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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1781/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, dichiarando estinti per prescrizione i reati di truffa, confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e per cagionamento doloso del fallimento della Global Food s.a.s. Viallo deduceva (1) vizi di valutazione delle prove testimoniali, mancata ammissione di mezzi istruttori e l'erroneo riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto (sostenendo di essere una "testa di legno" e non consapevole degli atti distrattivi) e (2) omessa motivazione circa la contestata aggravante dei plurimi fatti di bancarotta e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in sostanza, mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e conteneva censure generiche non confrontate con la motivazione della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva descritto elementi concreti (costituzione di una società fittizia, emissione di assegni privi di copertura firmati dal Viallo, sparizione delle merci, dichiarazioni dei creditori, analisi dei conti correnti e assenza di dichiarazioni fiscali) idonei a dimostrare distrazione di beni e ruolo gestionale dell'imputato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con le argomentazioni della Corte territoriale: la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 223, secondo comma, n.2

    Norma richiamata per la configurazione della bancarotta fraudolenta distrattiva contestata all'imputato; la Corte d'appello ha ritenuto sussistere il reato ai sensi di tale disposizione.

  • Legge fallimentare, art. 216, ultima parte

    Riferimento alle pene accessorie applicate in pari misura alla pena principale come disposto dalla normativa fallimentare; la Corte d'appello le ha rideterminate in relazione alla pena sostanziale.

  • Legge fallimentare, art. 219, secondo comma, n.1

    Norma richiamata in relazione alla circostanza aggravante dei 'più fatti di bancarotta' contestata al ricorrente; la Corte ha valutato il disvalore connesso a tale aggravante nel giudizio comparativo delle circostanze.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamata come limite alla riesposizione dei motivi d'appello nella cassazione (il ricorso era formulato nei limiti previsti da questa norma).

  • Decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. con Legge 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8

    Normativa richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; riguarda misure procedurali introdotte durante il periodo pandemico per l'attività della Corte di Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollecitare la rivalutazione del merito probatorio: i motivi che si riducono a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o indeterminate sono inammissibili.
  • Per riconoscere la figura dell'amministratore di fatto si valuta la concreta esercitazione di poteri gestori (decisioni, rapporti con fornitori, firme su titoli, apertura conti, partecipazione ad accordi), non solo la titolarità formale.
  • La prova della distrazione o occultamento dei beni societari può desumersi dall'assenza di dimostrazione della destinazione degli stessi e dalla mancata consegna agli organi del fallimento, supportata da elementi quali dichiarazioni testimoniali, estratti conti e assenza di documenti fiscali.
  • La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo se manca motivazione o sussiste palese illogicità o arbitrarietà.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte è esposta a condanne per spese e a sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è importante valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione.

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