Cassazione Civile, Ordinanza n. 07092/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione per imposta di registro e ipocatastali emessi in relazione, da un lato, a un verbale di conciliazione giudiziale ex art. 199 c.p.c. intervenuto in una controversia civile e, dall'altro, a una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva definito un diverso rapporto tra le stesse parti. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso relativo al verbale di conciliazione, ritenuto non tassabile come atto dell'autorità giudiziaria, mentre la sentenza risultava comunque trattata nel giudizio. In appello l'Ufficio contestava la decisione, sostenendo che la motivazione fosse inesistente o solo apparente e che il verbale di conciliazione dovesse invece essere tassato, perché, pur non provenendo dal giudice, produceva effetti definitori della lite e, nel caso concreto, riguardava anche un trasferimento di bene. Veniva inoltre richiamato l'art. 9, comma 9, L. 488/1999, assumendo che l'esenzione ivi prevista per i verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni implicasse la tassabilità di quelli di valore superiore. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione degli artt. 1 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, nonché dell'art. 9, comma 9, L. 488/1999, per avere escluso la tassazione del verbale di conciliazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che il decisum era comprensibile e che la motivazione raggiungeva il minimo costituzionale, avendo i giudici di merito spiegato perché il verbale di conciliazione non fosse assoggettabile a registrazione. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria si applica solo agli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e che incidono concretamente sulla situazione giuridica delle parti; il verbale di conciliazione giudiziale, quando si limiti a dare atto di un accordo intervenuto altrove, non è un vero provvedimento del giudice, che interviene solo con funzione certificativa ed esecutiva, e quindi non integra il presupposto impositivo ex art. 37 TUR e art. 8 Tariffa. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo all'art. 9, comma 9, L. 488/1999, perché estraneo alla ratio decidendi e comunque non dedotto in modo utile nei gradi di merito. Il ricorso è stato dunque respinto e nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era sufficiente e intelligibile.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che il requisito motivazionale fosse rispettato.
Individua il presupposto impositivo per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e incidono sulla situazione giuridica delle parti.
art. 8 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Contiene l'elencazione tassativa degli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione; il verbale di conciliazione in questione non vi rientra quando sia meramente recettizio di un accordo esterno.
art. 2 Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986
È richiamato per indicare la regola generale di esenzione dalla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria diversi da quelli espressamente contemplati nella Tariffa.
art. 1 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tassazione degli atti traslativi; la Corte non ne fa applicazione, perché esclude che nel caso concreto vi sia una materia imponibile da atto giudiziario tassabile.
Richiamato dal ricorrente in collegamento alla facoltà di opzione per la base catastale in tema di trasferimenti immobiliari; la Corte lo menziona solo come argomento difensivo non decisivo.
art. 9, comma 9, L. n. 488/1999
"Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni"
La Corte lo considera irrilevante ai fini della decisione, trattandosi di profilo non decisivo e comunque non utilmente devoluto nei gradi di merito.
Norma richiamata per qualificare il verbale come conciliazione giudiziale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, rilevano solo gli atti che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio e che abbiano concreta idoneità a incidere sulla posizione giuridica delle parti.
- Il verbale di conciliazione giudiziale non è automaticamente un atto tassabile per il solo fatto di essere formato in sede giudiziale: occorre verificarne il contenuto effettivo, perché il giudice, in tale sede, può intervenire solo con funzione certificativa ed esecutiva.
- Se il verbale di conciliazione si limita a recepire un accordo raggiunto tra le parti fuori dal processo e a dare atto dell'estinzione del giudizio, esso non integra un provvedimento del giudice assoggettabile a tassazione ex art. 37 TUR.
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva in modo assoluto di motivazione, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- La tassabilità di un atto deve essere verificata in base al contenuto concreto dell'atto e non in astratto sulla base della sua forma o della sua collocazione processuale.
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