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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02202/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell’art. 179, comma 2, cod. strada, contestata alla società proprietaria di un automezzo perché il mezzo avrebbe circolato senza l’inserimento, nel cronotachigrafo, della carta personale del conducente. In primo grado l’opposizione era stata accolta per ritenuta tardività della notifica del verbale; in appello il Comune ha ottenuto riforma della decisione, con rigetto dell’opposizione e rideterminazione della sanzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: (1) violazione delle norme sull’appello per asserita inammissibilità del gravame comunale, ritenuto un mero copia-incolla della comparsa di primo grado; (2) e (3) omesso esame del giudicato interno e violazione dell’art. 324 c.p.c. sulla data di spedizione del verbale; (4) violazione dell’art. 201 cod. strada, sostenendo che il termine di 90 giorni decorresse dalla commissione del fatto e non dall’esito delle verifiche sul cronotachigrafo; (5) e (6) violazione degli artt. 2699, 2700 e 2697 c.c. per avere attribuito fede privilegiata alla relata di notifica e invertito l’onere della prova; (7) violazione dell’art. 2712 c.c. e della disciplina sulla prova informatica per non avere valorizzato il documento attestante la presa in carico del plico da parte di Poste il 6.11.2018; (8) mancato ingresso alla querela di falso sulla relata; (9) violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto giustificata la contestazione differita; (10), (11) e (12) violazione dell’art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011 e degli artt. 112, 132 e 433 ss. c.p.c. per avere il Tribunale aumentato la sanzione da euro 864,60 a euro 2.547,00, in assenza di domanda e senza motivazione, assumendo che il potere di rideterminazione spettasse solo in favore dell’opponente o comunque solo in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello del Comune conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado ed era conforme ai requisiti dell’art. 342 c.p.c. Ha escluso il giudicato interno, rilevando che la data di spedizione del verbale era stata effettivamente devoluta al giudice di appello. Sul punto centrale della tempestività della notifica, la Corte ha confermato che, nelle violazioni accertate mediante estrazione ed esame dei dati del cronotachigrafo, il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal completamento delle attività necessarie all’accertamento dell’illecito e non dalla data materiale del fatto, essendo legittima la contestazione differita quando la violazione non è immediatamente rilevabile e il trasgressore non è identificato al controllo su strada. Ha inoltre ritenuto inammissibili o privi di interesse i motivi che criticavano la relata, la prova della spedizione e la querela di falso, perché la decisione impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma, una delle quali non era stata efficacemente censurata. Infine, ha confermato la legittimità della rideterminazione della sanzione da parte del giudice dell’opposizione ai sensi dell’art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011, anche in assenza di domanda dell’amministrazione, purché entro il minimo e il massimo edittale. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 2, cod. strada

    Norma sostanziale violata per la circolazione del veicolo senza inserimento della carta del conducente nel cronotachigrafo.

  • art. 201 cod. strada

    Il termine per la contestazione decorre, quando l’accertamento richiede verifiche tecniche o analisi di dati, dal momento in cui tali operazioni sono completate e la violazione è effettivamente accertata; è ammessa la contestazione differita.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello è ammissibile se individua chiaramente i capi impugnati e le ragioni della censura, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Interpretazione analoga all’art. 342 c.p.c. quanto ai requisiti di specificità dell’impugnazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Nessun giudicato interno si forma su un punto che sia stato effettivamente devoluto con i motivi di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice si è già espresso sul punto con una ratio decidendi autonoma; inoltre il potere di rideterminare la sanzione non esige domanda della P.A.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico e della relata di notifica.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per il valore fidefacente dell’atto pubblico nei limiti della provenienza e delle attestazioni del pubblico ufficiale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è priva di pregio quando la decisione è comunque sorretta da una seconda ratio autonoma.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato per la prova rappresentata da documenti informatici o riproduzioni meccaniche; la censura è però irrilevante rispetto alla seconda ratio decidendi.

  • art. 1, comma 1 lett. P), d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato in relazione al valore probatorio del documento informatico/attestazione di Poste.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta generica o infondata perché il giudice ha motivato sulla contestazione differita e sulle risultanze documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. in tema di valutazione della prova documentale.

  • art. 355 c.p.c.

    Invocato per la querela di falso; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché inerente a un punto già superato dalla ratio autonoma sulla tempestività dell’accertamento.

  • art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011

    Se l’opposizione al verbale è rigettata, il giudice determina la sanzione tra minimo e massimo edittale, potendo rideterminarla rispetto a quella amministrativa anche senza domanda della P.A.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al potere del giudice di aumentare la sanzione in appello.

  • artt. 433 e seguenti c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’aumento della sanzione in sede di appello.

Massime di principio

  • Quando la contestazione di una violazione amministrativa richiede accertamenti tecnici, analisi di dati o verifiche non immediate, il termine per la notifica decorre dal completamento delle operazioni necessarie all’accertamento e non dalla sola data del fatto.
  • In materia di violazioni stradali, la contestazione differita è legittima se l’illecito non è immediatamente percepibile e l’accertamento richiede l’esame di elementi tecnici, come i dati del cronotachigrafo.
  • L’atto di appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le ragioni della censura; non è richiesto un formalismo particolare né la redazione di una decisione alternativa.
  • Se la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e distinte, il ricorso per cassazione che colpisca soltanto una di esse è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza e le doglianze sulle altre rationes diventano prive di interesse.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice che rigetta l’opposizione deve determinare la sanzione entro il minimo e il massimo edittale e può rideterminarla anche in assenza di una specifica domanda dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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