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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-219/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 giugno 2025. — A e a. contro Tallinna linn. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Articoli 5, 6 e 9 – Obblighi dei datori di lavoro – Direttiva 2000/54/CE – Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro – Articolo 14, paragrafo 3 – Sorveglianza sanitaria – Messa a disposizione di vaccini efficaci – Allegato VII, punti 1 e 2 – Normativa nazionale che consente al datore di lavoro di assoggettare il lavoratore esposto ad un rischio biologico ad un obbligo vaccinale – Virus SARS-CoV-2. — Causa C-219/24

Giurisprudenza europea62024CJ0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia estone relativa al licenziamento di operatori di ambulanza che non avevano comprovato la vaccinazione contro SARS-CoV-2. Ha stabilito che le direttive sulla sicurezza sul lavoro e sugli agenti biologici impongono la valutazione del rischio e la messa a disposizione dei vaccini, ma non escludono che il diritto nazionale consenta al datore di lavoro di imporre l’obbligo vaccinale. Ha inoltre escluso l’applicabilità della Carta, poiché la misura nazionale non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consente al datore di lavoro di imporre la vaccinazione ai lavoratori esposti a rischio biologico, in particolare SARS-CoV-2.

La questione giuridica

Se la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 2000/54/CE e la Carta ostino a una normativa nazionale che consente al datore di lavoro di imporre ai lavoratori esposti a un rischio biologico l’obbligo di vaccinarsi, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro; in particolare, se la vaccinazione sia solo una misura di tutela facoltativa/offerta dal datore di lavoro oppure possa essere imposta unilateralmente senza consenso del lavoratore.

Principio di diritto

Le direttive 89/391/CEE e 2000/54/CE impongono al datore di lavoro obblighi di valutazione e prevenzione dei rischi, nonché, quando esiste un vaccino efficace, l’obbligo di rendere la vaccinazione disponibile ai lavoratori esposti; tuttavia non disciplinano se il datore di lavoro possa imporre unilateralmente la vaccinazione né vietano agli Stati membri di prevedere una tale facoltà in una normativa nazionale. Ne consegue che tali direttive non ostano a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di obbligare i lavoratori esposti a rischio biologico a vaccinarsi. La Carta non si applica a tale normativa nazionale, perché essa non costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Direttiva 2000/54/CE
  • Direttiva (UE) 2020/739
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Obbligo vaccinale sul lavoro per lavoratori esposti a rischio biologico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Riigikohus (Corte suprema estone) in una controversia tra alcuni addetti al servizio ambulanze di Tallinn e la città di Tallinn, in relazione alla risoluzione dei contratti di lavoro per mancata prova della vaccinazione contro SARS-CoV-2. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione consenta a una normativa nazionale di attribuire al datore di lavoro il potere di imporre la vaccinazione ai lavoratori esposti a un rischio biologico.

Fatti e procedimento principale

La città di Tallinn aveva approvato una valutazione dei rischi che prevedeva, tra l’altro, la vaccinazione dei lavoratori per ridurre il rischio di contagio. Successivamente ha modificato le regole professionali per gli autisti di ambulanze, richiedendo la vaccinazione contro malattie trasmissibili pericolose o, in alternativa, la prova di una controindicazione. Poiché i lavoratori interessati non hanno fornito tale prova, i contratti sono stati risolti. I giudici estoni di primo e secondo grado hanno ritenuto che la città non potesse imporre unilateralmente l’obbligo vaccinale in assenza di una specifica base legale; la città ha quindi proposto ricorso in cassazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • l’articolo 14, paragrafo 3, e l’allegato VII della direttiva 2000/54/CE consentano una normativa nazionale che permetta al datore di lavoro di imporre la vaccinazione ai lavoratori esposti ad agenti biologici;
  • la vaccinazione costituisca una misura di tutela sanitaria sul luogo di lavoro che possa essere imposta unilateralmente nel rapporto di lavoro;
  • una simile disciplina sia compatibile con la direttiva 89/391/CEE e con gli articoli 3, 31 e 52 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 89/391/CEE, in particolare gli articoli 5, 6 e 9, che impongono al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, di valutare i rischi e di adottare misure preventive. Richiama inoltre la direttiva 2000/54/CE, soprattutto gli articoli 3, 6 e 14, nonché l’allegato VII, che disciplinano l’individuazione dei rischi biologici, la riduzione dell’esposizione e la sorveglianza sanitaria con messa a disposizione di vaccini efficaci. La Corte menziona anche la Carta e il suo articolo 51, paragrafo 1, per verificarne l’applicabilità.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 89/391/CEE

La Corte ricorda che la direttiva 89/391/CEE impone ai datori di lavoro obblighi generali di prevenzione, valutazione dei rischi e adozione delle misure necessarie per tutelare sicurezza e salute dei lavoratori. Tuttavia osserva che tale direttiva non contiene alcuna disposizione specifica sulla vaccinazione dei lavoratori, sicché non se ne può ricavare né l’obbligo né il divieto per gli Stati membri di prevedere un obbligo vaccinale.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2000/54/CE

La Corte rileva che il SARS-CoV-2 è classificato come agente biologico del gruppo di rischio 3 e che la direttiva 2000/54/CE obbliga il datore di lavoro, in caso di rischio, a determinare esposizione e misure di protezione. L’articolo 14, paragrafo 3, e l’allegato VII prevedono che, se esistono vaccini efficaci, i datori di lavoro debbano rendere la vaccinazione disponibile e informare i lavoratori sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che esse garantiscono ai lavoratori l’accesso al vaccino, ma non disciplinano se il datore di lavoro possa imporre la vaccinazione né in quali condizioni possa essere rifiutata o richiesta. Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha inteso definire le condizioni per l’adozione di un obbligo vaccinale nazionale.

Natura di prescrizione minima e assenza di ostacolo alla normativa nazionale

La Corte sottolinea che sia la direttiva 89/391/CEE sia la direttiva 2000/54/CE fissano solo prescrizioni minime. Di conseguenza, una normativa nazionale che aggiunga l’obbligo vaccinale non contraddice, di per sé, la tutela minima garantita dal diritto dell’Unione, purché non comprometta la coerenza e gli obiettivi della direttiva 2000/54/CE.

Carta dei diritti fondamentali

Quanto alla Carta, la Corte osserva che essa si applica agli Stati membri solo quando questi attuano il diritto dell’Unione. Poiché, nel caso di specie, le direttive considerate non disciplinano l’imposizione dell’obbligo vaccinale e non impongono alcuna regola specifica sul punto, la normativa estone non costituisce attuazione del diritto dell’Unione. Ne deriva che la Carta, e in particolare gli articoli 3 e 31, non sono applicabili alla misura nazionale controversa.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, nonché l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 1 e 2, non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico.

Principio affermato

Il diritto dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro impone al datore di lavoro di valutare i rischi biologici, prevenirli e offrire vaccini efficaci ai lavoratori esposti, ma non vieta a uno Stato membro di autorizzare, mediante legge nazionale, l’imposizione di un obbligo vaccinale ai lavoratori esposti a rischio biologico; in tale ipotesi, la Carta non si applica se la misura non costituisce attuazione del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiesicurezza e salute sul lavororischi biologicivaccinazione obbligatoriadiritti fondamentali dei lavoratorirapporto di lavoro

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