Corte di giustizia, Sentenza C-7/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 giugno 2025. — Deutsche Rentenversicherung Nord e BG Verkehr contro Gjensidige Forsikring. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Svendborg. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 85, paragrafo 1 – Prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro per danni verificatisi nel territorio di un altro Stato membro – Diritto di ricorso degli enti debitori nei confronti del terzo responsabile – Diritti in capo alla vittima – Surrogazione – Limiti. — Causa C-7/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 in un caso di regresso di enti previdenziali tedeschi verso il responsabile danese di un infortunio mortale sul lavoro. Ha affermato che non è necessario che il diritto dello Stato del danno preveda una pensione di vedovanza identica a quella tedesca; basta una comparabilità sufficiente tra le prestazioni quanto a oggetto e finalità. Restano però decisive le regole sostanziali dello Stato del danno per stabilire i diritti del danneggiato e i limiti della responsabilità del terzo.
Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004: l’azione di regresso dell’ente previdenziale per una pensione di vedovanza non richiede che nello Stato del danno esista una prestazione identica o equivalente, ma solo che le prestazioni siano sufficientemente comparabili per oggetto e finalità.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, per l’esercizio del diritto di regresso dell’ente debitore che ha versato una pensione di vedovanza in base alla propria legislazione, sia necessario che nello Stato membro in cui si è verificato il danno esista una base giuridica per la medesima prestazione o per una prestazione equivalente, oppure se sia sufficiente che le prestazioni previste nei due Stati membri a seguito dell’evento dannoso siano sufficientemente comparabili quanto a oggetto e finalità.
Principio di diritto
L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 va interpretato nel senso che, quando una persona percepisce nello Stato membro di residenza una pensione di vedovanza a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un altro Stato membro, l’ente che ha erogato la prestazione può esercitare il diritto di surrogazione e regresso riconosciuto dalla propria legge senza che nello Stato del danno esista una prestazione identica o una base giuridica specifica per quella stessa pensione; è sufficiente che, secondo le rispettive legislazioni nazionali, le prestazioni in questione siano sufficientemente comparabili per oggetto e finalità. La norma non modifica tuttavia le regole sostanziali sulla responsabilità del terzo, che restano disciplinate in linea di principio dalla legge dello Stato in cui il danno si è verificato, né consente alla surrogazione di creare diritti ulteriori rispetto a quelli spettanti alla vittima o agli aventi causa secondo tale legge.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 85, paragrafo 1
- Legge danese sulla responsabilità per danni (erstatningsansvarslov), articoli 1, 13, 17 e 26a
- Legge danese sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (arbejdsskadesikringslov), articoli 19, 20 e 77
- SGB VI, articolo 46
- SGB X, articolo 116
Regresso dell’ente previdenziale per pensione di vedovanza in caso di infortunio sul lavoro transfrontaliero
La sentenza, resa in un rinvio pregiudiziale del Retten i Svendborg (Danimarca), riguarda l’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel contesto di un’azione di regresso promossa da enti previdenziali tedeschi per il rimborso di una pensione di vedovanza versata dopo un decesso causato da un infortunio sul lavoro avvenuto in Danimarca.
Fatti e procedimento principale
Il lavoratore tedesco deceduto era assicurato in Germania. A seguito dell’incidente occorso in Danimarca, il datore di lavoro responsabile e il suo assicuratore danese avevano già versato alla vedova un risarcimento per perdita del familiare fonte di sostentamento secondo il diritto danese. Parallelamente, la Deutsche Rentenversicherung Nord e la BG Verkehr avevano corrisposto alla vedova una pensione di vedovanza ai sensi del diritto tedesco e, in base all’articolo 116 SGB X, avevano agito in surrogazione per ottenerne il rimborso dal responsabile danese e dal suo assicuratore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 267 TFUE;
- gli articoli 46 e 116 del diritto tedesco (SGB VI e SGB X);
- gli articoli 1, 13, 17, 19, 20, 26a e 77 del diritto danese rilevante in materia di responsabilità civile e infortuni sul lavoro.
Questioni esaminate
Il giudice nazionale domandava, in sostanza, se il diritto di surrogazione dell’ente previdenziale tedesco potesse essere esercitato solo se, nel diritto danese, esistesse una base giuridica per una prestazione uguale o equivalente alla pensione di vedovanza tedesca. Dubitava inoltre del significato da attribuire alla comparabilità delle prestazioni e del rapporto tra la legge dello Stato dell’ente debitore e la legge dello Stato in cui si è verificato il danno.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 85, paragrafo 1, è una norma di conflitto che mira a consentire all’ente previdenziale di agire nei confronti del terzo responsabile secondo il diritto che esso applica, attraverso surrogazione o azione diretta. Tale disposizione impone agli altri Stati membri di riconoscere il diritto di azione dell’ente, ma non modifica le regole sostanziali che determinano la responsabilità extracontrattuale del terzo, le quali restano, in linea di principio, soggette alla legge dello Stato in cui il danno si è verificato.
Ne consegue che:
- l’esistenza e la portata della surrogazione sono disciplinate dalla legge dello Stato dell’ente debitore;
- la surrogazione non può creare diritti ulteriori rispetto a quelli spettanti alla vittima o agli aventi causa secondo la legge dello Stato del danno;
- tuttavia, non è necessario che in quest’ultimo Stato esista una prestazione identica o formalmente equivalente.
La Corte afferma invece che il diritto di surrogazione può estendersi a una prestazione prevista dalla legislazione dello Stato in cui il danno si è verificato quando le prestazioni previste dai due ordinamenti siano sufficientemente comparabili quanto a oggetto e finalità. Nel caso concreto, la pensione di vedovanza tedesca e il risarcimento danese per perdita del familiare fonte di sostentamento mirano entrambe a compensare il coniuge superstite per il venir meno dei redditi del defunto; perciò possono ritenersi comparabili, nei limiti da verificare dal giudice nazionale e dei massimali previsti dal diritto danese.
La Corte osserva inoltre che un risarcimento del danno morale non è, per natura, sufficientemente comparabile con una pensione di vedovanza, mentre sul risarcimento transitorio la documentazione non consente una valutazione definitiva.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’azione di regresso dell’ente debitore non è subordinata all’esistenza, nello Stato membro del danno, di una base giuridica che preveda una pensione analoga o equivalente. È sufficiente che le prestazioni previste dai rispettivi ordinamenti, in rapporto all’evento generatore, siano sufficientemente comparabili per oggetto e finalità, così da consentire l’estensione del diritto di surrogazione riconosciuto dalla legge dello Stato dell’ente debitore.
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