Cassazione Penale, Sentenza n. 6238/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati connessi al traffico di armi. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi circa entrambi i capi contestati; censura sulla qualificazione della condotta come consumata ai sensi della L. 895/1967 (sostenendo che si sarebbe trattato al più di trattative non concretizzate e non di una cessione o disponibilità materiale dell'arma); mancanza degli elementi materiali e soggettivi dei reati; e carenza delle esigenze cautelari che avrebbero giustificato la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità, effettività e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, senza possibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito degli elementi indizianti. Il Tribunale di riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di conversazioni intercettate (con riferimento specifico ad una conversazione del 19 ottobre che menziona una pistola e condizioni di pagamento) e ha correttamente ritenuto consumato il reato ex art. 1 L. 895/1967 anche in assenza della consegna materiale, poiché le trattative si presentavano serie e idonee a integrare la condotta vietata. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate in rapporto alla personalità dell'indagato, ai rapporti con soggetti inseriti nel traffico di armi e alle modalità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
art. 1, art. 2, art. 4, art. 7
L'art. 1 sanziona diverse condotte riguardanti armi e congegni micidiali; la Corte conferma che le condotte di "porre in vendita" o "cedere" si consumano anche tramite trattative serie e affidabili e non richiedono la materiale consegna dell'arma. L'art. 7 estende l'applicazione ad armi comuni da sparo.
Codice penale
art. 81, comma (parte rilevata: continuazione/connessioni fra reati); art. 110
Gli articoli sono richiamati nell'imputazione (concorso di persone e concorso di reati). La decisione non sviluppa una interpretazione originale di tali norme, le richiama quale quadro normativo per la qualificazione della condotta in concorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023 (Sanguinetti); Sez. 1, n. 16483 dell'08/02/2023 (Cedola); Sez. 6, n. 3667 del 03/12/2021 (Toriello) e altre citate
Orientamenti consolidati indicano che il reato previsto dalla L. 895/1967 si consuma con trattative di vendita/cessione di armi sprovviste di licenza, purché tali trattative siano caratterizzate da serietà e affidabilità; non è indispensabile la materialità del trasferimento.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione valuta la legittimità del provvedimento in rapporto alla logica e completezza della motivazione, non rivalutando i fatti o ricalibrando il peso delle prove: le censure devono segnalare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità nella motivazione.
- Le trattative per la vendita o cessione di armi possono integrare il reato previsto dalla L. 895/1967 anche in assenza di consegna materiale, se risultano caratterizzate da serietà e affidabilità (es. accordi concreti su arma, prezzo e modalità operative).
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare il difensore deve mettere in luce incongruenze logiche, omissioni motivazionali specifiche o errori di diritto nella valutazione delle fonti probatorie, non la mera espressione di una diversa lettura dei fatti.
- Quando la motivazione del giudice di merito richiama elementi precisi (ad es. frasi intercettate con dettagli su arma e pagamento) è difficile per la cassazione ottenere l'annullamento salvo mostrare errori logico-giuridici rilevanti.
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, pericolosità sociale) deve essere contestata dimostrando specificamente l'assenza di tali esigenze alla luce delle circostanze personali e processuali concrete.
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