Cassazione Civile, Ordinanza n. 02120/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata su istanza del pubblico ministero. La questione sostanziale riguardava l'assoggettabilità a fallimento della società, contestata dal ricorrente per asserita insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, l. fall., che il socio sosteneva di poter desumere dalla contabilità interna e dai flussi informativi relativi all'attività di gioco trasmessi al concessionario della rete telematica. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando che nel fascicolo telematico non fossero visibili le note scritte del procuratore generale. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inattendibili i flussi di giocate e inesistente la contabilità di riscontro. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 1, secondo comma, e 15, quarto comma, l. fall., sostenendo che il mancato deposito dei bilanci non dovesse pregiudicare il debitore e che la prova dell'assenza dei requisiti di fallibilità potesse essere fornita anche con documentazione diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta violazione processuale non era stata collegata a un concreto pregiudizio al diritto di difesa, e comunque la decisione impugnata non risultava fondata su note del procuratore generale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non individuava una vera omissione di fatto decisivo, oltre a non confrontarsi con la ratio della decisione circa l'inidoneità della documentazione a dimostrare il superamento o meno delle soglie dimensionali. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, affermando che l'imprenditore destinatario dell'istanza di fallimento è onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali e che, in difetto di deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata, il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza probatoria. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
È richiamato come norma la cui violazione, se dedotta, richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 24, secondo comma, Cost.
È invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esige la prova di un pregiudizio effettivo derivante dalla dedotta violazione processuale.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato in relazione al principio del contraddittorio e del giusto processo, ma la sua violazione non è ravvisata in assenza di concreto pregiudizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per il primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di concreta lesione del diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per il secondo motivo; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La Corte richiama i limiti della censura sulla valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di usarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per il terzo motivo, ma la Corte ribadisce la regola sull'onere probatorio del debitore che vuole sottrarsi al fallimento.
art. 1, secondo comma, l. fall.
La parte che intenda negare la fallibilità deve provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla norma.
art. 15, quarto comma, l. fall.
In mancanza di deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata, l'onere della prova della non fallibilità ricade sul debitore e non può essere supplito dal giudice.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte vi fa riferimento per qualificare come inammissibile la censura che contrasti con un orientamento consolidato sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di fallibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata ai fini del contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di una violazione processuale è inammissibile se non viene allegato e dimostrato uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa o all'esito della decisione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o nella contestazione dell'apprezzamento riservato al giudice di merito.
- La censura sulla valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l'attribuzione alla prova di un valore giuridicamente errato, non quando si lamenti soltanto un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- In materia di fallibilità dell'imprenditore, l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali grava su chi intende sottrarsi alla dichiarazione di fallimento.
- Il mancato deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata non può essere supplito dal giudice con un'attività officiosa di ricerca della prova.
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