Cassazione Penale, Sentenza n. 14339/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 03/06/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso, confermando la responsabilità di Grassi per plurimi reati commessi in qualità di Capitano della Guardia di Finanza (tra cui accessi abusivi all'Anagrafe tributaria ex art. 615-ter c.p., corruzione ex art. 319 c.p., rivelazione di segreti d'ufficio artt. 326 e 56 c.p., induzione indebita art. 319-quater c.p., e concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti art. 8 d.lgs. n.74/2000). Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge riguardo alla competenza territoriale e mancata estensione dell'effetto favorevole dell'impugnazione ad altri coimputati (art. 21 e 587 c.p.p.); 2) vizi di motivazione su più capi di imputazione (capi 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 2, 10, 27), deducendo genericità delle imputazioni, insufficiente specificazione delle singole posizioni concorrenti, e carenza di prova circa la riservatezza delle informazioni o l'induzione e percezione di utilità; 3) in memoria successiva, ha segnalato la prescrizione di alcuni capi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal ricorrente: la Corte d'appello aveva correttamente spiegato che la competenza territoriale per i reati ascritti al ricorrente derivava dall'attrazione prevista dall'art. 16 c.p.p. in relazione al primo tra i reati più gravi (capo 18), perciò l'accoglimento dell'eccezione a favore dei coimputati non produceva effetti favorevoli automatici per il ricorrente. Ha inoltre rilevato la preclusione e l'aspecificità delle censure relative alla motivazione, dato che molte questioni non erano state formulate in appello o erano generiche e che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente, anche con incrocio di consulenza tecnica e intercettazioni, la sussistenza degli accessi abusivi e delle aggravanti contestate. Quanto alla prescrizione prospettata in memoria, la Corte ha osservato che alcuni capi richiamati non riguardavano il ricorrente e che, comunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impediva di rilevare prescrizioni intervenute dopo la pronuncia di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Contestato per accesso abusivo all'Anagrafe tributaria; la Corte d'appello ha accertato l'accesso illecito incrociando consulenze tecniche e intercettazioni, dando rilievo anche all'aggravante del terzo comma (accessi al sistema Sogei) ove contestata
art. 319 cod. pen.
Richiamato in relazione al reato di corruzione; la sentenza di merito ha ritenuto provata la condotta corruttiva per i capi indicati
art. 326 cod. pen.
Rivelazione di segreti d'ufficio, sia tentata (art.56) che consumata; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato per i capi contestati
art. 319-quater cod. pen.
Induzione indebita a dare e promettere utilità; la motivazione di merito è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di legittimità
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato (capo 28); su alcuni atti la Corte di appello aveva modificato le statuizioni di primo grado
art. 16 cod. proc. pen.
Regola utilizzata per l'attrazione della competenza territoriale alla sede del primo reato più grave; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per il ricorrente e ha escluso effetti favorevoli derivanti dall'impugnazione dei coimputati
art. 21 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla competenza territoriale ed effetti dell'impugnazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata
art. 587 cod. proc. pen.
Centrale nella contestazione circa l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione ad altri coimputati; la Corte ha escluso estensione al ricorrente per la diversa regola di competenza a lui applicata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla rivelazione tentata di segreti d'ufficio
Massime di principio
- L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale per alcuni coimputati non estende automaticamente i suoi effetti favorevoli a tutti i concorrenti se per costoro opera una diversa regola di determinazione della competenza (es. attrazione ex art.16 c.p.p. per il primo reato più grave).
- In Cassazione molte censure sono inammissibili se non erano state sollevate in appello o se sono formulate in termini generici/aspecifici: è essenziale che le doglianze siano specifiche e riferite a violazioni di legge o vizi di motivazione ben circostanziati.
- Le questioni di fatto, comprese le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito (incrocio di consulenze tecniche e intercettazioni), sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità a meno che non emergano vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione.
- La prescrizione va allegata e coltivata tempestivamente; eccezioni sollevate tardivamente o relative a capi che non riguardano il ricorrente non producono effetto in sede di cassazione, soprattutto se il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La regola dell'effetto estensivo dell'impugnazione ha limiti: quando la competenza è stata determinata per il singolo imputato da regole diverse, l'effetto favorevole a uno non è automaticamente trasferibile ad altri.
- Le spese e le sanzioni in caso di ricorso inammissibile possono essere comminate anche se non si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (applicazione equitativa ex art.616 c.p.p.).
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