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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-200/20

Order of the Vice-President of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 3 September 2020. — Gamma-A SIA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-200/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di ammissione a procedere del ricorso proposto da Gamma-A SIA contro la sentenza del Tribunale in una controversia su un disegno o modello comunitario. Ha ritenuto che la richiesta non individuasse in modo chiaro una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, limitandosi per lo più a contestare la valutazione dei fatti e dell’impressione complessiva del disegno. Ne è conseguita la declaratoria di non ammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di design comunitario: mancata ammissione dell’impugnazione per difetto di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso in cassazione proposto contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso EUIPO dovesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, ossia se il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sulla valutazione dell’impressione complessiva e del carattere individuale del disegno costituissero una tale questione.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che, nei ricorsi avverso decisioni del Tribunale riguardanti una decisione di una commissione di ricorso EUIPO, l’ammissione del ricorso è subordinata alla dimostrazione, da parte del ricorrente, di una questione di diritto chiaramente individuata e motivata come significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Una richiesta che si limiti ad affermazioni generiche, non identifichi i motivi di ricorso, non precisi la norma o la giurisprudenza asseritamente violata e si risolva nella contestazione dell’apprezzamento fattuale del Tribunale sul carattere individuale del disegno non soddisfa tali requisiti; di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 6/2002

Ricorso per cassazione in materia di design comunitario: mancata ammissione dell’impugnazione per difetto di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera competente a decidere se i ricorsi possano essere trattati, nell’ambito di un’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale relativa a una controversia in materia di disegni e modelli comunitari e decisioni EUIPO. La Corte esamina esclusivamente se il ricorso soddisfi i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è Gamma-A SIA. La parte resistente nel giudizio di impugnazione è l’EUIPO; nel procedimento dinanzi al Tribunale era intervenuta Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, già Piejūra SIA. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso di Gamma-A diretto all’annullamento della decisione della Terza commissione di ricorso EUIPO del 12 febbraio 2019, adottata in un procedimento di nullità relativo a un disegno o modello per imballaggi per prodotti alimentari.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, quale base dell’impugnazione;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina la trattazione del ricorso avverso decisioni del Tribunale su decisioni di commissioni di ricorso EUIPO a una preventiva ammissione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e la decisione della Corte in forma di ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in appello tramite l’articolo 184;
  • il regolamento (CE) n. 6/2002, richiamato dalla ricorrente con riferimento ai diritti del titolare del disegno o modello.

Questione sottoposta alla Corte

La questione processuale è se il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. In concreto, Gamma-A sosteneva che la Corte non si fosse ancora pronunciata su vari profili: il carattere individuale del disegno rispetto a un disegno anteriore, la valutazione dell’impressione complessiva sull’utente informato in rapporto a ogni precedente divulgazione e l’esame complessivo delle prove.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare in modo chiaro e dettagliato perché il ricorso sollevi una questione significativa ai fini dell’articolo 58a. La domanda di ammissione deve indicare:

  • i motivi di ricorso;
  • le questioni di diritto a essi collegate;
  • la norma o la giurisprudenza che si assume violata;
  • la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
  • le ragioni precise per cui tale questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La Corte osserva che Gamma-A non aveva individuato con sufficiente precisione i motivi del ricorso né le specifiche questioni di diritto, limitandosi ad affermazioni generiche. Inoltre, la richiesta non indicava in modo adeguato le disposizioni del diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violate, né spiegava l’errore di diritto del Tribunale oltre ad affermare che la sua valutazione sull’impressione di “déjà vu” era errata.

Quanto alla pretesa novità delle questioni sollevate, la Corte precisa che il semplice fatto che un argomento riguardi profili non ancora esaminati in giurisprudenza non basta: occorre dimostrarne la rilevanza sistemica. Gamma-A non aveva fornito tale dimostrazione. Analogamente, l’affermazione secondo cui la valutazione del Tribunale avrebbe potuto in futuro restringere i diritti dei titolari di disegni ai sensi del regolamento n. 6/2002 è rimasta generica e non idonea a fondare l’ammissione del ricorso.

La Corte aggiunge che la valutazione del carattere individuale di un disegno, fondata sull’impressione complessiva prodotta sull’utente informato rispetto al corpus dei disegni anteriori, è un apprezzamento fattuale. Una censura che si limiti a contestare la valutazione dei fatti non può, di per sé, dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a.

Decisione

La Corte dichiara che la richiesta di ammissione non soddisfa i requisiti imposti dagli articoli 58a dello Statuto e 170a-170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere. Quanto alle spese, la Corte dispone che Gamma-A SIA sopporti le proprie spese, in quanto l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti e quindi prima che queste potessero sostenere costi.

Principio affermato

Nei ricorsi soggetti al filtro di ammissibilità di cui all’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale e circostanziato che le censure sollevano una questione di diritto realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in difetto di una tale dimostrazione, e in particolare quando le doglianze si risolvono nella contestazione di valutazioni fattuali del Tribunale in materia di carattere individuale di un disegno, il ricorso non può essere ammesso a procedere.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso

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