Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato, fino alla Corte di cassazione, la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un pignoramento mobiliare su due pianoforti eseguito dall'agente della riscossione per debiti tributari e previdenziali. In appello era stata ritenuta la ritualità della notifica delle cartelle e degli atti presupposti, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto ai crediti INPS e quanto all'opposizione esecutiva, mentre per il residuo credito tributario la pretesa era stata confermata. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 per avere declinato la giurisdizione sull'impugnazione del pignoramento, sostenendo che esso costituiva il primo atto con cui si manifestava la pretesa tributaria; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base di estratti di ruolo e di copia della ricevuta di ritorno; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 per mancata prova della riferibilità e della regolare notifica dell'avviso di addebito INPS, con conseguente contestazione della declinatoria di giurisdizione; 4) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 113 Cost. per la cripticità del verbale di pignoramento e delle scritture meccanografiche dell'estratto di ruolo, ritenute invece legittime dalla sentenza impugnata. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso, poi dichiarato tardivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto tardivo il controricorso dell'agente della riscossione. Nel merito ha rigettato il primo motivo, osservando che il pignoramento non era il primo atto con cui si manifestava la pretesa tributaria, essendo stato preceduto dalla cartella di pagamento, sia pure contestata quanto alla notifica. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata si era limitata ad affermazioni apodittiche e tautologiche sulla regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito INPS, senza indicare quali atti fossero stati notificati, a chi e con quale prova. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi compiutamente il percorso notificatorio e gli ulteriori profili di difesa lamentati dalla contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c.
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e di giurisdizione.
artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992
la giurisdizione tributaria sugli atti esecutivi è esclusa quando la pretesa fiscale sia già stata portata a conoscenza del contribuente mediante atti presupposti; resta invece rilevante se il primo atto conosciuto sia il pignoramento.
art. 26 d.P.R. 602/1973
la regolarità della notifica della cartella esattoriale non può essere affermata in modo apodittico, ma richiede un accertamento effettivo e motivato.
art. 2697 c.c.
la prova della notificazione degli atti posti a fondamento della riscossione non può essere presunta o desunta da formule generiche; grava su chi afferma la ritualità della notifica.
art. 7 l. 212/2000
richiamato dalla parte ricorrente per censurare la motivazione insufficiente e poco intelligibile degli atti della riscossione.
art. 3 l. 241/1990
richiamato dalla parte ricorrente per lamentare il difetto di adeguata motivazione degli atti e della decisione.
art. 113 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa e della sindacabilità degli atti.
Cass. S.U. n. 13913/2017
richiamata per il principio secondo cui la giurisdizione tributaria sugli atti dell'esecuzione forzata sussiste solo quando questi costituiscano il primo atto con cui la pretesa tributaria si manifesta.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria sugli atti esecutivi esiste solo se il pignoramento o altro atto esecutivo rappresenta il primo momento in cui il contribuente conosce la pretesa fiscale; se invece l'atto esecutivo è preceduto da cartelle o altri atti presupposti, la controversia non ricade automaticamente in tale perimetro.
- Quando si controverte della regolarità della notificazione di cartelle esattoriali o di avvisi di addebito, il giudice non può limitarsi a formule apodittiche sulla loro regolare notifica: occorre indicare quali atti risultino notificati, a chi, e sulla base di quali elementi probatori.
- L'onere di provare la rituale notificazione degli atti della riscossione grava sulla parte che invoca la validità della pretesa; estratti di ruolo o attestazioni generiche non bastano, se non consentono di ricostruire in modo puntuale il procedimento notificatorio.
- Se il motivo di ricorso investe una questione logicamente preliminare o assorbita dall'accoglimento di altre censure, la Corte può non esaminarlo nel merito e rinviare al giudice di rinvio per una nuova valutazione complessiva degli atti presupposti e del diritto di difesa.
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