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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51282/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP per tentata estorsione e per l'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente, tramite difesa, deduce tre motivi: (1) errata valutazione e inosservanza della legge in ordine al presunto concorso nel tentativo di estorsione, con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese e di un testimone circa il fatto che Barbaro non avrebbe nascosto lo scopo dell'incontro e si sarebbe mostrato silente e persino tale da tentare di calmare l'autore principale; (2) omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sulla rilevanza soggettiva del comportamento di Barbaro; (3) carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari ed alla presunta irreperibilità, senza indicare elementi concreti attinenti all'inserimento in contesti mafiosi o alla volontà di sottrarsi alla misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici/aspecifici e privi della necessaria correlazione tra la doglianza e l'incidenza che l'eliminazione di specifici elementi avrebbe sulla "prova di resistenza". Sul merito motivazionale, il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato: Barbaro aveva organizzato e partecipato all'incontro, non si era dissociato né allontanato durante l'intimidazione, e sussistevano stretti rapporti di fiducia con il Nirta tali da escludere che non fosse a conoscenza dello scopo illecito; le condotte minacciose del Nirta e il riconoscimento della sua caratura criminale dalla persona offesa giustificano il richiamo al metodo mafioso. Per l'inammissibilità è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha ritenuto i motivi presentati come aspecifici/generici e privi della necessaria puntualità argomentativa, con conseguente inammissibilità.

  • art. 416-bis c.p.

    Riguarda l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse sufficientemente motivato la sussistenza degli indici (minacce, caratura criminale dell'autore, percezione della vittima).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari e presunzioni relative alla pericolosità; richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Contiene presunzioni in tema di esigenze cautelari connesse a determinate fattispecie; il giudice del riesame ha ritenuto non superata la presunzione in mancanza di elementi idonei a contrastarla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e dimostrare l'incidenza concreta dell'errore denunciato sulla "prova di resistenza": l'eliminazione di un elemento di prova deve essere accompagnata dall'indicazione che le residue prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
  • Le censure generiche o meramente assertive, senza confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
  • Per contestare la qualificazione aggravata (es. metodo mafioso) è necessario confrontarsi in modo mirato con i fatti e le fonti di prova usate dal giudice (modalità della condotta, minacce, ruolo e caratura dell'autore) e non limitarsi ad affermazioni astratte.
  • La partecipazione fisica all'evento intimidatorio e la mancata dissociazione (silenzio o permanenza) possono essere valutati come elementi che rafforzano la responsabilità concorsuale.
  • In tema di esigenze cautelari, occorre fornire elementi specifici che contrastino le presunzioni richiamate dal giudice (es. prova di assenza di inserimento in contesti mafiosi o di non volontarietà nell'irreperibilità); altrimenti il giudice del riesame può ritenere fondate le esigenze cautelari.

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