Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04120/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino straniero era trattenuto presso il CPR di Macomer e il Giudice di pace aveva disposto la proroga del trattenimento per ulteriori 30 giorni. La difesa aveva eccepito fin dall'udienza di proroga che, nel frattempo, l'interessato aveva presentato domanda di protezione internazionale e che, per effetto di tale domanda e della pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, la competenza sulla convalida/proroga del trattenimento spettava in via esclusiva alla sezione specializzata del Tribunale e non più al Giudice di pace. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: (1) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, dell'art. 3, 25 e 111 Cost. e dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017, oltre a vizio motivazionale, per avere il Giudice di pace deciso pur in difetto di competenza; (2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 10 Cost. e 6 CEDU, oltre a vizio motivazionale, in punto di merito sulla proroga del trattenimento. Le amministrazioni intimate non svolgevano difese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la presentazione della domanda di protezione internazionale durante il trattenimento determinasse il mutamento del titolo del trattenimento e radicasse la competenza sulla convalida/proroga in capo alla sezione specializzata del Tribunale, non al Giudice di pace. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando che il processo non poteva proseguire perché erano ormai decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. Quanto alle spese, non ha provveduto alla regolazione in sentenza, rinviando la liquidazione al giudice di merito competente secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati prospettati vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla violazione della disciplina di competenza.

  • art. 6 d.lgs. n. 142/2015

    La presentazione della domanda di protezione internazionale durante il trattenimento comporta che la convalida o proroga del trattenimento spetti alla sezione specializzata del Tribunale, con mutamento del titolo del trattenimento.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017

    Attribuisce alle sezioni specializzate la competenza per le controversie in materia di protezione internazionale e per i procedimenti di convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla competenza del giudice naturale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali sulla decisione resa da giudice asseritamente incompetente.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione al divieto di espulsione e ai profili di tutela sostanziale contro il rimpatrio.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 382 c.p.c.

    In presenza di difetto di competenza e di sopravvenuto decorso dei termini per la proroga, la Corte ha cassato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per affermare che, nel patrocinio a spese dello Stato contro Amministrazione statale soccombente, la liquidazione del compenso del difensore avviene su istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione in cassazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è una pubblica amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta la domanda durante un trattenimento già in corso, il titolo del trattenimento muta e la competenza sulla convalida o proroga si sposta alla sezione specializzata del Tribunale.
  • La pendenza della domanda di protezione internazionale è sufficiente a radicare la competenza del tribunale specializzato anche se la misura del trattenimento era stata in origine disposta o convalidata da altro giudice.
  • Se il giudice adito è incompetente e, nel frattempo, sono scaduti i termini per una legittima proroga del trattenimento, la Corte può cassare senza rinvio perché il processo non è più utilmente proseguibile.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, quando la parte ammessa risulta vittoriosa contro una amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la normale condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.