Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga della validità dei titoli edilizio e paesaggistico e del mantenimento annuale di strutture amovibili funzionali alle attività balneari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, autorizzata nel 2020 all’installazione di strutture amovibili connesse alla balneazione, soggette alla prescrizione di rimozione al termine della stagione balneare, aveva chiesto nel settembre 2024 la proroga dei titoli edilizio e paesaggistico ai sensi dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, nonché il mantenimento annuale dei manufatti ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. Puglia n. 17/2015. Il Comune ha respinto entrambe le richieste con il provvedimento del 31 ottobre 2024, richiamando una nota dell’ufficio tecnico. La società ha impugnato gli atti deducendo, con due motivi, violazioni di legge, eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio, il Comune ha documentato che il 17 febbraio 2026 le strutture erano state spontaneamente rimosse. La ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza e non ha dichiarato di conservare un interesse risarcitorio all’accertamento dell’illegittimità degli atti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare e assorbente del Comune e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. La rimozione spontanea dei manufatti, comprovata dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica, ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale dell’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha valorizzato anche la mancata contestazione della ricorrente e il principio dispositivo, rilevando che l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. quando l’annullamento non sia più utile, presuppone la deduzione o dichiarazione di uno specifico interesse risarcitorio nelle forme processuali appropriate. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022

    La disposizione era stata invocata dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di proroga della validità dei titoli abilitativi; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 8, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015

    La disposizione era stata invocata per ottenere il mantenimento annuale dei manufatti balneari; anche tale questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

    La norma consente di valorizzare sia la documentazione comprovante la rimozione dei manufatti sia la mancata contestazione della sopravvenienza da parte della ricorrente.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando l’annullamento non risulta più utile al ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto soltanto se sussiste un interesse ai fini risarcitori, che deve essere dedotto o dichiarato dalla parte.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale per dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravvenga il difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La deduzione dell’eventuale interesse risarcitorio avrebbe dovuto essere formulata nelle forme e nei termini processuali previsti, ma la ricorrente non lo ha fatto.

Massime di principio

  • La rimozione spontanea, nel corso del giudizio, dei manufatti cui si riferisce il provvedimento impugnato può determinare il venir meno dell’utilità concreta e attuale dell’annullamento e, quindi, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando la sopravvenienza sia documentata e non contestata dal ricorrente.
  • Quando l’annullamento del provvedimento non sia più utile, il giudice può accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto in presenza di uno specifico interesse ai fini risarcitori, che deve essere dedotto o dichiarato dal ricorrente nelle forme e nei termini processuali pertinenti.
  • Nel processo amministrativo, retto dal principio dispositivo e dall’impulso di parte, la mancata contestazione di fatti sopravvenuti documentati dall’amministrazione e la mancata deduzione di un interesse risarcitorio impediscono di procedere all’esame del merito dell’impugnazione quando sia venuta meno l’utilità dell’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.