Cassazione Penale, Sentenza n. 5918/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge relativo alla mancata traduzione della sentenza di primo grado
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo che era stato rinunciato. In particolare, nel quadro del concordato in appello sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non si siano tradotti in illegittimità della sanzione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha rideterminato la pena ai sensi di questa norma nell'ambito del concordato in appello; la pronuncia di Cassazione prende atto che, con riferimento a questa procedura, i motivi ammissibili in suprema sede sono limitati
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le norme indicano i reati relativi agli stupefacenti per i quali è stata rideterminata la pena; la sentenza si limita a riferire che i reati contestati erano quelli previsti da tali articoli
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte osserva che le doglianze circa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono, nel caso concreto, inammissibili se riferite a motivi rinunciati o non connessi a illegittimità della pena
Massime di principio
- Nel caso di concordato in appello, il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: sono ammissibili ricorsi che riguardino la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità del contenuto della pronuncia; le altre doglianze rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Se un motivo è stato espressamente o implicitamente rinunciato in sede di appello, non è possibile riproporlo in Cassazione: il ricorso verrà dichiarato inammissibile
- Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se evidenziano un'illegalità della sanzione; vizi meramente valutativi o di lieve determinazione non bastano
- Difetti procedurali come la mancata traduzione di una sentenza di primo grado possono essere dichiarati inammissibili se rientrano tra i motivi rinunciati o non ricollegabili ai limiti di ammissibilità del concordato in appello; verificare sempre se tali questioni siano state tempestivamente eccepite
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
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