Cassazione Penale, Sentenza n. 6625/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Battaglia ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto la richiesta di concessione della detenzione domiciliare speciale per collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 8/1991 conv. in l. 82/1991. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato i permessi premio ottenuti fino al 2018, il rispetto delle regole durante precedenti arresti domiciliari e le relazioni sul percorso di revisione critica intrapreso
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di merito, che ha valorizzato il parere contrario della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le risultanze peritali. In particolare sono state rilevate condotte successive alla scelta di collaborare (violazioni delle prescrizioni dei domiciliari, condanna per evasione, minacce all'ex convivente, resistenza a pubblico ufficiale) e un quadro personologico che evidenzia meccanismi difensivi, minimizzazione dei fatti e mancata destrutturazione dei precedenti assetti valoriali. Tali elementi hanno fatto ritenere la persistenza di una residua pericolosità e l'impossibilità di accertare l'affidabilità necessaria per la detenzione domiciliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 8/1991 conv. in l. 82/1991
menzionato come norma che disciplina la detenzione domiciliare speciale per collaboratori di giustizia
La norma è stata applicata per valutare i requisiti per la concessione della detenzione domiciliare speciale; la Corte ha ritenuto che non siano sussistenti i presupposti di affidabilità e deperimento della pericolosità richiesti dalla norma
art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203
citata in relazione all'attenuante riconosciuta per un omicidio a carico del ricorrente
Richiamata per il profilo della pena, non incideva però sulla valutazione della pericolosità e dell'affidabilità ai fini della detenzione domiciliare
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese processuali
Applicato per far gravare sul ricorrente le spese del giudizio seguito al rigetto del ricorso
Sez. U. n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella, Rv. 226074)
precedente giurisprudenziale citato
Richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare logicamente le ragioni del suo convincimento e che le deduzioni difensive incompatibili con la decisione possono essere ritenute disattese se adeguatamente motivate
Massime di principio
- La concessione della detenzione domiciliare speciale a collaboratori di giustizia richiede non solo dichiarazioni di adesione al percorso rieducativo, ma elementi concreti e duraturi di affidabilità e destrutturazione del precedente assetto valoriale
- Comportamenti criminosi successivi alla scelta di collaborare (e violazioni delle prescrizioni detentive) pesano fortemente contro la concessione di benefici; la loro esistenza può giustificare il rigetto anche se vi sono rapporti diagnostici positivi iniziali
- Le valutazioni tecniche (relazioni peritali, rapporti di aggiornamento psicologico/penitenziario) e il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo hanno rilevanza decisiva e devono essere valutati nel loro insieme con adeguata motivazione
- Non è sufficiente enfatizzare permessi premio o comportamenti positivi passati: occorre dimostrare una trasformazione stabile e verificabile nel tempo, assenza di meccanismi di rimozione o minimizzazione dei fatti e assenza di condotte recenti incompatibili con la sicurezza pubblica
- Per migliorare le prospettive in casi analoghi è utile produrre prove documentali e continuative del percorso terapeutico/riabilitativo, relazioni peritali favorevoli che mostrino presa di responsabilità, e l'assenza di violazioni e di reati successivi alla collaborazione
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