Sentenza del 20/01/2021 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Omessa sottoscrizione - Nullità - Non sussiste - Ratio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione per nullità della cartella di pagamento censurando l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente; il ricorrente sosteneva che la mancanza della firma rendesse l'atto invalido e non idoneo alla legittima esazione
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'omessa sottoscrizione non comporta la nullità della cartella. L'esistenza e la validità dell'atto non dipendono dall'apposizione di un sigillo, timbro o firma leggibile, ma dalla possibilità di riferirlo in modo inequivocabile all'organo amministrativo titolare del potere di emissione. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma soltanto intestazione e indicazione della causale tramite codice, sicché il vizio dedotto non impedisce la riscossione; il ricorso è stato quindi respinto e la resistente confermata vittoriosa. La decisione richiama le precedenti Cass. nn. 26053/2015 e 25773/2014.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
la cartella per la riscossione deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma intestazione e codice causale, perciò l'assenza di firma non è di per sé invalidante
Cassazione civile, n. 26053/2015
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la mancanza di una firma non determina automaticamente la nullità dell'atto se questo è comunque riconducibile all'organo emittente
Cassazione civile, n. 25773/2014
ulteriore precedente che conferma la non essenzialità della sottoscrizione quando l'atto sia comunque chiaramente attribuibile all'amministrazione
Massime di principio
- L'assenza della firma sulla cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità: occorre valutare se l'atto sia comunque inequivocabilmente riconducibile all'organo emittente.
- Verificare la conformità al modello ministeriale previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973; se il modello non richiede la firma, la sua mancanza perde rilievo giuridico.
- La censura formale (mancata sottoscrizione) va distinta da vizi sostanziali: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che il difetto abbia inciso sull'identificazione dell'ente o abbia arrecato un concreto pregiudizio.
- In caso di dubbio sull'attribuibilità dell'atto, considerare elementi alternativi di identificazione (intestazione, timbri, codice causale, modello, dati telematici, notifiche) per verificare la legittimità dell'emissione.
- Se si contesta la cartella, conviene concentrare le eccezioni su profili essenziali (competenza, oggetto, importi, notificazione valida) anziché su mere formalità non previste dal modello normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 155 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →