Corte di giustizia, Ordinanza C-21/25
Order of the Court of 12 June 2025. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-21/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di Puma SE di ammettere il proprio ricorso contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. Ha ritenuto che le censure dedotte non dimostrassero l’esistenza di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione della prassi dell’EUIPO non è un parametro autonomo di legittimità e che le contestazioni sulla somiglianza dei segni attengono, in sostanza, a valutazioni di fatto.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere per mancata dimostrazione di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se il ricorso proposto da Puma SE contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE sollevasse una questione significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte; in particolare, se le censure relative alla comparazione dei segni, all’asserita violazione della giurisprudenza e al presunto scostamento dalla prassi decisionale dell’EUIPO fossero sufficientemente precise e rilevanti da consentire l’ammissione del ricorso.
Principio di diritto
Nei ricorsi avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO, il ricorso può essere ammesso a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e dettagliato che uno o più motivi sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere contestazioni sull’applicazione della giurisprudenza, sul preteso scostamento dalla prassi dell’EUIPO o sulla valutazione fattuale della somiglianza dei segni non bastano. Poiché Puma SE non ha soddisfatto tale onere dimostrativo, la Corte ha deciso che il ricorso non è ammesso a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Diniego di autorizzazione a procedere del ricorso Puma SE c/ EUIPO
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Camera competente a decidere sull’ammissibilità dei ricorsi, in un procedimento di impugnazione relativo a un marchio dell’Unione europea. La Corte ha esaminato se il ricorso di Puma SE contro la sentenza del Tribunale sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Contesto fattuale e processuale
Puma SE aveva proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2024, Puma v EUIPO – Zheng (Representation of an emblem), T‑544/23. Con quella sentenza il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2023, adottata nell’ambito di un’opposizione tra Puma e Mr Yukai Zheng.
Quadro normativo richiamato
La Corte ha richiamato il meccanismo di filtro introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui i ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non sono esaminati nel merito salvo preventiva ammissione da parte della Corte. L’ammissione è subordinata al fatto che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono stati inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda di ammissione sufficientemente motivata e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata.
Censure dedotte da Puma SE
A sostegno della domanda di ammissione, Puma SE sosteneva che il suo unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, sollevasse una questione di principio. In sintesi, la società affermava che il Tribunale:
- avrebbe applicato in modo errato la giurisprudenza sulla comparazione dei segni, richiamando, tra le altre, le sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, OHIM v Shaker, MATRATZEN e GIORGIO BEVERLY HILLS;
- si sarebbe discostato dalla prassi decisionale dell’EUIPO;
- avrebbe erroneamente valorizzato una disamina analitica dei dettagli dei segni invece dell’impressione d’insieme percepita dal consumatore medio;
- avrebbe sottovalutato il rilievo del telaio che circondava il segno contestato, elemento che, secondo Puma, avrebbe dovuto essere percepito come meramente decorativo.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato innanzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che la questione sollevata è significativa ai fini dei criteri previsti dall’articolo 58a dello Statuto. Ha poi precisato che la domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di verificare tale requisito, indicando chiaramente:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la ragione per cui tale questione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- in caso di dedotta violazione della giurisprudenza, i punti precisi in cui consisterebbe la contraddizione e le ragioni concrete della sua rilevanza sistemica.
Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che il richiamo generico alla giurisprudenza sulla comparazione dei segni non fosse sufficiente, poiché Puma non aveva illustrato con precisione la comparabilità delle situazioni né la natura concreta della presunta contraddizione con la giurisprudenza invocata.
In secondo luogo, la censura relativa al presunto scostamento dalla prassi decisionale dell’EUIPO è stata respinta perché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base di una precedente prassi dell’EUIPO.
In terzo luogo, quanto alla valutazione della somiglianza visiva dei segni, la Corte ha osservato che Puma non aveva spiegato in modo sufficiente perché gli asseriti errori di diritto sarebbero stati tali da porre una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a. Inoltre, la Corte ha considerato che, in sostanza, la doglianza mirava a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal Tribunale sulla somiglianza dei segni, profilo che non può, di per sé, giustificare l’ammissione del ricorso.
Decisione e spese
La Corte ha concluso che la domanda di autorizzazione non consentiva di dimostrare l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere. Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che Puma SE sopporti le proprie spese, considerando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso all’altra parte e quindi prima che questa potesse sostenere costi.
Principio affermato
L’ordinanza ribadisce che il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto ha natura rigorosa: il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e dettagliato la portata sistemica della questione giuridica dedotta. Non sono sufficienti argomentazioni generiche su una pretesa errata applicazione della giurisprudenza, sul mancato allineamento alla prassi dell’EUIPO o su contestazioni che, in sostanza, investono valutazioni di fatto sulla somiglianza dei segni.
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