Cassazione Civile, Ordinanza n. 10961/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione notificato a un libero professionista per l'anno d'imposta 2009, con recupero di Irpef, Iva e Irap sul presupposto che avesse percepito compensi per prestazioni professionali relative alla definizione di pratiche civili di risarcimento danni senza emissione delle corrispondenti fatture. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, escludendo la prova dell'Ufficio per una somma di euro 143.770. In appello la CTR ha invece accolto l'appello principale dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) l'inesistenza/invalidità della notificazione dell'appello dell'Ufficio, perché eseguita tramite messo dell'amministrazione, ritenuto non legittimato per l'appello nel processo tributario; 2) nullità della sentenza per corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione apparente sul rigetto del proprio appello incidentale; 3) nullità per omessa motivazione o motivazione apparente sul medesimo punto; 4) nullità e violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita mancanza di valida delega di firma dell'avviso di accertamento, oltre a omesso esame del documento organizzativo e violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) erronea qualificazione dell'ordine di servizio come delega di firma, con violazione dei canoni ermeneutici; 6) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione dei questionari inviati alle compagnie assicuratrici e delle relative risposte, ritenute inutilizzabili o causa di nullità dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente: l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia era sorretto solo da formule di stile e adesione acritica all'avviso di accertamento, mentre i motivi dell'appello incidentale del contribuente non risultavano esaminati. Ha poi dichiarato assorbito il sesto motivo. Ha invece rigettato il primo motivo, affermando che nel contenzioso tributario la disciplina dell'art. 16 del d.lgs. 546/1992 consente anche per l'appello la notificazione tramite messo dell'amministrazione; ha rigettato il quarto motivo, ritenendo valida la delega di firma dell'avviso di accertamento anche se conferita con ordine di servizio e senza necessità di indicazione nominativa del delegato, e ha rigettato il quinto motivo, escludendo violazioni dei canoni ermeneutici nella qualificazione dell'ordine di servizio come delega di firma. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità della notificazione dell'appello; la Corte ha respinto la censura sulla notificazione, richiamando la disciplina speciale del processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
la sua disciplina sulla forma dell'appello richiama le norme sulle notificazioni del processo tributario, ma non impedisce l'uso del messo dell'amministrazione per la notifica dell'appello.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma di rinvio alla disciplina delle notificazioni processuali tributarie.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
ha natura di norma generale sulle notificazioni nel processo tributario; il comma 4 prevede, per gli atti dell'Amministrazione, un'ulteriore modalità tramite messi comunali o messi autorizzati, applicabile anche alla notificazione dell'appello.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha accolto la doglianza solo per la motivazione apparente e l'omesso esame dell'appello incidentale.
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto fondata la censura perché la motivazione della CTR era meramente apparente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni; può risultare anche da ordini di servizio e non richiede indicazione nominativa del delegato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
ritenuto non applicabile alla delega di firma dell'avviso di accertamento, poiché questa integra un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di prova sulla delega; la Corte ha respinto la censura, valorizzando la presunzione di legittimazione del funzionario e l'idoneità dell'assetto organizzativo prodotto.
art. 1366 c.c.
invocato nei canoni ermeneutici per contestare la qualificazione dell'ordine di servizio come delega di firma; la Corte ha escluso la violazione.
art. 1370 c.c.
invocato nei canoni ermeneutici; la Corte ha escluso che la qualificazione dell'ordine di servizio come delega di firma violasse la norma.
art. 1371 c.c.
invocato nei canoni ermeneutici; la Corte ha escluso che la qualificazione dell'ordine di servizio come delega di firma violasse la norma.
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato per contestare la mancata allegazione dei questionari e delle risposte delle compagnie assicuratrici; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione dell'appello dell'Ufficio può essere validamente eseguita anche tramite messo dell'Amministrazione, poiché la disciplina delle notificazioni dettata dal d.lgs. n. 546 del 1992 si applica in modo unitario agli atti del processo e consente per gli atti dell'Amministrazione una modalità ulteriore rispetto a quelle ordinarie.
- La sentenza di merito è nulla per motivazione solo apparente quando si limita a formule di stile o ad adesione acritica agli atti dell'Ufficio, senza un reale confronto con le censure dedotte in giudizio; l'omesso esame dei motivi dell'appello incidentale integra un vizio decisivo della motivazione.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: essa realizza un mero decentramento interno e può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di specifica indicazione nominativa del delegato, purché sia verificabile ex post il potere del sottoscrittore.
- In materia tributaria, quando l'assetto organizzativo dell'Ufficio individua i funzionari preposti alle aree o agli uffici e attribuisce loro l'emissione degli atti non riservati al dirigente, la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto può ritenersi sufficientemente dimostrata, salvo specifica prova contraria dell'usurpazione del potere o della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio.
- Le doglianze relative a vizi dell'atto impositivo o alla mancata allegazione di documenti istruttori restano assorbite quando la cassazione avviene per un vizio processuale che impone il rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10934/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10936/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10940/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10941/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10942/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10943/2025 del 26/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →