Sentenza n. 331/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha “fatto divieto al sig. -OMISSIS-, in premessa generalizzato, di detenere armi e munizioni”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dedito all'attività venatoria e al tiro presso poligoni, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato dopo un intervento del 118 presso la sua abitazione, resosi necessario per il figlio che aveva abusato di sostanze stupefacenti. In tale occasione il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del personale sanitario. L'istruttoria aveva inoltre fatto emergere diversi precedenti penali, tra cui una condanna del 2013 per lesioni personali dolose, una precedente condanna del 1986 per violazione della normativa su armi, munizioni ed esplosivi, una diffida del Questore del 1984 e un precedente riguardante il figlio per porto abusivo di armi. Il ricorrente ha dedotto, con un'unica complessiva censura, la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa considerazione delle memorie presentate durante il procedimento, della riabilitazione intervenuta per i precedenti penali, dei numerosi rinnovi del porto d'armi e della circostanza che la presenza del figlio presso l'abitazione fosse occasionale. Ha inoltre censurato la mancata audizione personale, ritenuta necessaria a completamento dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto ai vizi procedimentali, ha ritenuto non necessario che l'amministrazione confuti analiticamente ogni osservazione del privato, purché dimostri di averla esaminata; nel caso concreto il provvedimento, motivato anche per relationem mediante rinvio al rapporto informativo dei Carabinieri, dava conto degli accertamenti svolti e delle ragioni del diniego. L'omessa audizione personale non integra un difetto di istruttoria, non essendo prevista come necessaria e risultando il contraddittorio cartolare adeguato. Quanto ai profili sostanziali, il giudice ha affermato che la detenzione di armi non è un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo condizionato alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. I provvedimenti ex artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. hanno natura cautelare e preventiva e possono fondarsi anche su fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché concreti e sintomatici di un deficit di affidabilità o autocontrollo. Nel caso concreto, la vicinanza a persona dedita all'uso di stupefacenti, il contegno aggressivo riferito dal personale del 118 e i precedenti penali, in particolare quello per lesioni dolose e quello relativo alla disciplina delle armi, giustificavano il giudizio prognostico di non affidabilità. La riabilitazione non determina alcun automatismo favorevole né impone il rilascio o il rinnovo della licenza, potendo l'amministrazione valutare complessivamente tutti gli elementi rilevanti. Anche i precedenti rinnovi non impediscono una nuova valutazione dell'affidabilità all'esito di nuovi accadimenti e di un nuovo procedimento. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, ragionevole e immune dai vizi dedotti. Ricorso rigettato, atto impugnato salvo, spese compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.
La detenzione di armi è subordinata alla valutazione dell'affidabilità del soggetto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le disposizioni attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza un potere cautelare e preventivo ampiamente discrezionale, esercitabile anche sulla base di fatti non conclusi con una condanna penale, quando siano sintomatici di inaffidabilità o di un deficit di autocontrollo.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
non sussiste un onere di analitica confutazione delle osservazioni presentate dal privato in seno al procedimento, purché l'Amministrazione ne abbia tenuto conto
Il provvedimento è legittimo quando dimostra l'effettiva considerazione delle osservazioni partecipative, anche senza una risposta analitica a ciascun rilievo.
art. 582 c.p.
La condanna per lesioni personali dolose è stata valorizzata quale elemento concreto indicativo di possibile inaffidabilità nella detenzione delle armi.
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
violazione delle norme su controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
Il precedente per violazione della disciplina delle armi è stato considerato tra gli elementi rilevanti della valutazione prognostica prefettizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi contenuti nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La detenzione e il porto di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo subordinato alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'affidabilità del richiedente e il buon uso delle armi.
- I provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi hanno natura cautelare e preventiva: non richiedono l'accertamento di un effettivo abuso, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su circostanze concrete idonee a evidenziare un deficit di autocontrollo o il rischio di pericolo per l'incolumità altrui.
- La valutazione di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché siano specificamente accertati e complessivamente sintomatici del rischio di abuso delle armi.
- La riabilitazione penale non produce un automatismo favorevole nel rilascio o nel rinnovo delle autorizzazioni di polizia: l'amministrazione conserva il potere di valutare globalmente i fatti pregressi e le circostanze sopravvenute.
- L'avvenuto rilascio o rinnovo dell'autorizzazione in passato non preclude una successiva rivalutazione dell'affidabilità del titolare, quando nuovi accadimenti determinino l'apertura di un nuovo procedimento amministrativo.
- Nel procedimento amministrativo non è necessaria l'audizione personale dell'interessato quando la disciplina non la preveda e il contraddittorio scritto abbia consentito al privato di esporre compiutamente le proprie ragioni; inoltre, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, purché ne abbia sostanzialmente tenuto conto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →