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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11475/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ha accolto il primo motivo per motivazione apparente della sentenza d’appello e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza della CTR Liguria è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato il rigetto, in primo grado, dell’istanza di annullamento di ruolo e cartella esattoriale relativi alla TIA per gli anni 2010-2011. La ricorrente ha proposto nove motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva ritenuto l’appello generico senza confrontarsi con l’atto di gravame; 2) violazione dell’art. 72 d.lgs. 507/1993 per decadenza dell’iscrizione a ruolo, che sarebbe stata tardiva; 3) violazione del medesimo art. 72 per mancata previa notifica di un avviso di accertamento, nonostante fossero state chieste esclusioni/detassazioni per aree adibite a magazzino; 4) violazione di norme euro-unitarie e nazionali sul principio "chi inquina paga" e sull’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore; 5) violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 in ordine alla debenza della quota fissa della TIA per superfici escluse dal servizio; 6) violazione dei regolamenti comunali e del regolamento TIA sull’esclusione degli imballaggi secondari e terziari; 7) omessa pronuncia sull’applicazione dell’art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006 per gli imballaggi secondari e terziari non conferiti al servizio pubblico; 8) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’immobile di via Isocorte e alla richiesta di detassazione per le superfici di magazzino; 9) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame di eccezioni subordinate di legittimità costituzionale e di compatibilità euro-unitaria. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, eccezione respinta dalla Corte in ragione del cumulo tra sospensione feriale e sospensione Covid. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’appello tributario fosse sufficientemente specifico e che la CTR avesse reso una motivazione apparente, limitandosi a una formula stereotipata e a un rinvio tautologico a precedente di legittimità, senza rispondere ai motivi di gravame. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, quando l’anomalia motivazionale si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per varie doglianze di violazione di legge sostanziale, poi assorbite dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 72 d.lgs. 507/1993

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell’iscrizione a ruolo e la necessità di accertamento previo in presenza di richieste di esclusione; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe i motivi.

  • art. 49 d.lgs. 22/1997

    Richiamato nel ricorso quale base del sistema TIA e della riscossione a ruolo; la Corte non affronta il merito del relativo profilo.

  • art. 1, commi 161 e 163, l. 296/2006

    Richiamati dalla ricorrente in rapporto ai termini di accertamento e al procedimento di riscossione dei tributi locali; non esaminati nel merito.

  • art. 191 TFUE

    Richiamato insieme al principio europeo "chi inquina paga" quale parametro per l’esclusione dalla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali; motivo assorbito.

  • art. 14 direttiva 2008/98/CE

    Richiamato come norma che pone i costi della gestione dei rifiuti a carico del produttore; motivo assorbito.

  • art. 117 Cost.

    Invocato quale parametro interposto per la violazione del diritto UE; motivo assorbito.

  • art. 3 d.P.R. 915/1982

    Richiamato quale antecedente normativo della distinzione tra rifiuti urbani e speciali e del principio del "non tener conto".

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    Invocato per sostenere l’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si formano rifiuti speciali; motivo assorbito.

  • art. 5 regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Genova

    Richiamato per sostenere l’esclusione dall’assimilazione di determinati imballaggi ai rifiuti urbani; motivo assorbito.

  • art. 29 regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Genova

    Richiamato insieme all’art. 5 del regolamento comunale; motivo assorbito.

  • art. 17, commi 2 e 4, regolamento TIA

    Invocato per l’esclusione di superfici e materiali dalla tariffazione; motivo assorbito.

  • art. 19, comma 6, regolamento TIA

    Invocato nel medesimo contesto regolamentare; motivo assorbito.

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006

    Richiamato per escludere dalla tariffazione gli imballaggi secondari e terziari non conferiti al servizio pubblico e avviati a riciclo tramite soggetti autorizzati; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sulle eccezioni subordinate di legittimità costituzionale e di compatibilità euro-unitaria; motivo assorbito.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di tardività del ricorso, respinta perché operava anche la sospensione Covid dei termini.

  • art. 83, comma 2, d.l. 18/2020

    La Corte lo interpreta nel senso che la sospensione per emergenza Covid si cumula con la sospensione feriale dei termini.

  • L. 742/1969

    Richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali, cumulabile con quella Covid.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa idonea a confutare la sentenza di primo grado.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; la riproposizione delle ragioni già svolte può bastare se l’atto, nel suo complesso, rende inequivoca la volontà di censurare la decisione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario, l’onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando, letti complessivamente atto introduttivo, parte espositiva, premesse e conclusioni, risulti in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado; non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di sentenza.
  • Se la sentenza di primo grado è generica, lacunosa o non affronta puntualmente le doglianze, la riproposizione in appello delle difese già svolte può integrare impugnazione specifica, poiché l’appellante deve poter sollecitare un effettivo riesame delle questioni non esaminate.
  • La motivazione apparente ricorre quando il giudice d’appello, pur formalmente decidendo nel merito, si limita a enunciazioni stereotipate o a un rinvio meramente tautologico a precedenti, senza dar conto delle ragioni della decisione e senza rispondere ai motivi di gravame; tale vizio comporta nullità della sentenza.
  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va applicata in modo restrittivo, perché si tratta di una sanzione processuale che limita l’accesso alla tutela giurisdizionale.
  • La sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid si cumula con la sospensione feriale dei termini, con conseguente proroga del termine per proporre ricorso per cassazione quando la scadenza cada nel periodo interessato da entrambe le sospensioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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