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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Omessa sottoscrizione - Nullità - Non sussiste - Ratio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione per nullità della cartella di pagamento censurando l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente; il ricorrente sosteneva che la mancanza della firma rendesse l'atto invalido e non idoneo alla legittima esazione

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'omessa sottoscrizione non comporta la nullità della cartella. L'esistenza e la validità dell'atto non dipendono dall'apposizione di un sigillo, timbro o firma leggibile, ma dalla possibilità di riferirlo in modo inequivocabile all'organo amministrativo titolare del potere di emissione. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma soltanto intestazione e indicazione della causale tramite codice, sicché il vizio dedotto non impedisce la riscossione; il ricorso è stato quindi respinto e la resistente confermata vittoriosa. La decisione richiama le precedenti Cass. nn. 26053/2015 e 25773/2014.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    la cartella per la riscossione deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma intestazione e codice causale, perciò l'assenza di firma non è di per sé invalidante

  • Cassazione civile, n. 26053/2015

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la mancanza di una firma non determina automaticamente la nullità dell'atto se questo è comunque riconducibile all'organo emittente

  • Cassazione civile, n. 25773/2014

    ulteriore precedente che conferma la non essenzialità della sottoscrizione quando l'atto sia comunque chiaramente attribuibile all'amministrazione

Massime di principio

  • L'assenza della firma sulla cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità: occorre valutare se l'atto sia comunque inequivocabilmente riconducibile all'organo emittente.
  • Verificare la conformità al modello ministeriale previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973; se il modello non richiede la firma, la sua mancanza perde rilievo giuridico.
  • La censura formale (mancata sottoscrizione) va distinta da vizi sostanziali: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che il difetto abbia inciso sull'identificazione dell'ente o abbia arrecato un concreto pregiudizio.
  • In caso di dubbio sull'attribuibilità dell'atto, considerare elementi alternativi di identificazione (intestazione, timbri, codice causale, modello, dati telematici, notifiche) per verificare la legittimità dell'emissione.
  • Se si contesta la cartella, conviene concentrare le eccezioni su profili essenziali (competenza, oggetto, importi, notificazione valida) anziché su mere formalità non previste dal modello normativo.

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