Sentenza n. 7748/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale n. 52 d. 10.05.2024, della graduatoria finale, dell’atto di approvazione della stessa e di tutti gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area III nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Belluno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 88 dd. 08.11.2022, con riguardo al codice 05 – funzionario storico dell’arte, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o altrimenti connesso, il tutto per quanto occorrer possa e in parte qua. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SALIS RITA in data 8 aprile 2025: per l'annullamento del verbale n. 53 dd. 08.08.2024 e di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, verbale di valutazione dei titoli e atto di approvazione della graduatoria di un concorso per funzionari del Ministero della cultura, nonché il successivo verbale di rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti del concorso per il reclutamento di 518 unità di personale non dirigenziale, relativamente al profilo di funzionario storico dell’arte. Nella graduatoria era collocata tra gli idonei, al 205° posto, con 56,042 punti. Ha contestato l’attribuzione di soli 4,167 punti per i titoli di servizio, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare anche l’esperienza professionale maturata dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016 presso una Soprintendenza, nell’ambito del programma “500 giovani per la cultura”. Secondo la ricorrente, tale esperienza avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 10 punti e il collocamento al 26° posto, tra i vincitori. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 53 dell’8 agosto 2024, conosciuto il 20 gennaio 2025, con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di autotutela. Il Ministero aveva rilevato che l’esperienza non era stata indicata nell’apposita sezione “informazioni aggiuntive” della domanda, nella quale il bando imponeva di dichiarare l’attività di tirocinio svolta nell’ambito del programma, prevedendo che fossero valutati soltanto i titoli inseriti negli spazi dedicati e completi delle informazioni necessarie. La ricorrente ha sostenuto che l’esperienza era comunque indicata tra le altre esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione e che la mancata compilazione della sezione specifica, con indicazione “NO”, costituiva un errore materiale scusabile, lesivo dei principi di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Nel corso del giudizio, infatti, la ricorrente ha sottoscritto il 10 giugno 2025 il contratto individuale di lavoro con il Ministero della cultura, in conseguenza dello scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti ancora disponibili riservati agli idonei. Ha così conseguito il bene della vita perseguito, ossia l’assunzione nei ruoli ministeriali, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sull’illegittimità della graduatoria e degli atti di valutazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva insistito nel corso del giudizio per l’accoglimento delle censure né aveva manifestato un interesse alla decisione ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione
La lex specialis prevedeva la valutazione esclusiva dei titoli dichiarati negli appositi spazi e corredati dalle informazioni necessarie; la questione non è stata tuttavia decisa nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La ricorrente non aveva manifestato l’interesse a una decisione sull’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
Massime di principio
- La stipula, nelle more del giudizio, del contratto di lavoro conseguente allo scorrimento della graduatoria può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione della graduatoria e degli atti di valutazione, quando il ricorrente abbia così conseguito il bene della vita perseguito.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., qualora non residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia di merito.
- In presenza di una sopravvenienza satisfattiva, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure rivolte alla graduatoria se il ricorrente non insiste per una decisione ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
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