Ordinanza n. 283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21857/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato significativi elementi di fondatezza dell'appello, con riferimento ai profili già esaminati dall'ordinanza cautelare della Sezione n. 1968/2025. In particolare, il certificato dei carichi pendenti valorizzato dal TAR era anteriore alla remissione di querela da parte della persona offesa, mentre il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale era successivo alla verificazione della causa di improcedibilità del procedimento penale. È stata inoltre prospettata l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente titolari di posizioni di interesse correlate alla procedura concorsuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, valutata sommariamente la fondatezza dell'appello, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché dall'esecuzione della sentenza impugnata potevano derivare all'appellante pregiudizi gravi e irreparabili. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. In vista della decisione di merito ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sullo stato attuale della procedura concorsuale, con particolare riguardo alla posizione dell'appellante. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi entro trenta giorni mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per almeno quindici giorni continuativi, con successivo deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro dieci giorni. Ha fissato l'udienza pubblica per il 7 maggio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando una cognizione sommaria evidenzi significativi elementi di fondatezza dell'impugnazione e l'esecuzione della sentenza sia idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nella valutazione cautelare della legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale fondata su vicende penali, assumono rilievo la situazione processuale esistente al momento dell'adozione del provvedimento e la sopravvenuta remissione di querela, qualora essa abbia determinato l'improcedibilità del procedimento penale prima dell'esclusione.
- Quando la decisione di merito può incidere sulle posizioni di una pluralità di partecipanti o interessati a una procedura concorsuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo modalità di pubblicazione idonee a rendere l'avviso accessibile ai potenziali interessati.
- Prima della trattazione del merito, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati sullo stato aggiornato della procedura e sulla posizione del ricorrente, quando tali elementi siano rilevanti per la decisione.
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