Sentenza n. 5383/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-in data 09.01.2025 e notificato il 28.01.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23.09.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta, sostenendo che le segnalazioni di polizia giudiziaria per ricettazione e spaccio di stupefacenti fossero inconsistenti, non motivate e prive dell’indicazione dei relativi esiti; violazione dell’obbligo di motivazione e degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione valutato esaustivamente la rilevanza delle segnalazioni e il complessivo percorso di vita dell’interessato; errata applicazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, ritenendo che gli addebiti non fossero automaticamente preclusivi dell’acquisto della cittadinanza. A carico del richiedente risultavano una segnalazione per ricettazione, una segnalazione per violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e una contestazione amministrativa per uso personale di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. Il giudizio di cittadinanza per naturalizzazione comporta un’ampia valutazione discrezionale e prognostica dell’affidabilità del richiedente, della sua integrazione e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Le condotte di ricettazione e di spaccio, oltre a essere particolarmente significative per l’allarme sociale e per il disvalore dei beni giuridici coinvolti, rientrano tra i reati puniti con pena edittale almeno pari a tre anni, rilevanti anche ai fini dell’art. 6 della legge n. 91/1992. Anche l’uso personale di stupefacenti, pur costituendo illecito amministrativo e non essendo stato legalizzato dalla depenalizzazione, può essere valutato negativamente quale indicatore di affidabilità e di pericolosità sociale. L’Amministrazione non deve limitarsi a un esame atomistico dei precedenti, ma può considerarli globalmente, nella loro periodicità, natura e reciproca correlazione, con riferimento al decennio anteriore alla domanda. Le risultanze fattuali di vicende penali possono assumere autonoma rilevanza amministrativa anche in assenza di condanna, poiché la valutazione della responsabilità penale e quella dell’affidabilità ai fini della naturalizzazione operano su piani distinti. Il provvedimento era plurimotivato e ciascuna ragione era autonomamente idonea a sorreggerlo. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità non sono state ritenute elementi eccezionali, ma condizioni ordinarie o prerequisiti della naturalizzazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
requisito della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione richiede non solo una durata quantitativa minima della residenza, ma anche una valutazione qualitativa del decennio anteriore alla domanda quale periodo di osservazione della condotta del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni
Le fattispecie criminose indicate dalla norma, rilevanti come cause ostative alla cittadinanza per matrimonio, possono costituire a fortiori elementi preclusivi o fortemente negativi nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è legittimamente motivato quando esplicita le circostanze poste a fondamento del giudizio prognostico negativo sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il giudice non ravvisa vizi idonei a determinare l’annullamento del provvedimento.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La segnalazione per stupefacenti è considerata elemento particolarmente significativo nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.
art. 75 d.P.R. 309/1990
L’uso personale di stupefacenti, pur costituendo illecito amministrativo, non è neutro per l’ordinamento e può essere valutato negativamente nel procedimento di naturalizzazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabile permanenza e l’integrazione necessarie per il soggiorno regolare sono considerate condizioni ordinarie, non meriti speciali ai fini della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l’integrazione sociale rappresentano condizioni minime connesse al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Ai fini della naturalizzazione, i precedenti e le segnalazioni di polizia possono essere valutati come fatti storici indicativi dell’affidabilità del richiedente anche in assenza di una condanna penale definitiva, poiché la valutazione amministrativa dell’idoneità alla cittadinanza è distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
- Il giudizio sull’irreprensibilità della condotta può riguardare il decennio anteriore alla domanda di cittadinanza, inteso non soltanto come periodo minimo di residenza legale, ma anche come periodo di osservazione qualitativa della condotta dell’aspirante cittadino.
- L’uso personale di stupefacenti, pur qualificato come illecito amministrativo, non è neutro per l’ordinamento e può concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna ragione autonomamente idonea a sostenerne il dispositivo è sufficiente a mantenerlo fermo; l’eventuale illegittimità di una motivazione non determina l’annullamento se le ulteriori ragioni risultano legittime e sufficienti.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità del richiedente costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti della naturalizzazione e non integrano, di per sé, meriti speciali idonei a neutralizzare elementi negativi relativi alla condotta.
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