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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-125/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2025. — AA contro Allmänna ombudet hos Tullverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 143, paragrafo 1, lettera e) – Reimportazione di beni – Condizione relativa all’esenzione dai dazi all’importazione delle merci in reintroduzione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 86, paragrafo 6, e articolo 203 – Nascita di un’obbligazione doganale per inosservanza di un obbligo formale previsto dalla normativa doganale – Casi in cui sorge un’obbligazione di tale tipo. — Causa C-125/24

Giurisprudenza europea62024CJ0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle reimportazioni di beni nello stato originario, l’esenzione IVA segue la disciplina doganale della franchigia prevista dal codice doganale dell’Unione. La mancata presentazione in dogana e l’assenza di dichiarazione di immissione in libera pratica non fanno perdere automaticamente il beneficio, se le condizioni sostanziali sono rispettate e non vi è frode. Resta al giudice nazionale verificare l’eventuale tentativo di frode e la buona fede dell’operatore.

Reimportazione di beni: l’omessa presentazione in dogana e la mancata dichiarazione di immissione in libera pratica non escludono l’esenzione IVA, salvo tentativo di frode.

La questione giuridica

Si chiedeva se, in caso di reimportazione di beni nello stato in cui erano stati esportati, l’esenzione IVA prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE sia subordinata al rispetto integrale anche delle formalità doganali di cui agli articoli 139, paragrafo 1, lettera a), e 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, oppure se l’inosservanza di tali formalità resti irrilevante quando l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale per mera irregolarità non fraudolenta.

Principio di diritto

L’esenzione IVA per le reimportazioni di beni nello stato in cui erano stati esportati non è esclusa dalla sola inosservanza di obblighi formali doganali, come la presentazione in dogana e la dichiarazione di immissione in libera pratica, quando l’operatore soddisfa le condizioni sostanziali della reimportazione e l’inadempimento non costituisce un tentativo di frode; in tal caso, per effetto dell’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale, la franchigia doganale si estende anche all’ipotesi in cui l’obbligazione doganale sia sorta ex articolo 79 del medesimo codice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 71, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 143, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Considerando 38, regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 79, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 86, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 139, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 203, regolamento (UE) n. 952/2013

Reimportazione di beni: esenzione IVA e formalità doganali

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale proposto dalla Högsta förvaltningsdomstolen svedese in una controversia sull’assoggettamento all’IVA della reimportazione in Svezia di due cavalli esportati temporaneamente in Norvegia per competizioni. La questione centrale riguarda il rapporto tra l’esenzione IVA per le reimportazioni prevista dalla direttiva 2006/112/CE e le condizioni, sostanziali e formali, stabilite dal codice doganale dell’Unione per la franchigia dai dazi all’importazione.

Contesto fattuale e iter nazionale

AA, proprietaria dei cavalli, li ha reintrodotti nel territorio dell’Unione attraversando la frontiera tra Norvegia e Svezia senza presentarli in dogana. L’amministrazione doganale svedese ha ritenuto dovuta l’IVA, pur non applicando dazi all’importazione in ragione dell’articolo 203 del codice doganale. I giudici amministrativi svedesi di primo e secondo grado hanno confermato l’imposizione dell’IVA, ritenendo decisive la mancata presentazione in dogana e l’assenza di dichiarazione di immissione in libera pratica.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama, in primo luogo, la direttiva 2006/112/CE:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), che assoggetta all’IVA le importazioni di beni;
  • l’articolo 30, che definisce l’importazione;
  • l’articolo 70, sul momento di esigibilità dell’imposta;
  • l’articolo 71, paragrafo 2, relativo al rinvio alle regole doganali quando i beni non sono assoggettati a dazi o prelievi;
  • l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), che esenta le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, purché beneficino di una franchigia doganale.

Quanto al codice doganale (regolamento (UE) n. 952/2013), sono rilevanti:

  • il considerando 38, che valorizza la buona fede e la minimizzazione dell’impatto della negligenza;
  • l’articolo 79, paragrafo 1, che fa sorgere un’obbligazione doganale per inosservanza di obblighi doganali;
  • l’articolo 86, paragrafo 6, che estende il trattamento tariffario favorevole o l’esenzione anche ai casi in cui l’obbligazione doganale sorge ex articoli 79 o 82, salvo tentativo di frode;
  • l’articolo 139, paragrafo 1, sulla presentazione in dogana;
  • l’articolo 203, sulla reintroduzione di merci precedentemente esportate e sulla franchigia dai dazi all’importazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se, per ottenere l’esenzione IVA sulle reimportazioni, debbano essere soddisfatti sia i requisiti sostanziali sia quelli formali di cui all’articolo 203 del codice doganale, oppure se la mancata presentazione in dogana e la mancata dichiarazione di immissione in libera pratica non ostino al beneficio dell’esenzione quando l’obbligazione doganale è sorta per violazione dell’obbligo di presentazione di cui all’articolo 139, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA subordina espressamente l’esenzione all’esistenza di una franchigia doganale. Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha inteso allineare il regime IVA alle condizioni previste dal codice doganale per la reimportazione.

La Corte rileva che, nel caso concreto, le condizioni sostanziali dell’articolo 203 del codice doganale risultavano soddisfatte: i beni erano stati esportati, reintrodotti entro il termine previsto e nello stesso stato. Mancavano invece le formalità della presentazione in dogana e della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tuttavia, la Corte sottolinea che l’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale estende il beneficio dell’esenzione anche quando l’obbligazione doganale nasce per violazione di obblighi doganali ai sensi dell’articolo 79, proprio cioè in situazioni di inosservanza di formalità. Un’interpretazione opposta svuoterebbe di effetto utile tale disposizione. Il considerando 38 conferma inoltre che il codice doganale mira a tener conto della buona fede dell’operatore e a ridurre l’impatto della negligenza.

Ne consegue che la mera inosservanza di obblighi formali non impedisce, di per sé, il riconoscimento della franchigia doganale e, per riflesso, dell’esenzione IVA. L’unica eccezione rilevante è il tentativo di frode, che deve essere escluso dal giudice nazionale. La Corte precisa infatti che spetta al giudice del rinvio verificare se l’omissione sia frutto di semplice negligenza di un operatore in buona fede oppure se vi sia una condotta fraudolenta.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, insieme agli articoli 86, paragrafo 6, e 203 del codice doganale, va interpretato nel senso che l’inosservanza di obblighi formali, quali la presentazione in dogana e la dichiarazione di immissione in libera pratica, non preclude l’esenzione IVA per le reimportazioni di beni nello stato in cui erano stati esportati, salvo che tale inosservanza costituisca un tentativo di frode.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che, nelle reimportazioni, il mancato rispetto di alcune formalità doganali non comporta automaticamente la perdita del regime di favore ai fini IVA, se sono rispettate le condizioni sostanziali della reintroduzione e non emerge frode. Per l’amministrazione e per i giudici nazionali, l’attenzione si sposta sulla verifica concreta della buona fede dell’operatore e sull’eventuale carattere fraudolento dell’omissione.

Come è indicizzato

Materieivadazi doganalireimportazione di benicodice doganale dell'unione

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