Cassazione Penale, Sentenza n. 10020/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la distruzione delle registrazioni di intercettazioni relative ai R.I.T. nn. 262/12, 288/12, 289/12 e 297/12 sostenendo che i decreti autorizzativi erano stati emessi dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari (quindi le intercettazioni sarebbero state illegittime) e che, essendo persona estranea al procedimento, aveva interesse concreto alla distruzione per tutela della propria reputazione e della riservatezza; inoltre ha invocato la violazione dell'art. 8 C.E.D.U. Il GIP aveva invece rigettato la richiesta ritenendo le intercettazioni utilizzabili perché autorizzate nel corso delle indagini e prima della scadenza dei termini, con riferimento a una proroga disposta fino al 19/03/2013.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte che concerne i R.I.T. nn. 262/12 e 297/12 per mancata dimostrazione di un interesse concreto e attuale del ricorrente rispetto a quelle utenze (intercettazioni su terzi). Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente alle registrazioni relative ai R.I.T. nn. 288/12 e 289/12, rilevando gravi carenze motivazionali del provvedimento impugnato: il GIP non ha giustificato la discrepanza sulle date di iscrizione dell'indagato e non si è confrontato con le deduzioni difensive circa l'interesse del Marrocu alla tutela della riservatezza e la conservazione di conversazioni in un procedimento ormai definito con sentenza irrevocabile. La decisione è stata quindi rinviata al GIP per nuovo esame su quei due fascicoli; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 267 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte ha verificato la tempestività dei decreti rispetto ai termini delle indagini preliminari per valutare l'utilizzabilità delle intercettazioni
art. 269, comma 2 cod. proc. pen.
salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione
La norma riconosce la possibilità per gli interessati di chiedere la distruzione delle registrazioni non necessarie al procedimento a tutela della riservatezza; la Corte ha richiamato questa disposizione nel valutare l'istanza del terzo estraneo
art. 271, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Il comma 3 prevede la distruzione obbligatoria dei risultati di intercettazioni acquisite in violazione di legge se non costituiscono corpo di reato; la Corte ha richiamato la distinzione tra utilizzabilità (se autorizzate nei termini) e la possibile distruzione quando sussistono ragioni di riservatezza
art. 127 cod. proc. civ. (procedura in camera di consiglio)
Richiamato quale regola procedurale per il giudizio sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni (decisione in camera di consiglio)
art. 406, comma 8 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nelle censure ma dalla motivazione della Corte non risulta un'interpretazione specifica della norma nel merito del provvedimento impugnato
art. 407, comma 3 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente; la decisione non espone un'interpretazione determinante di tale norma nelle conclusioni della Corte
art. 8 C.E.D.U.
Richiamato dal ricorrente per la tutela della riservatezza e della corrispondenza; la Corte ha preso in considerazione l'interesse alla riservatezza del terzo estraneo come elemento da valutare nel giudizio sulla distruzione delle registrazioni
Massime di principio
- Per ottenere la distruzione di intercettazioni, il richiedente deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile rispetto alle registrazioni (es. essere parte delle conversazioni o contenere dati rilevanti per la sua sfera personale); altrimenti la richiesta può essere dichiarata inammissibile
- Le intercettazioni autorizzate entro i termini delle indagini preliminari sono generalmente ritenute utilizzabili; la tempestività dei decreti autorizzativi rispetto alla durata delle indagini è elemento cruciale da verificare
- Se esistono dubbi sulla legittimità temporale dei decreti o sulla documentazione (es. discrepanze nelle date di iscrizione o nelle proroghe), il giudice deve motivare adeguatamente il rigetto della richiesta di distruzione confrontandosi con le deduzioni della difesa
- La distruzione è obbligatoria quando le intercettazioni sono acquisite in violazione di legge e non costituiscono corpo di reato (art. 271, comma 3); diversamente il giudice valuta l'opportunità bilanciando l'interesse alla riservatezza con l'utilità processuale
- Se il provvedimento di rigetto è carente nella motivazione su punti decisivi (es. interesse del richiedente, rilevanza delle conversazioni, correttezza delle date/procedure), la decisione può essere annullata e il giudice rimandato a nuovo esame
- La tutela della riservatezza ex art. 8 CEDU può essere invocata da terzi estranei al processo e deve essere valutata dal giudice nell'istruttoria sulla conservazione o distruzione delle intercettazioni
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