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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47543/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14/11/2022 che aveva disposto la consegna al Tribunale distrettuale di Norimberga a seguito di mandato di arresto europeo per condanna relativa ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di marijuana. Il ricorrente deduce: 1) erronea applicazione e interpretazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 poiché la Corte territoriale ha ritenuto richiesto anche per il cittadino italiano il requisito della residenza o dimora effettiva in Italia da almeno cinque anni per poter rifiutare la consegna; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per insufficiente o apparente motivazione circa i presupposti legittimanti la consegna; 3) violazione degli artt. 23 e 24 legge n. 69/2005 in ragione della pendenza in Italia di altro procedimento penale e di un arresto eseguito dalla polizia giudiziaria per fatti commessi in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo, che ha carattere assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che il requisito della residenza effettiva di almeno cinque anni in Italia è imposto dalla norma soltanto nei confronti dei cittadini di altro Stato membro dell'UE e non nei confronti dei cittadini italiani: il possesso della cittadinanza italiana è di per sé sufficiente per poter valutare la facoltà di rifiuto della consegna, senza richiedere prova di radicamento quinquennale. Di conseguenza la Corte territoriale ha errato a porre quel requisito anche per l'italiano e va riesaminata la discrezionalità sulla consegna, fornendo motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la facoltà di rifiuto della consegna spetta sia al cittadino italiano sia, separatamente, al cittadino di altro Stato membro dell'UE; il requisito della residenza o dimora effettiva di almeno cinque anni in Italia è richiesto dalla norma solo per i cittadini di altro Stato membro, non per i cittadini italiani.

  • art. 18, comma 1, lett. r) legge n. 69/2005 (richiamata nella ricostruzione storica)

    Richiamata come disciplina anteriore che prevedeva il rifiuto obbligatorio per il cittadino italiano; la modifica normativa ha trasformato e differenziato le ipotesi di rifiuto facoltativo.

  • legge 4 ottobre 2019, n. 117, art. 6, comma 5, lett. b)

    Richiamata per spiegare le modifiche che hanno introdotto l'attuale assetto dell'art. 18-bis e l'ipotesi autonoma di rifiuto per cittadini di altri Stati membri con residenza qualificata in Italia.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 10 del 2021

    Citato come norma che ha riprodotto il contenuto introdotto in precedenza dalla legge 117/2019 nell'assetto vigente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbente e non necessario lo scrutinio separato del vizio motivazionale in questa sede.

  • artt. 23 e 24, legge n. 69/2005

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla pendenza di procedimenti in Italia e all'arresto per fatti commessi in Italia; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito di questi motivi perché ha ritenuto risolutivo il primo motivo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 227 del 2010

    Richiamata per il principio contro la discriminazione di cittadinanza e per l'interpretazione che ha indotto a estendere al residente straniero la possibilità di rifiuto della consegna quando vi sia effettiva residenza o dimora nello Stato richiesto.

  • art. 11 e art. 117 Cost.

    Richiamati nella ricostruzione della Corte costituzionale come fondamento per la declaratoria di illegittimità parziale della norma precedente in relazione ai limiti imposti dalla Costituzione e dagli obblighi europei.

  • art. 18 TFUE

    Richiamato come principio che vieta la discriminazione in base alla nazionalità nell'ambito del diritto dell'Unione e che ha rilevanza interpretativa nella disciplina del rifiuto di consegna tra Stati membri.

  • decisione quadro (art. 4, punto 6) citata nella motivazione

    Richiamata per sottolineare che la decisione europea fa riferimento non solo al cittadino ma anche alla persona che dimora o risiede nello Stato richiesto, giustificando l'ipotesi del rifiuto anche per chi non abbia la nazionalità ma sia effettivamente radicato.

Massime di principio

  • Per un cittadino italiano la facoltà di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 può essere valutata dallo Stato italiano indipendentemente dall'accertamento di una residenza o dimora di almeno cinque anni: il requisito del 'radicamento' quinquennale si applica, secondo la Corte, esclusivamente ai cittadini di altri Stati membri dell'UE.
  • Se la Corte territoriale richiede per il cittadino italiano condizioni non previste testualmente dalla norma (es. residenza quinquennale), tale comportamento costituisce errore di diritto e può giustificare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
  • Quando il giudice dispone un affidamento discrezionale (facoltà di rifiuto), in sede di riesame dovrà esercitare motivatamente tale discrezionalità; la mancanza di adeguata motivazione può costituire motivo di censura separato.
  • I motivi relativi a procedimenti pendenti nel territorio nazionale o ad arrestate per fatti commessi in Italia (richiami agli artt. 23 e 24) restano rilevanti, ma possono rimanere assorbiti se sussiste un errore preliminare di diritto nell'applicazione della norma principale.
  • In caso di mandato di arresto europeo emesso da altro Stato membro, per valutare il rifiuto facoltativo basato sulla dimora o residenza 'qualificata', il giudice deve accertare concretamente il requisito di radicamento previsto per i cittadini non italiani.
  • Proceduralmente, se la Corte d'appello commette un errore interpretativo di legge sulla disciplina della consegna, la Cassazione annulla e rinvia ad altra sezione per nuovo apprezzamento della discrezionalità, non per lo più sostituisce la valutazione di merito.

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