Cassazione Civile, Ordinanza n. 14005/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato dalla cassa professionale, a titolo di contributo di solidarietà, sui trattamenti pensionistici percepiti da alcuni pensionati iscritti. Il giudice di merito aveva già ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute nel periodo indicato in sentenza, oltre che, per una posizione individuale, anche per un periodo più ampio. In cassazione la cassa ha articolato tre motivi: con i primi due ha contestato la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà, richiamando la normativa speciale sulle casse privatizzate, il regolamento interno, la delibera della cassa del 27 giugno 2013, la disciplina del pro rata e le disposizioni di legge invocate come base del potere impositivo; con il terzo ha contestato l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, sostenendo che i crediti fossero soggetti al termine breve previsto per i trattamenti pensionistici.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure riproponevano questioni già risolte in senso sfavorevole dalla giurisprudenza consolidata: il contributo di solidarietà imposto dalla cassa non trova autonomo fondamento nel potere regolamentare dell’ente, perché il prelievo patrimoniale richiede una base legale espressa; la disciplina invocata non legittima un contributo straordinario provvisorio e diverso da quello previsto dalla legge per misure di riequilibrio di lungo periodo; quanto alla prescrizione, il termine quinquennale presuppone che il credito sia effettivamente esigibile e messo a disposizione dell’assicurato nella sua interezza, condizione che non ricorre quando il pensionato ha percepito solo il rateo decurtato. La Corte ha quindi confermato l’esito sfavorevole alla cassa e l’ha condannata alle spese di cassazione, oltre al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione violazioni di legge nei singoli motivi
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non si confrontavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte
art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994
richiamato dalla ricorrente come base del potere regolamentare della cassa, ma ritenuto non sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
richiamato dalla ricorrente come fonte regolamentare del prelievo, ma non idoneo a fondare il contributo in assenza di una base legale specifica
delibera della Cassa del 27 giugno 2013
atto interno posto a fondamento del prelievo, ritenuto non decisivo perché il contributo richiede una previsione di legge
art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995
invocato per il potere degli enti previdenziali di adottare atti necessari all’equilibrio finanziario di lungo termine; la Corte esclude che tale norma giustifichi un contributo straordinario provvisorio
art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006
richiamato in relazione al sistema del pro rata e all’assetto delle casse privatizzate, ma non ritenuto base del contributo contestato
art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013
norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine
art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
la Corte lo valorizza come disposizione che ha disciplinato in modo espresso i presupposti e la misura del contributo di solidarietà, riservandolo come extrema ratio e per un periodo determinato
artt. 3, 23 e 38 Cost.
richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce in particolare che le prestazioni patrimoniali imposte richiedono fondamento legale ex art. 23 Cost.
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale/contestare la diversa applicazione del termine, ma il motivo è stato respinto
art. 2948 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma la Corte esclude l’applicabilità nel caso di somme non integralmente esigibili
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto non dirimente per la controversia
art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non conferente perché riferito alla disciplina delle prestazioni erogate dall’INPS e non alle prestazioni della cassa privata
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata del giudizio
art. 378 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata, in ragione della definizione conforme alla proposta e della mancanza di ragioni per discostarsene
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata integra una prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa; non può essere introdotto o modulato soltanto tramite regolamento interno o delibere dell’ente.
- Le norme che attribuiscono alle casse poteri di riequilibrio finanziario vanno lette nel senso che consentono misure strutturali e orientate all’equilibrio di lungo periodo, non prelievi straordinari e temporanei non previsti dal legislatore.
- Quando il legislatore disciplina espressamente un contributo di solidarietà, ne fissa presupposti, durata e misura; l’ente previdenziale non può discostarsi da quel perimetro sostituendo una propria disciplina diversa.
- Ai fini della prescrizione dei crediti pensionistici, il termine quinquennale opera solo se il credito è liquido ed esigibile e l’avente diritto ha potuto conseguire l’intero importo; se il rateo è stato pagato in misura decurtata, la differenza non è considerata liberamente esigibile ai fini del termine breve.
- In presenza di giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, la mera riproposizione di argomenti già disattesi senza confutazione specifica dei precedenti determina l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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