Corte di giustizia, Sentenza C-629/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2025. — MTÜ Eesti Suurkiskjad contro Keskkonnaamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. — Causa C-629/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come va valutato lo stato di conservazione del lupo ai fini delle misure di gestione della direttiva habitat. La classificazione IUCN "vulnerabile" non è decisiva, mentre contano i dati scientifici e la verifica locale/nazionale dello stato della specie, con possibile rilievo degli scambi transfrontalieri. Le esigenze economiche e sociali possono entrare nel ragionamento solo come fattori incidenti sulla specie, non come deroga autonoma ai criteri di conservazione.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "stato di conservazione soddisfacente" del lupo ai fini delle misure di gestione ex direttiva habitat, con possibilità di considerare popolazioni transfrontaliere e fattori economici/sociali locali.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo stato di conservazione soddisfacente debba essere valutato solo rispetto alla popolazione presente nello Stato membro interessato o possa tener conto anche della popolazione complessiva transfrontaliera; se sia necessaria una cooperazione formale tra gli Stati membri interessati; se la classificazione della popolazione nella categoria "vulnerabile" della lista rossa IUCN escluda la qualificazione di stato di conservazione soddisfacente; e se, nel valutare tale stato, possano rilevare esigenze economiche, sociali e culturali e particolarità regionali o locali ex articolo 2, paragrafo 3.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la classificazione di una popolazione nella categoria "vulnerabile" della lista rossa IUCN non impedisce, di per sé, di considerare soddisfacente lo stato di conservazione della specie nello Stato membro interessato; tuttavia tale stato deve essere valutato anzitutto a livello locale e nazionale. Per le specie con area di ripartizione transfrontaliera, lo Stato membro può prendere in considerazione gli scambi con le popolazioni degli Stati membri o dei paesi terzi limitrofi, ma solo in presenza di dati scientifici pertinenti e tenendo conto di cambiamenti prevedibili, del livello di tutela giuridica e della cooperazione tra autorità competenti. Le esigenze economiche, sociali e culturali e le particolarità regionali o locali possono incidere sulla valutazione solo se sono fattori che influenzano la specie, ma non possono giustificare il riconoscimento di uno stato di conservazione soddisfacente se non ricorrono tutte le condizioni cumulative dell’articolo 1, lettera i).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2013/17/UE
- Articolo 1, lettera i), direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 11, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Allegato II, direttiva 92/43/CEE
- Allegato IV, direttiva 92/43/CEE
- Allegato V, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Stato di conservazione del lupo e misure di gestione nella direttiva habitat
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Riigikohus (Corte suprema estone), riguarda l’interpretazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con riferimento alle quote di caccia al lupo fissate in Estonia. La Corte è chiamata a chiarire la nozione di "stato di conservazione soddisfacente" della specie e i criteri utilizzabili per adottare misure di gestione ai sensi dell’articolo 14.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale un’associazione ambientalista estone, MTÜ Eesti Suurkiskjad, ha impugnato un decreto dell’Ufficio per l’ambiente che fissava la quota di caccia al lupo per la stagione 2020/2021 in 140 esemplari. La ricorrente sosteneva che in Estonia lo stato di conservazione del lupo non fosse soddisfacente e che la quota autorizzata rendesse più difficile conseguire o mantenere tale stato.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, lettera i), della direttiva habitat, che definisce lo "stato di conservazione di una specie" e indica le tre condizioni cumulative per considerarlo soddisfacente;
- l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, che fissano lo scopo della direttiva e impongono di tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali;
- l’articolo 11, sulla sorveglianza dello stato di conservazione;
- l’articolo 12, paragrafo 1, sul regime di rigorosa tutela delle specie dell’allegato IV;
- l’articolo 14, paragrafo 1, sulle misure di gestione per le specie dell’allegato V;
- l’articolo 16, paragrafo 1, sulle deroghe al regime di protezione;
- gli allegati II, IV e V, che per il lupo prevedono, in linea generale, tutele diverse, con esclusione delle popolazioni estoni dagli allegati II e IV e loro inclusione nell’allegato V.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se lo stato di conservazione soddisfacente debba essere valutato solo per la popolazione presente nello Stato membro oppure anche per la popolazione complessiva transfrontaliera;
- se, in caso di popolazione transfrontaliera, sia necessaria una cooperazione formale tra Stati membri o basti una valutazione nazionale degli scambi con altre popolazioni;
- se la classificazione "vulnerabile" nella lista rossa IUCN impedisca di qualificare la specie come in stato di conservazione soddisfacente;
- se possano rilevare esigenze economiche, sociali e culturali e particolarità regionali e locali.
Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni
La Corte ricorda anzitutto che il lupo, in linea di principio, è specie di interesse comunitario soggetta a rigorosa tutela ex articolo 12, ma che le popolazioni estoni sono espressamente escluse da tale regime e ricadono nell’allegato V, quindi nell’articolo 14.
La Corte sottolinea che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel decidere se adottare misure di gestione, ma tale margine è limitato dall’obbligo di assicurare che prelievo e sfruttamento siano compatibili con il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente. La valutazione deve basarsi sui più recenti dati scientifici disponibili e, in caso di incertezza, opera il principio di precauzione.
Quanto alla lista rossa IUCN, la Corte afferma che la qualificazione di una popolazione come "vulnerabile" non esclude, di per sé, che lo stato di conservazione della specie nello Stato membro sia comunque soddisfacente, poiché la direttiva non rinvia a quella lista né ai suoi criteri come parametro vincolante. Le valutazioni IUCN possono però costituire un elemento scientifico utile.
La Corte precisa inoltre che la valutazione deve essere effettuata anzitutto a livello locale e nazionale: uno stato insoddisfacente nello Stato membro non può essere mascherato da una valutazione puramente transfrontaliera. Tuttavia, per specie con area di ripartizione naturale estesa oltre i confini nazionali, possono essere presi in considerazione gli scambi con popolazioni di altri Stati membri o di paesi terzi limitrofi, se tali scambi incidono sulla conservazione della popolazione nazionale.
Ai fini della rilevanza di tali scambi, la Corte indica tre elementi da considerare:
- i cambiamenti prevedibili che possono incidere sugli scambi, come la costruzione di recinzioni di frontiera;
- il livello di tutela giuridica della specie negli altri Stati membri o paesi terzi;
- il grado di cooperazione tra le autorità competenti.
La Corte precisa che, per gli Stati membri, il carattere permanente degli scambi può in linea di principio presumersi, mentre per i paesi terzi occorre verificare l’esistenza di una protezione analoga a quella della direttiva habitat o della Convenzione di Berna. In mancanza di protezione adeguata, non vi è garanzia giuridica sulla stabilità futura degli scambi.
Ragionamento sulla quarta questione
La Corte afferma che le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali, possono essere prese in considerazione solo se costituiscono fattori che influenzano la specie e possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio interessato.
Tuttavia, tali esigenze non possono essere usate per considerare soddisfacente lo stato di conservazione quando non ricorrano tutte e tre le condizioni cumulative previste dall’articolo 1, lettera i), secondo comma. L’articolo 2, paragrafo 3, non introduce una deroga autonoma al regime di tutela e non può svuotare di contenuto l’obiettivo di conservazione della direttiva.
Decisione
La Corte risponde che:
- la classificazione "vulnerabile" IUCN non esclude di per sé lo stato di conservazione soddisfacente;
- tale stato va valutato anzitutto a livello locale e nazionale, ma possono essere considerati gli scambi con popolazioni transfrontaliere, secondo criteri di prevedibilità, tutela giuridica e cooperazione;
- le esigenze economiche, sociali e culturali possono rilevare solo come fattori incidenti sulla specie, non come giustificazione autonoma per qualificare soddisfacente uno stato che non soddisfi i requisiti cumulativi della direttiva.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per le amministrazioni nazionali che adottano quote di prelievo o piani di gestione di specie protette, perché impone una motivazione fondata su dati scientifici aggiornati e su una verifica concreta del mantenimento della specie a livello locale. Per le specie transfrontaliere, la cooperazione e lo scambio di informazioni con gli altri Stati coinvolti diventano elementi importanti della valutazione, ma non sostituiscono il controllo sul territorio nazionale.
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