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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 133 dell’11.02.2026, notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Dirigente del Settore Sicurezza del Comune di Biella ha disposto il diniego dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione della società cooperativa Italiandriver; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota di approvazione della graduatoria finale di merito (Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 28.08.2025) nella parte in cui non ha consolidato la posizione della ricorrente, e ogni eventuale atto di scorrimento della graduatoria e di assegnazione dell'autorizzazione a terzi; e per l'accertamento e la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla società ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa;

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed esclusione dalla procedura di selezione, con contestuale impugnazione degli atti di graduatoria e degli eventuali atti di scorrimento e assegnazione a terzi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ricorrente, unitamente al candidato indicato in epigrafe, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Biella ha negato l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed escluso la società dalla procedura di selezione per il rilascio di sei autorizzazioni a numero chiuso. Sono stati inoltre impugnati la determinazione di approvazione della graduatoria finale, nella parte ritenuta lesiva della posizione della ricorrente, gli eventuali atti di scorrimento e di assegnazione dell'autorizzazione a terzi, nonché chiesto il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, individuato nel candidato idoneo collocato immediatamente dopo il ricorrente nella graduatoria. Dal testo non risultano esaminati nel merito ulteriori vizi di legittimità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché la procedura riguardava il rilascio di sei autorizzazioni a numero chiuso, il candidato idoneo collocato successivamente nella graduatoria assumeva la posizione di controinteressato individuato nell'atto impugnato. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto stesso. La mancata notifica ha determinato l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle censure sostanziali e della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate in ragione della definizione della controversia nella fase preliminare dell'udienza.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, …

    La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato comporta l'inammissibilità dell'azione di annullamento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive a numero chiuso, il candidato idoneo individuato nella graduatoria e collocato in posizione potenzialmente incisa dall'accoglimento del ricorso assume la qualità di controinteressato ai fini dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • L'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di inammissibilità, sia all'amministrazione che ha emanato l'atto sia ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato, entro il termine previsto dalla legge.
  • La mancata integrazione del contraddittorio mediante la notifica iniziale a un controinteressato individuato nell'atto preclude l'esame nel merito delle censure e delle domande consequenziali collegate all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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