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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34476/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità del riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti della società per responsabilità amministrativa ex d.lgs. n.231/2001. La società deduceva che il riesame era stato dichiarato inammissibile perché la richiesta era stata proposta da un difensore nominato dal legale rappresentante della società, Bruno Colombini, indicato come indagato per il reato presupposto (art.316 bis c.p.). Il ricorso contestava l'applicazione dell'art.39 d.lgs. n.231/2001, sostenendo che quella incompatibilità si verifica solo se l'ente è a conoscenza della propria qualità di indagato (ad es. tramite informazione di garanzia ai sensi dell'art.57 d.lgs.231/2001). Si sosteneva inoltre che la nomina del difensore era stata decisa dal consiglio di amministrazione con astensione dell'amministratore indagato e che la successiva sottoscrizione della procura da parte dell'amministratore era solo un atto formale privo di discrezionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Trento per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha verificato se e quale comunicazione era stata effettivamente notificata all'ente e se, al momento della proposizione del riesame, l'ente fosse a conoscenza di essere indagato (e quindi fosse valsa l'incompatibilità assoluta prevista dall'art.39 d.lgs.231/2001). Ha richiamato la giurisprudenza che chiarisce il divieto assoluto di rappresentanza da parte del legale rappresentante indagato, ma anche l'interpretazione secondo cui è ammissibile il riesame proposto dal difensore nominato dal rappresentante dell'ente se non vi è stata comunicazione dell'informazione di garanzia ex art.57. Il Tribunale dovrà ora accertare i fatti materiali relativi alle comunicazioni e valutare l'ammissibilità del riesame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39

    Stabilisce il divieto assoluto per il legale rappresentante indagato/imputato del reato presupposto di rappresentare l'ente; la Corte ne interpreta il divieto come funzionale alla garanzia del diritto di difesa dell'ente, ma richiede verifica sulla conoscenza dell'ente della propria qualità di indagato.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 57

    Predisposto quale informazione di garanzia per l'ente; la Corte richiama che, se detta informazione non è stata comunicata prima o contestualmente all'esecuzione del sequestro, può ammettersi la validità della nomina del difensore ai sensi dell'art.96 c.p.p. per proporre il riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 96

    Consente la nomina di un difensore di fiducia per proporre istanze di riesame; la giurisprudenza richiamata ammette la richiesta di riesame da parte del difensore nominato dal rappresentante dell'ente in assenza di preventiva comunicazione della qualità di indagato.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 53

    Norma richiamata nel verbale di sequestro; nel caso di specie il verbale conteneva solo la menzione dell'art.53 senza chiarire la posizione dell'ente, per cui non è risultata sufficiente a provare la conoscenza della veste di indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Norma sulla competenza e rinvio per nuovo giudizio cui la Corte si attiene nel disporre l'annullamento e il rinvio al Tribunale competente.

Massime di principio

  • Il divieto di rappresentanza previsto dall'art.39 d.lgs.231/2001 è assoluto quando l'ente è a conoscenza di essere indagato; in tal caso il legale rappresentante indagato non può rappresentare l'ente.
  • Se all'ente non è stata comunicata l'informazione di garanzia ex art.57 d.lgs.231/2001 prima o contestualmente all'esecuzione del sequestro, la nomina di un difensore da parte del rappresentante potrebbe essere comunque efficace per proporre il riesame, purché non vi sia stata costituzione formale che renda oppositiva l'incompatibilità.
  • Il giudice che dichiara l'inammissibilità per incompatibilità deve accertare concretamente quali atti e comunicazioni siano stati notificati all'ente e se l'ente fosse consapevole della propria qualità di indagato al momento dell'atto di difesa.
  • La nomina del difensore decisa dall'organo collegiale dell'ente (es. consiglio di amministrazione) può essere rilevante se la successiva sottoscrizione della procura da parte dell'amministratore indagato è meramente formale e priva di discrezionalità; il giudice deve valutare la materialità e la natura dell'atto di conferimento.
  • In caso di dubbi o omissioni probatorie riguardo alle comunicazioni all'ente, la Corte può annullare e rinviare per consentire al giudice di merito di compiere le verifiche necessarie.

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