Cassazione Penale, Sentenza n. 28869/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di un soggetto ritenuto gestore di fatto, in concorso con l'amministratore di diritto di una ditta individuale poi dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La contestazione riguardava la distrazione e/o dissipazione di una somma di euro 98.000 di liquidità di cassa e di beni aziendali, alcuni dei quali rinvenuti presso la sede di un'altra impresa riconducibile al figlio dell'imputato. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge per avere i giudici utilizzato come prova documentale le dichiarazioni accusatorie rese al curatore fallimentare dal coimputato-amministratore di diritto, eludendo la disciplina sulla chiamata in correità, gli artt. 63, 192, 210 e 526 c.p.p. e il principio del contraddittorio; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., sostenendo che la valutazione di attendibilità del dichiarante fosse insufficiente e che gli elementi di riscontro esterni fossero incongrui o ambigui: la delega bancaria sarebbe stata un atto neutro e temporalmente limitato, la ragione sociale non dimostrerebbe una gestione di fatto, e i riferimenti a clienti, contabilità e incassi non sarebbero stati adeguatamente sorretti da fonti autonome.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. Ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., perché il curatore non è assimilabile alla polizia giudiziaria né all'autorità giudiziaria e le dichiarazioni sono rese in sede fallimentare, fuori dal procedimento penale. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle dichiarazioni del coimputato rese al curatore, purché esse siano apprezzate secondo il criterio dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito sulla qualità di gestore di fatto dell'imputato e sulla sua partecipazione alla bancarotta distrattiva, valorizzando la procura speciale, la gestione del conto e della contabilità, i rapporti con clienti e tenutario delle scritture, la distrazione dei beni rinvenuti presso altra impresa e la mancata rinvenzione della cassa. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, c.p.p.
non si applica alle dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, perché non rese alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria nell'ambito di un atto del procedimento penale
art. 192, comma 3, c.p.p.
le dichiarazioni del coimputato rese al curatore restano soggette alla regola di valutazione propria della chiamata in correità e richiedono riscontri esterni
art. 210 c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare l'uso delle dichiarazioni del coimputato, ma ritenuto non ostativo alla soluzione adottata
art. 526 c.p.p.
richiamato per il principio del contraddittorio e della prova formata in dibattimento, ma non ritenuto violato
art. 111 Cost.
il principio del contraddittorio non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, purché siano valutate secondo le regole processuali applicabili
art. 2203 c.c.
richiamato per qualificare la posizione del gestore di fatto assimilata a quella di institore
art. 2204 c.c.
l'institore può compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa nei limiti della procura
art. 2205 c.c.
l'institore risponde, insieme all'imprenditore, della tenuta delle scritture contabili
art. 227 l. fall.
prevede l'estensione all'institore della responsabilità per i reati fallimentari commessi nella gestione affidatagli
art. 216 l. fall.
indicato quale norma che disciplina i reati di bancarotta fraudolenta puniti anche per l'institore
art. 217 l. fall.
richiamato nel perimetro dei reati fallimentari applicabili all'institore
art. 218 l. fall.
richiamato nel perimetro dei reati fallimentari applicabili all'institore
art. 220 l. fall.
richiamato nel perimetro dei reati fallimentari applicabili all'institore
art. 31, comma 1, l. fall.
indica i compiti del curatore nella amministrazione del patrimonio fallimentare e nella procedura
art. 33 l. fall.
regola la relazione del curatore, utilizzabile come documento/prova nel processo penale
art. 38 l. fall.
richiamato per i doveri e la responsabilità del curatore
art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.
richiamato dalla difesa per la sintesi dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, in quanto formate in sede concorsuale e fuori da un atto del procedimento penale, non sono assoggettate al divieto di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. e possono essere veicolate nel processo attraverso la relazione del curatore o la sua testimonianza indiretta.
- Quando il dichiarante al curatore è un coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato, il contenuto delle sue dichiarazioni deve comunque essere valutato secondo l'art. 192, comma 3, c.p.p., senza che il mero tramite del curatore consenta di eludere la regola di giudizio sulle chiamate in correità.
- La relazione del curatore fallimentare e gli atti da esso formati o acquisiti nell'ambito della procedura concorsuale possono integrare prova documentale utilizzabile nel processo penale, perché il curatore svolge funzioni di amministrazione e ricostruzione del patrimonio fallimentare, non funzioni investigative assimilabili alla polizia giudiziaria.
- In tema di bancarotta fraudolenta, il soggetto che di fatto gestisce l'impresa può concorrere nel reato anche se privo della qualifica formale, quando la sua attività si inserisca causalmente nella distrazione e sia consapevole della posizione del soggetto qualificato.
- La qualità di gestore di fatto o di institore può essere desunta da una pluralità di indici convergenti, quali procura operativa, gestione del conto corrente, cura della contabilità, rapporti con clienti e incassi, non essendo decisiva la singola neutralità apparente di uno degli indizi considerati isolatamente.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione di primo e di secondo grado può essere letta unitariamente, e il controllo di legittimità investe l'insieme della motivazione complessiva ove i giudici di merito abbiano adottato criteri valutativi sovrapponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →