica al pagamento di euro 4.628,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Nelle more del giudizio, il Consorzio ha integralmente pagato le somme dovute il 1° aprile 2026. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese, essendo intervenuto il pagamento dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta mediante l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice ha posto le spese di lite a carico del Consorzio, rilevando che il pagamento era intervenuto successivamente alla proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendovi più una concreta utilità residua della decisione.
  • Se l’integrale adempimento del titolo giudiziale interviene successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché il comportamento dell’ente ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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