Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14043/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS pretendeva contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione a utili percepiti da un socio fondatore di una società di capitali, in occasione della vendita di un immobile della società. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dell'interessato e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali utili potessero entrare nell'imponibile contributivo solo se qualificabili come redditi d'impresa, qualificazione esclusa nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, in connessione con la l. n. 233 del 1990, con l'art. 53, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 917 del 1986 e con l'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, sostenendo che i redditi percepiti dal socio fondatore dovessero essere assimilati ai redditi di lavoro autonomo e quindi computati nella base imponibile contributiva, mentre la partecipazione agli utili di un socio non fondatore resterebbe reddito di capitale. La difesa del resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata alla luce dell'orientamento della Corte che esclude i redditi di capitale dall'imponibile contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso l'assoggettamento a contribuzione alla Gestione commercianti degli utili percepiti dal socio fondatore di società di capitali. La Corte ha ribadito che, ai fini contributivi, rilevano i redditi d'impresa e non i redditi di capitale; la distinzione fiscale contenuta nell'art. 53, comma 2, lett. d), del TUIR tra socio fondatore e socio non fondatore opera come fictio giuridica solo ai fini tributari e non incide sulla qualificazione previdenziale del reddito. In conseguenza del rigetto, le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata come norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438

    Invocato dall'INPS come base normativa della pretesa contributiva alla Gestione commercianti.

  • l. 2 agosto 1990, n. 233

    Richiamata in connessione con la disciplina dell'obbligo contributivo del lavoratore autonomo iscritto alla gestione competente.

  • art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte ne riconosce la rilevanza solo ai fini fiscali: la distinzione tra socio fondatore e non fondatore costituisce una fictio giuridica che non modifica la qualificazione previdenziale dei redditi.

  • art. 10 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiamato dall'INPS a sostegno del computo dei redditi nella base imponibile contributiva.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata applicata la regola sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540

    Ribadisce che il lavoratore autonomo deve includere nella base imponibile i redditi d'impresa, con esclusione dei redditi di capitale non collegati a prestazione lavorativa.

  • Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814

    Ha affermato che la qualificazione fiscale del reddito del socio fondatore come reddito di lavoro autonomo è una fictio rilevante solo ai fini fiscali e non previdenziali.

  • Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437

    Conferma il principio per cui la fictio fiscale relativa al socio fondatore non incide sulla qualificazione previdenziale del reddito.

  • Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961

    Richiamata in continuità con l'orientamento che esclude dalla base contributiva i redditi di capitale.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata per il principio sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti, il soggetto iscritto deve computare nella base imponibile i soli redditi d'impresa, secondo la nozione desumibile dalla disciplina fiscale, mentre restano esclusi i redditi di capitale privi di collegamento con una prestazione lavorativa.
  • La qualificazione fiscale prevista dal TUIR per gli utili percepiti dal socio fondatore di società di capitali opera come fictio giuridica limitata al piano tributario e non è idonea a mutare la qualificazione del reddito ai fini previdenziali.
  • Quando il reddito deriva dalla mera partecipazione a una società di capitali e non da attività lavorativa svolta dal percettore, esso non può essere incluso nell'imponibile contributivo per la Gestione commercianti.
  • Il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia può giustificare la compensazione delle spese di lite pur in presenza di rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.