Corte di giustizia, Sentenza C-364/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2025. — ZR contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Funzione pubblica – Trasferimento interistituzionale – Domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentata in risposta a un avviso di posto vacante – Rigetto di tale domanda – Obbligo di prendere in considerazione l’ordine di priorità previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale statuto – Errori di diritto – Motivazione contraddittoria. — Causa C-364/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di trasferimento di ZR. Stabilisce che, nell’ambito di una procedura volta a coprire un posto vacante permanente, l’istituzione deve prendere in considerazione anche la domanda di trasferimento ex articolo 8 dello Statuto e non può sottrarsi all’ordine di priorità dell’articolo 29, paragrafo 1. La Corte accoglie inoltre la censura sulla motivazione contraddittoria del Tribunale e decide nel merito, annullando l’atto amministrativo impugnato.
Trasferimento interistituzionale di un funzionario comandato: l’istituzione che bandisce un posto vacante deve esaminare la domanda di trasferimento ex articolo 8 dello Statuto alla luce dell’ordine di priorità dell’articolo 29, paragrafo 1, e non può respingerla per il solo motivo che il candidato proviene da un’altra istituzione.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se, quando un’istituzione pubblica un avviso di posto vacante per coprire un impiego permanente e amplia la procedura oltre la sola mobilità interna, debba prendere in considerazione anche una domanda di trasferimento presentata da un funzionario di un’altra istituzione ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, nonché se il Tribunale abbia errato nel qualificare tale domanda e nel ritenere irrilevanti l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto e il principio di parità di trattamento.
Principio di diritto
Quando un’istituzione decide di coprire un posto vacante mediante una procedura di assunzione estesa oltre le possibilità previste dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, essa deve esaminare anche le domande di trasferimento interistituzionale presentate da funzionari di altre istituzioni ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto; tali domande non possono essere escluse per il solo fatto di essere state presentate come richieste di trasferimento e l’istituzione deve rispettare l’ordine di priorità dell’articolo 29, paragrafo 1. Ne deriva che il rigetto fondato sull’asserita irrilevanza dell’articolo 29 e sulla mancata comparabilità tra funzionari e candidati esterni è viziato da errore di diritto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 8 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
Trasferimento interistituzionale e copertura di un posto vacante
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da una funzionaria della Commissione, comandata presso l’EUIPO, avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua domanda di trasferimento presso tale ufficio. La Corte si pronuncia sul rapporto tra l’articolo 8 e l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, nel contesto di una procedura di copertura di un posto vacante nell’EUIPO.
Fatti e iter amministrativo
La ricorrente, funzionaria di grado AD 5 della Commissione, era stata comandata presso l’EUIPO e poi assunta come agente temporaneo di grado AD 6. Nel marzo 2020 l’EUIPO aveva avviato un esercizio annuale di trasferimenti con criteri interni di valutazione, tra cui carriera, risultati, impatto sul bilancio e durata residua del contratto. La ricorrente aveva chiesto il trasferimento all’EUIPO e, successivamente, aveva presentato candidatura a un avviso di posto vacante interno per uno specialista in proprietà intellettuale. L’EUIPO aveva respinto la domanda, poi confermata in sede di reclamo.
Quadro normativo essenziale
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 dello Statuto, che impone che le nomine servano a coprire posti vacanti;
- l’articolo 8 dello Statuto, che consente al funzionario comandato presso un’altra istituzione di chiedere il trasferimento dopo sei mesi;
- l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, che impone all’APN di esaminare in ordine di priorità le modalità di copertura del posto vacante, incluse le domande di trasferimento di funzionari di altre istituzioni. È inoltre richiamato l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che rende applicabile allo staff EUIPO lo Statuto.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO. Ricorda che l’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati e gli argomenti di diritto, ma osserva che la ricorrente aveva individuato puntualmente i passaggi della sentenza impugnata che riteneva erronei. La Corte chiarisce anche che il ricorso in cassazione può riproporre questioni giuridiche già discusse in primo grado, purché contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione.
Errore di diritto nella qualificazione della domanda
La Corte censura il Tribunale per aver ritenuto che una domanda di trasferimento fondata sull’articolo 8 non potesse essere considerata come diretta a coprire un posto vacante oggetto di avviso. Secondo la Corte, l’articolo 29, paragrafo 1, elenca fasi successive e priorità da seguire quando occorre coprire un posto vacante; se l’APN decide di estendere la procedura oltre la mobilità interna, deve esaminare anche le domande di trasferimento ex articolo 8. Il Tribunale, escludendo in modo netto la rilevanza dell’articolo 29, ha quindi commesso un errore di diritto.
Motivazione contraddittoria e parità di trattamento
La Corte accoglie anche la censura relativa alla motivazione contraddittoria: il Tribunale aveva affermato, da un lato, che gli argomenti sull’esercizio annuale di trasferimenti erano irrilevanti e, dall’altro, che la decisione dell’EUIPO si era basata proprio sui criteri elaborati in tale esercizio. Inoltre, la Corte ritiene errata l’affermazione del Tribunale secondo cui la situazione della ricorrente non sarebbe comparabile a quella di un candidato assunto come agente temporaneo, poiché, una volta ampliata la procedura di assunzione oltre l’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), anche i funzionari di altre istituzioni rientrano nel quadro dell’articolo 29.
Decisione nel merito e dispositivo
Ritenendo lo stato degli atti sufficiente, la Corte decide definitivamente la controversia. Annulla la decisione dell’EUIPO dell’8 settembre 2020 che aveva respinto la domanda di trasferimento della ricorrente, osservando che l’EUIPO non poteva respingerla solo perché la ricorrente era funzionario della Commissione e che, in una procedura aperta anche oltre la mobilità interna, la domanda andava esaminata quale candidatura rilevante ai fini della copertura del posto vacante. La Corte precisa infine che non occorre statuire separatamente sulla decisione di rigetto del reclamo, perché meramente confermativa, e condanna l’EUIPO alle spese di entrambi i gradi.
Principio affermato
La sentenza afferma che la domanda di trasferimento interistituzionale ex articolo 8 dello Statuto deve essere presa in considerazione, ai fini della copertura di un posto vacante, quando l’istituzione ha scelto di estendere la procedura oltre la sola mobilità interna prevista dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera a). In tale contesto, l’APN non può ignorare l’ordine di priorità dell’articolo 29 né escludere il funzionario di un’altra istituzione per il solo fatto della sua origine istituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-629/23
- Sentenza · 12 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-7/24
- Sentenza · 12 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-125/24
- Sentenza · 12 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-219/24
- Sentenza · 12 giu 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-21/25
- Sentenza · 11 giu 2025Tribunale, Sentenza T-681/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →