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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13430/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La decisione è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona nei confronti di un imputato ritenuto colpevole di tentata rapina. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza d'appello, emessa il 6 ottobre 2025 e depositata il 15 ottobre 2025, era soggetta al termine di deposito di 30 giorni; da tale deposito decorreva il termine di 45 giorni per il ricorso, con scadenza il 20 dicembre 2025. Il ricorso è stato invece depositato il 22 dicembre 2025. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, la rilevanza del fatto che il 20 dicembre fosse sabato, ma la Corte ha escluso ogni rilievo di tale circostanza, richiamando il principio per cui nel processo penale la proroga automatica opera solo per i termini che scadono in un giorno festivo, non anche nel sabato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è tardiva.

  • art. 585 c.p.p.

    Regola la decorrenza e la durata del termine per proporre impugnazione; nel caso concreto il termine di 45 giorni decorreva dal deposito della sentenza.

  • art. 172 c.p.p.

    La proroga del termine opera solo se la scadenza cade in un giorno festivo individuato dalla legge; il sabato non è equiparato al giorno festivo ai fini della proroga.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato solo in chiave comparativa: la disciplina processual-civilistica proroga al primo giorno non festivo il termine scadente di sabato, ma tale regola non si applica nel processo penale.

Massime di principio

  • Nel processo penale, l'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, occorre calcolare il termine decorrente dal deposito della sentenza secondo le regole dell'art. 585 c.p.p.; la presentazione oltre il termine finale comporta l'inammissibilità.
  • Nel processo penale la scadenza del termine in giorno di sabato non determina, di per sé, proroga al primo giorno non festivo, poiché la proroga automatica è prevista soltanto per la scadenza in giorno festivo espressamente riconosciuto dalla legge.
  • La diversa disciplina dei termini nel processo penale rispetto al processo civile non integra, secondo la Corte, un profilo di illegittimità costituzionale, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore in ragione delle peculiarità del processo penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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