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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38029/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore struttura)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che assumeva di essere caduta sulle scale di accesso alle piscine e all'area benessere di una struttura ricettiva gestita dalla società convenuta. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che non era stata acquisita prova certa sulle concrete modalità del fatto dannoso e, soprattutto, sul nesso causale tra la caduta e le lesioni lamentate. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente rubricato come error in iudicando e in procedendo, omessa/contraddittoria/illogica motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato il compendio istruttorio, trascurando il preteso carattere non contestato dei fatti essenziali e la dimostrazione della verificazione dell'evento e del nesso causale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre, la doglianza era prospettata impropriamente come violazione di legge, mentre atteneva semmai a un vizio motivazionale, peraltro non dedotto in modo conforme ai requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la ricorrente non aveva indicato in modo completo e specifico gli atti e i documenti processuali su cui fondava la pretesa erroneità della decisione, né aveva correttamente veicolato la censura come vizio di motivazione; pertanto non era consentito alla Corte di legittimità rivalutare il merito della vicenda o ricostruire diversamente i fatti di causa. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'intimata non ha svolto difese, ed è stato inoltre attestato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che deduce un errore fondato su atti e documenti del processo deve indicare specificamente tali atti, il loro contenuto e la sede processuale in cui sono rinvenibili; il mero richiamo generico o la riproduzione parziale non bastano.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I documenti posti a fondamento del ricorso devono essere allegati o comunque prodotti secondo le modalità richieste dal rito, a pena di improcedibilità/inammissibilità della censura documentale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere mascherata da violazione di legge: se si critica la ricostruzione del fatto, la doglianza è, semmai, un vizio motivazionale e deve rispettare i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il ricorrente invoca risultanze documentali o processuali, ha l'onere di indicare in modo puntuale gli atti, il loro contenuto rilevante e la loro collocazione nel fascicolo, non essendo sufficiente un richiamo generico o una selezione parziale dei passaggi favorevoli.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione della fattispecie concreta o nella valutazione dell'attendibilità e sufficienza del materiale istruttorio; il controllo di legittimità resta circoscritto agli errori di diritto e ai ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • La deduzione del carattere 'non contestato' di un fatto richiede una specifica allegazione degli elementi processuali da cui tale mancata contestazione risulterebbe, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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