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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-703/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — Elena Petrovna Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 1, paragrafo 1, in fine – Misure restrittive imposte a una persona fisica associata a un’altra persona fisica a sua volta soggetta a misure restrittive – Nozione di “associazione nel caso di due persone unite da un legame familiare”. — Causa C-703/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Elena Petrovna Timchenko contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il suo inserimento nelle liste sanzionatorie UE relative all’Ucraina. La Corte chiarisce che un familiare può essere considerato "associato" alla persona sanzionata quando esistono interessi comuni oggettivamente eccedenti il semplice rapporto familiare. Pur rilevando un errore del Tribunale nell’interpretazione di "indebitamente", la Corte ritiene che tale errore non incida sul dispositivo, fondato su altre ragioni giuridiche corrette.

Misure restrittive UE: la nozione di "persona associata" può includere un familiare quando, nel contesto concreto, esistono interessi comuni oggettivamente eccedenti il mero vincolo familiare, senza che sia necessario provare un nesso economico formale o la consapevolezza del carattere indebito del vantaggio.

La questione giuridica

1) Se il Tribunale abbia interpretato troppo ampiamente il criterio di "associazione" dell’articolo 1, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC, ritenendo sufficiente, per un familiare, un intreccio di interessi comuni oltre il rapporto familiare senza richiedere legami economici o societari formali; 2) se il termine "indebitamente" dei considerando 7 della decisione (PESC) 2022/582 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 imponga di dimostrare la consapevolezza del familiare circa la provenienza del vantaggio; 3) se il Tribunale abbia errato nel non verificare il nesso tra le attività della ricorrente e l’invasione dell’Ucraina e nel non motivare sulla capacità delle misure di raggiungere gli obiettivi del regime sanzionatorio.

Principio di diritto

In materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, la nozione di "persona associata" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC va interpretata estensivamente anche quando le due persone siano unite da un legame familiare: è sufficiente che, valutate le circostanze concrete, esse siano legate da interessi comuni oggettivamente eccedenti la mera comunanza propria del rapporto familiare, senza che occorra provare un’attività economica o una struttura giuridica comune. Il termine "indebitamente" non richiede la dimostrazione della consapevolezza del familiare circa la provenienza del vantaggio, ma tale errore del Tribunale non comporta annullamento perché non incide sul dispositivo, fondato sull’esistenza dell’associazione e sulla finalità antielusiva del regime sanzionatorio. Le misure possono quindi essere mantenute e l’impugnazione è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/582
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Misure restrittive UE contro Elena Petrovna Timchenko

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa T-361/22. La controversia concerne l’inserimento di Elena Petrovna Timchenko negli elenchi sanzionatori UE adottati nell’ambito delle misure restrittive relative alla situazione in Ucraina.

Fatti e procedimento

Nel 2022 il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi, poi confermati dagli atti di mantenimento, inserendo la ricorrente negli elenchi della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014. La motivazione addotta era che la ricorrente, moglie di Gennady Timchenko, partecipava agli affari pubblici del marito tramite la Fondazione Timchenko e traeva vantaggio dal suo legame con lui, soggetto a misure restrittive.

Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti nei suoi confronti e il risarcimento del danno morale. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che, nel contesto della fondazione, la ricorrente e il marito fossero legati da interessi comuni oltre il mero rapporto familiare.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC;
  • l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330;
  • i considerando 6 e 7 della decisione (PESC) 2022/582 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
  • gli articoli 256 TFUE e 58 dello Statuto, in relazione ai limiti del sindacato in impugnazione.

Primo motivo: nozione di "associazione" tra familiari

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo troppo estensivo il criterio di associazione, fino a farlo coincidere con il semplice vincolo familiare, in contrasto con la giurisprudenza e con il principio di certezza del diritto.

La Corte respinge questa censura. Osserva che il Tribunale ha correttamente affermato che, nel caso di familiari, occorre dimostrare un intreccio oggettivo di interessi comuni che vada oltre la semplice comunanza tipica del rapporto familiare. Non è invece necessario che tali interessi si traducano in un’attività economica o in una struttura giuridica formalizzata. La Corte collega tale lettura alla finalità antielusiva del regime sanzionatorio: impedire che le misure siano aggirate tramite persone strettamente collegate al soggetto già colpito.

Secondo motivo: significato di "indebitamente"

La ricorrente contestava l’interpretazione del termine "indebitamente" contenuto nei considerando 7 degli atti iniziali, sostenendo che esso richiedesse la prova di un vantaggio particolare e consapevolmente ottenuto.

La Corte riconosce che il Tribunale ha errato nell’attribuire al termine un significato soggettivo fondato sulla consapevolezza del familiare. Tuttavia, tale errore non comporta l’annullamento della sentenza, perché non incide sul fondamento decisivo della decisione: l’esistenza di un’associazione basata su interessi comuni eccedenti il rapporto familiare e la funzione antielusiva delle misure. La Corte precisa inoltre che i considerando 7 hanno valore esemplificativo e non limitano la nozione di associazione ai soli casi in cui il familiare tragga un vantaggio consapevole e indebito.

Terzo motivo: nesso con l’invasione dell’Ucraina e motivazione

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le sue attività nella fondazione fossero collegate all’invasione dell’Ucraina e spiegare in che modo le misure nei suoi confronti contribuissero agli obiettivi del regime sanzionatorio.

La Corte respinge anche questa censura. Ribadisce che né il criterio a) applicato al marito né il criterio di associazione applicato alla ricorrente richiedono di dimostrare un nesso diretto tra le attività della persona associata e l’aggressione all’Ucraina. Il criterio di associazione dipende unicamente dall’esistenza del legame con la persona già sanzionata. Inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che l’importanza degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive giustifica conseguenze negative anche per soggetti non responsabili della situazione che ha portato alle sanzioni.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Elena Petrovna Timchenko alle spese, in applicazione delle regole generali sulla soccombenza richiamate dagli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura.

Principio affermato

La Corte conferma che, nel quadro delle misure restrittive contro la Russia, i familiari di una persona sanzionata possono essere a loro volta colpiti quando risultino legati da interessi comuni oggettivamente eccedenti il rapporto familiare, in un’ottica di prevenzione dell’elusione delle sanzioni. Un errore marginale nell’interpretazione di un considerando non determina l’annullamento se il dispositivo della sentenza è comunque sorretto da motivi autonomi e corretti.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepescsanzioni contro la russiacontrollo giurisdizionale degli atti uediritti di difesa e motivazione

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