Sentenza del 22/02/2017 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Istanza di rimborso -Richiesta documentazione - Mancata produzione - Diniego - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. L'Agenzia delle Entrate non poteva richiedere al contribuente documenti già disponibili presso un'altra amministrazione pubblica e fondare su tale mancata produzione il rigetto dell'istanza, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego del rimborso IVA, fondato sulla mancata produzione di documentazione necessaria a verificare l'effettiva debenza del rimborso. Tale documentazione, tuttavia, risultava già nella disponibilità dell'Agenzia delle Dogane, appartenente all'amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente
L'amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
La norma impone all'amministrazione finanziaria di acquisire autonomamente la documentazione già disponibile presso altre amministrazioni pubbliche, senza addossare al contribuente l'onere di riprodurla. Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata produzione di tali documenti è illegittimo.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria non può rigettare un'istanza per mancata produzione di documenti che siano già nella disponibilità propria o di un'altra amministrazione pubblica.
- Prima di contestare l'assenza della documentazione, l'ufficio deve verificare se possa acquisirla direttamente tramite i propri poteri di collaborazione e consultazione interamministrativa.
- Il contribuente dovrebbe indicare con precisione presso quale amministrazione si trovino i documenti e fornire gli elementi utili per consentirne l'acquisizione.
- Il principio è applicabile anche oltre ai rimborsi IVA, ogni volta che l'amministrazione richieda al privato informazioni già detenute da un ente pubblico.
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