Cassazione Penale, Sentenza n. 51282/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP per tentata estorsione e per l'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente, tramite difesa, deduce tre motivi: (1) errata valutazione e inosservanza della legge in ordine al presunto concorso nel tentativo di estorsione, con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese e di un testimone circa il fatto che Barbaro non avrebbe nascosto lo scopo dell'incontro e si sarebbe mostrato silente e persino tale da tentare di calmare l'autore principale; (2) omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sulla rilevanza soggettiva del comportamento di Barbaro; (3) carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari ed alla presunta irreperibilità, senza indicare elementi concreti attinenti all'inserimento in contesti mafiosi o alla volontà di sottrarsi alla misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici/aspecifici e privi della necessaria correlazione tra la doglianza e l'incidenza che l'eliminazione di specifici elementi avrebbe sulla "prova di resistenza". Sul merito motivazionale, il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato: Barbaro aveva organizzato e partecipato all'incontro, non si era dissociato né allontanato durante l'intimidazione, e sussistevano stretti rapporti di fiducia con il Nirta tali da escludere che non fosse a conoscenza dello scopo illecito; le condotte minacciose del Nirta e il riconoscimento della sua caratura criminale dalla persona offesa giustificano il richiamo al metodo mafioso. Per l'inammissibilità è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha ritenuto i motivi presentati come aspecifici/generici e privi della necessaria puntualità argomentativa, con conseguente inammissibilità.
art. 416-bis c.p.
Riguarda l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse sufficientemente motivato la sussistenza degli indici (minacce, caratura criminale dell'autore, percezione della vittima).
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari e presunzioni relative alla pericolosità; richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale del riesame.
art. 275 cod. proc. pen.
Contiene presunzioni in tema di esigenze cautelari connesse a determinate fattispecie; il giudice del riesame ha ritenuto non superata la presunzione in mancanza di elementi idonei a contrastarla.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e dimostrare l'incidenza concreta dell'errore denunciato sulla "prova di resistenza": l'eliminazione di un elemento di prova deve essere accompagnata dall'indicazione che le residue prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
- Le censure generiche o meramente assertive, senza confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- Per contestare la qualificazione aggravata (es. metodo mafioso) è necessario confrontarsi in modo mirato con i fatti e le fonti di prova usate dal giudice (modalità della condotta, minacce, ruolo e caratura dell'autore) e non limitarsi ad affermazioni astratte.
- La partecipazione fisica all'evento intimidatorio e la mancata dissociazione (silenzio o permanenza) possono essere valutati come elementi che rafforzano la responsabilità concorsuale.
- In tema di esigenze cautelari, occorre fornire elementi specifici che contrastino le presunzioni richiamate dal giudice (es. prova di assenza di inserimento in contesti mafiosi o di non volontarietà nell'irreperibilità); altrimenti il giudice del riesame può ritenere fondate le esigenze cautelari.
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