Cassazione Penale, Sentenza n. 31461/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con ordinanza del 24/02/2023 il Tribunale di Trapani ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo (20/02/2023) che aveva declinato la propria competenza a correggere un errore materiale in un decreto di sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 27/2011 RMP (a carico degli eredi di Patti Carmelo). L'errore riguardava l'erronea identificazione catastale di un immobile, suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; il Tribunale di Trapani sosteneva che, essendo stato impugnato il decreto di confisca e pendente il relativo procedimento in Corte d'appello, la correzione spettava al giudice dell'impugnazione e non al giudice che aveva emesso il decreto.
La decisione
La Corte regolatrice ha dichiarato la competenza della Corte di Appello di Palermo e ha disposto la trasmissione degli atti a quest'ultima. La decisione si fonda sulla interpretazione consolidata della normativa e della giurisprudenza per cui la correzione di errori materiali è di norma di competenza del giudice dell'impugnazione quando l'atto è stato impugnato e il relativo procedimento è pendente, salvo che gli atti non siano ancora pervenuti al giudice dell'impugnazione o ricorra una situazione di urgenza.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Il primo comma disciplina la correzione degli errori materiali; la Corte ha interpretato che, se l'atto è impugnato e il procedimento è pendente in sede di impugnazione, la competenza a correggere spetta al giudice dell'impugnazione.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
La fattispecie rientra nella previsione del 'caso analogo' ai fini del conflitto di competenza, per cui la Corte regolatrice deve indicare quale sia il giudice competente e restituire gli atti.
Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236
«In tema di correzione di errori materiali, è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale l'atto adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo, qualora lo stesso sia stato impugnato, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione, salvo non gli siano ancora pervenuti gli atti e ricorra una situazione di urgenza a provvedere»
La giurisprudenza afferma che la correzione compiuta dal giudice che ha emesso l'atto impugnato è priva di competenza funzionale (nullità assoluta), salvo le eccezioni degli atti non pervenuti al giudice dell'impugnazione o di urgenza.
Massime di principio
- Se un provvedimento contenente un errore materiale è stato impugnato, la correzione spetta di norma al giudice dell'impugnazione: presentare la richiesta in sede di appello o opposizione è la strada ordinaria.
- Il giudice che ha emesso l'atto può intervenire solo se l'appello non è ancora pervenuto al giudice dell'impugnazione o se sussiste un'urgenza documentabile che giustifichi un intervento immediato.
- Qualora il giudice che ha emesso l'atto proceda a correggere l'errore dopo che il provvedimento è stato impugnato, l'atto correttivo può essere dichiarato affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale.
- In caso di divergenza sulla competenza tra giudici, si può sollevare conflitto di competenza: la Corte regolatrice (Cassazione) indicherà il giudice competente e disporrà la trasmissione degli atti.
- Nelle pratiche di prevenzione e sequestri/confische con errori materiali (es. identificazione catastale), è preferibile chiedere la correzione al giudice dell'impugnazione quando è pendente un impugnazione, a meno che non sussistano ragioni urgenti o formali per rivolgersi al giudice di prima istanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →