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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024.

Giustizia amministrativa202501493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, anche per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'amministrazione un commissario ad acta, già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare attuazione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • Nell'esecuzione del giudicato, le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione devono essere detratte da quanto ancora dovuto in attuazione della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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