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Circolare

Circolare numero 195 del 30-11-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo sistema, dal 2015, per la raccolta delle dichiarazioni reddituali dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Dal campione RED 2015 (redditi 2014) non vengono più inviate le comunicazioni cartacee, perché l’onere di comunicare i redditi grava direttamente sul pensionato, tramite dichiarazione fiscale o modello RED. Sono precisati i soggetti obbligati, i redditi da dichiarare, le tipologie che devono essere comunque comunicate all’INPS anche se presenti nei modelli fiscali, le modalità semplificate di acquisizione online, tramite Contact Center, sedi e CAF, nonché il termine ultimo del 31 marzo 2016 e le conseguenze dell’omessa comunicazione.

Nuove modalità RED 2015 e obbligo di dichiarazione reddituale per prestazioni collegate al reddito

Campagna RED ordinaria 2015: nuove modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali

La circolare disciplina il nuovo assetto della Campagna RED, applicabile a partire dai redditi 2014 e dalla Campagna ordinaria RED 2015. L’intervento recepisce la modifica normativa che sposta sul titolare della prestazione collegata al reddito l’onere di comunicare la propria situazione reddituale all’INPS, con conseguente superamento dell’invio generalizzato delle comunicazioni cartacee ai pensionati.

Quadro normativo e principio generale

La base normativa è individuata nell’art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, introdotto dall’art. 13, comma 6, lettera c), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La disposizione prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito, se non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale rilevante, debbano effettuare la comunicazione agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di omissione nei tempi e modi stabiliti, è prevista la sospensione della prestazione nell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa; trascorsi 60 giorni dalla sospensione senza comunicazione, la prestazione viene revocata definitivamente con recupero delle somme erogate nell’anno di riferimento. Se la comunicazione interviene entro 60 giorni, la prestazione è ripristinata dal mese successivo, previo accertamento del diritto anche per l’anno in corso.

Soggetti interessati e prestazioni collegate al reddito

La circolare richiama le prestazioni per le quali l’INPS effettua la verifica reddituale, evidenziando che in alcuni casi assumono rilievo solo i redditi del titolare, in altri anche quelli del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale. Tra le prestazioni indicate figurano, a titolo esemplificativo, integrazioni al minimo, pensioni e assegni sociali, maggiorazioni sociali, assegni per il nucleo familiare e trattamenti di famiglia, cumuli o incumulabilità con redditi da lavoro, revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, somme aggiuntive e altre prestazioni assistenziali o previdenziali specificamente elencate nella tabella richiamata dalla circolare.

L’obbligo dichiarativo riguarda non solo chi possiede redditi ulteriori rispetto alla pensione, ma anche chi ha una situazione reddituale mutata rispetto all’anno precedente, pur non percependo più redditi diversi dalle pensioni note all’INPS attraverso il Casellario Centrale dei Pensionati. Il pensionato deve dichiarare soltanto le tipologie di reddito che incidono sulla prestazione in godimento, cioè i c.d. redditi obbligatori. La titolarità di una o più prestazioni collegate al reddito è indicata nel modello OBIS consultabile online.

Modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo

L’onere di comunicazione si assolve, in primo luogo, tramite la dichiarazione fiscale presentata con modello 730 o modello UNICO. Se il beneficiario ha indicato all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e, ove rilevanti, quelli del coniuge e dei familiari, non deve effettuare ulteriori comunicazioni all’INPS.

Resta però fermo che alcuni redditi hanno, ai fini previdenziali, una rappresentazione diversa rispetto al Fisco e devono quindi essere comunicati all’INPS anche se già presenti nella dichiarazione fiscale. Tra questi, la circolare menziona:

  • reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato;
  • indennità di funzione e gettoni di presenza per consigli e commissioni;
  • pensioni estere dirette, ai superstiti, da infortunio sul lavoro e relative rendite o arretrati, con specifiche informazioni sulla natura e sulla provenienza dell’ente erogatore;
  • reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, da dichiarare al netto dei contributi e al lordo delle ritenute fiscali;
  • reddito d’impresa, da dichiarare al netto delle perdite deducibili; in caso di risultato negativo va indicato "zero".

La circolare precisa inoltre che, in assenza di impresa familiare ex art. 230-bis c.c., il titolare dell’azienda e i componenti del nucleo familiare titolari di prestazioni collegate al reddito devono presentare dichiarazioni distinte per rappresentare correttamente la ripartizione del reddito agrario.

Redditi da comunicare con il modello RED

Il modello RED deve essere utilizzato quando la situazione reddituale non è stata integralmente comunicata all’Amministrazione finanziaria, ovvero quando esistono redditi rilevanti per l’INPS non compresi nei modelli 730 o UNICO, oppure redditi che devono essere rappresentati in modo difforme ai fini previdenziali. Il modello RED è richiesto anche a soggetti esonerati dalla dichiarazione fiscale che percepiscono altri redditi, ancorché fiscalmente rilevanti, come nel caso del pensionato che possiede anche il reddito dell’abitazione principale.

Tra i redditi che devono essere comunicati all’Istituto e che normalmente non risultano nei modelli fiscali, la circolare indica:

  • redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, con indicazione anche del periodo di produzione;
  • redditi da interessi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • prestazioni assistenziali in denaro erogate da Stato o enti pubblici o Stati esteri, salvo le ipotesi escluse o già presenti nel Casellario;
  • redditi non assoggettabili a IRPEF, come alcune quote esenti di redditi per attività sportive dilettantistiche, compensi per lavori socialmente utili, prestazioni occasionali di tipo accessorio e voucher;
  • redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;
  • arretrati di lavoro dipendente, integrazione salariale e trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e relative anticipazioni.

Nuova procedura online semplificata

La circolare descrive il nuovo RED semplificato, accessibile attraverso i Servizi online del cittadino con PIN dispositivo. Il percorso indicato è: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazione Reddituale > Anno Campagna > Tipo Campagna. La procedura riconosce il soggetto in base alla sua posizione previdenziale e propone, in modo profilato, le prestazioni collegate al reddito e i redditi che possono incidere su di esse.

Il sistema semplifica la compilazione, riducendo il numero di informazioni da inserire e offrendo opzioni rapide di attestazione della situazione reddituale. Le nuove modalità sono rese disponibili anche tramite Contact Center e presso le strutture territoriali INPS, che possono operare in ambiente Intranet attraverso il percorso dedicato alla Campagna RED.

Dichiarazioni brevi e conferme semplificate

Tra le novità principali vi è la possibilità di rilasciare dichiarazioni brevi, cioè prive di dati reddituali complessi. In particolare, il cittadino può:

  • confermare che la situazione reddituale è invariata rispetto all’anno precedente, a condizione che l’intero nucleo rilevante sia invariato e che almeno uno dei componenti abbia tipologie di reddito non presenti nei modelli fiscali o con peculiare rappresentazione previdenziale;
  • confermare di aver integralmente dichiarato i redditi al Fisco, tramite apposita opzione di dichiarazione breve;
  • confermare l’assenza di redditi ulteriori rispetto alle pensioni e alle prestazioni già note all’INPS.

In caso di prestazioni per le quali rilevano anche i redditi del coniuge o dei familiari, per esigenze di protezione dei dati personali, l’utente deve dichiarare di aver acquisito il consenso del coniuge e/o dei familiari a effettuare la comunicazione all’Istituto.

Resta inoltre possibile, per le dichiarazioni brevi, comunicare la rinuncia alla prestazione collegata al reddito oppure l’espatrio, anche ai fini del controllo sul principio di non esportabilità delle prestazioni non contributive.

Fase transitoria e scadenze della Campagna RED 2015

La Campagna RED ordinaria 2015 risulta avviata con il rilascio delle stringhe ai CAF e ai soggetti convenzionati e con la messa a disposizione delle procedure di acquisizione. Le nuove modalità del RED semplificato erano previste in disponibilità entro l’11 gennaio 2016. Nella fase transitoria, i cittadini potevano continuare a utilizzare i canali ordinari già attivi: CAF e soggetti abilitati, cittadino online, Contact Center e sedi territoriali.

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2015, con riferimento ai redditi 2014, è fissato al 31 marzo 2016. L’omessa comunicazione entro tale termine comporta l’applicazione delle conseguenze previste dal comma 10-bis dell’art. 35 del D.L. 207/2008.

La circolare segnala infine che, per i solleciti relativi alle Campagne RED 2013 e 2014, saranno rese disponibili tutte le nuove opzioni semplificate, ad eccezione della conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco.

Tipologie di redditi rilevanti per le singole prestazioni

L’allegato alla circolare contiene un elenco dettagliato, per ciascuna prestazione collegata al reddito, delle tipologie di reddito rilevanti. In linea generale, per molte prestazioni rilevano i redditi da lavoro dipendente, assimilati, autonomo, pensioni estere, interessi e altri redditi di capitale, redditi immobiliari diversi dalla casa di abitazione, assegni periodici, rendite vitalizie, prestazioni coordinate e continuative e, in taluni casi, trattamenti di fine rapporto, prestazioni assistenziali in denaro e redditi non assoggettabili a IRPEF.

Per alcune prestazioni, come assegno per il nucleo familiare e trattamenti di famiglia, rilevano anche il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, oltre ai redditi del coniuge e degli altri familiari. Per altre prestazioni, come la pensione sociale o l’assegno sociale, il perimetro reddituale è più ampio e comprende anche redditi di qualsiasi natura e, in alcuni casi, l’ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno.

La circolare precisa anche che, in linea generale, non sono qui richiamate alcune prestazioni o pensioni già rilevate automaticamente dall’INPS tramite il Casellario centrale dei pensionati, come le pensioni e relativi arretrati erogati direttamente dall’Istituto o da altri enti, le prestazioni economiche agli invalidi civili diverse dalle indennità di accompagnamento e similari, le rendite INAIL, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità da servizio di leva, le pensioni di guerra e l’assegno vitalizio combattenti 1915/1918.

Punti principali

Cambio di regime nell’obbligo dichiarativo

L’art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, come modificato dal D.L. 78/2010, trasferisce in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di comunicare la situazione reddituale incidente sulla prestazione. La dichiarazione può avvenire tramite modello 730 o UNICO all’Amministrazione finanziaria, oppure tramite modello RED all’INPS. Dal RED 2015, per i redditi 2014, non vengono più inviate lettere cartacee ai cittadini.

Prestazioni interessate e soggetti obbligati

Sono indicati i trattamenti e i benefici per i quali l’INPS effettua la verifica reddituale, con rilevanza del solo titolare oppure anche di coniuge e familiari. L’obbligo riguarda chi possiede redditi ulteriori rispetto alla pensione o chi ha subito variazioni rispetto all’anno precedente, anche se ora privo di altri redditi. La titolarità delle prestazioni è rinvenibile nel modello OBIS.

Redditi dichiarabili tramite Fisco e redditi da comunicare all’INPS

Se tutti i redditi rilevanti sono stati dichiarati con 730 o UNICO, non occorre una ulteriore comunicazione all’INPS. Restano però da dichiarare all’Istituto alcuni redditi con rappresentazione previdenziale peculiare o non presenti nelle dichiarazioni fiscali, come collaborazione coordinata e continuativa, gettoni di presenza, pensioni estere con specifici dettagli, lavoro autonomo e d’impresa secondo criteri previdenziali, redditi da impresa familiare, redditi di lavoro estero, interessi bancari e postali soggetti a imposta sostitutiva, prestazioni assistenziali in denaro, redditi esenti o non imponibili, TFR e arretrati particolari.

Nuovo RED semplificato e canali di trasmissione

Le dichiarazioni possono essere rese tramite Servizi online con PIN dispositivo, Contact Center, strutture territoriali INPS o CAF/soggetti convenzionati. La nuova procedura online è profilata sulla posizione del pensionato e semplifica la compilazione con opzioni rapide: conferma di situazione invariata, conferma di integrale dichiarazione al Fisco, assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni, rinuncia alla prestazione o comunicazione di espatrio, oppure dichiarazione semplificata dei redditi mancanti.

Termini, fase transitoria e conseguenze dell’omissione

Le nuove procedure semplificate online sarebbero state rese disponibili entro l’11/01/2016. Fino ad allora restano utilizzabili le modalità ordinarie. Il termine ultimo per la Campagna RED ordinaria 2015, relativa ai redditi 2014, è fissato al 31 marzo 2016. In caso di mancata comunicazione si applica la sospensione della prestazione l’anno successivo, con revoca definitiva e recupero delle somme se la dichiarazione non arriva entro 60 giorni dalla sospensione.

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