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Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Roma, Sezione 1

per l''annullamento del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 5.3.2025, protocollo -OMISSIS-, ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale.

Giustizia amministrativa202505445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino libico, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 2 dicembre 2022 e, il 19 febbraio 2025, domanda di accesso alle misure di accoglienza, dichiarando di trovarsi in condizioni di assoluta indigenza e di vivere da mesi all'addiaccio. Ha impugnato il diniego prefettizio del 5 marzo 2025 deducendo: violazione degli artt. 1, 8, 9, 11 e 14 del d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE; violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 14 CEDU, prospettando anche una disparità di trattamento. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha inserito il ricorrente nell'elenco dei richiedenti accoglienza e ne ha disposto l'assegnazione a un CAS non appena disponibili posti, eventualmente anche in altra provincia, e il ricorrente ha successivamente comunicato di essere stato accolto presso il CAS Villa Troili di Roma.

La decisione

Il TAR, dopo avere accolto la domanda cautelare con ordinanza del 5 giugno 2025, rilevando la necessità di assicurare al ricorrente una soluzione anche provvisoria idonea a garantire i livelli minimi di assistenza, ha preso atto della sopravvenuta accoglienza presso un CAS. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese processuali sono state compensate ed è stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 1, 8, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015

    Norme richiamate dal ricorrente a fondamento del diritto alle misure di accoglienza e degli obblighi di assistenza nei confronti del richiedente protezione internazionale; il giudice non ne ha definito il merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    Norma dell'ordinamento dell'Unione richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie di accoglienza; il giudice non ne ha esaminato definitivamente l'applicazione.

  • artt. 2, lett. g), e 17 direttiva 2013/33/UE

    Disposizioni richiamate dal ricorrente con riguardo alla nozione e alle condizioni materiali di accoglienza; il giudice non ha deciso nel merito.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro di tutela della dignità umana; nessuna statuizione di merito è stata resa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di uguaglianza e non discriminazione; il motivo non è stato esaminato per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente quale parametro antidiscriminatorio; il giudice non ne ha definito l'applicazione.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di divieto di discriminazione; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per giustificare la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso contro il diniego delle misure di accoglienza, l'amministrazione assicura concretamente al richiedente protezione internazionale l'inserimento nel sistema di accoglienza e l'interessato viene effettivamente collocato in una struttura, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nella fase cautelare relativa alla domanda di accoglienza, la Prefettura deve individuare una soluzione, anche provvisoria e, ove necessario, presso altra provincia, idonea ad assicurare al richiedente protezione internazionale i livelli minimi di assistenza previsti dalla disciplina vigente, quando risultino condizioni di indigenza e precarietà abitativa.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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