Circolare numero 196 del 02-12-2015
dal 1° dicembre 2015 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98 (allegato 1). L’Accordo sostituisce integralmente lo “Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un’impresa avente sede in uno Stato, nel territorio dell’altro Stato”, firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987. In attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, si forniscono le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici, trasferibilità delle pensioni e formulari (allegati 2-8). Premessa - PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Definizioni 1.2 Campo di applicazione per materia 1.3 Campo di applicazione personale e parità di trattamento 1.4 Esportabilità delle prestazioni ed eccezioni - PARTE II – LEGISLAZIONE APPLICABILE 2.1 Disposizioni generali 2.1.1 Territorialità ed unicità della legislazione applicabile 2.1.2 Dipendenti pubblici, assimilati e persone impiegate presso un’amministrazione pubblica 2.2 Disposizioni speciali 2.2.1 Distacco temporaneo 2.2.2 Personale viaggiante occupato sul territorio di entrambe le Parti Contraenti 2.2.3 Personale occupato a bordo delle navi 2.3 Eccezioni 2.4 Legislazione applicabile ai familiari al seguito del lavoratore 2.5 Modalità di pagamento dei contributi - PARTE III – DISPOSIZIONI SPECIALI – Pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti 3.1 Modalità di erogazione delle prestazioni 3.1.2 Periodi assicurativi inferiori a un anno 3.2 Applicazione della legislazione dello Stato di Israele 3.2.1 Pensione di vecchiaia e ai superstiti 3.2.2 Totalizzazione dei periodi assicurativi 3.2.3 Requisito della residenza in uno dei due Stati Contraenti 3.2.4 Requisito della residenza nello Stato di Israele 3.3 Applicazione della legislazione italiana 3.3.1 Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti 3.3.2 Calcolo delle prestazioni 3.3.3 Integrazione al trattamento minimo 3.3.4 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria - PARTE IV – DISPOSIZIONI VARIE - 4.1 Accordo amministrativo e scambio di informazioni 4.1.1 Collaborazione amministrativa 4.1.2 Estensione della parità di trattamento nei confronti dei cittadini dell’Unione europea per quanto riguarda l’Italia 4.1.3 Trattamento dei dati personali 4.2 Esenzioni da imposte, oneri e autenticazione 4.3 Presentazione delle domande di prestazione 4.4 Recupero delle somme erogate indebitamente 4.5 Lingue ufficiali 4.6 Valuta e modalità di pagamento 4.7 Composizione delle controversie - PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 5.1 Disposizioni transitorie 5.2 Validità e denuncia dell’Accordo 5.3 Entrata in vigore 5.4 Competenza in materia di trattazione delle domande di pensione e disposizioni procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Accordo bilaterale Italia-Israele sulla previdenza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2015, che sostituisce lo scambio di lettere del 1987 per la legislazione applicabile e i distacchi. Vengono riepilogati ambito di applicazione, parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, regole di coordinamento per lavoratori dipendenti, autonomi, pubblici dipendenti, personale viaggiante e navigante, nonché le disposizioni speciali per pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. La circolare fornisce inoltre indicazioni su totalizzazione, calcolo pro-rata, requisiti di residenza per alcune prestazioni israeliane, integrazione al minimo in Italia, collaborazione amministrativa, domande, recuperi indebiti, lingua, valuta e competenze operative INPS.
Prime istruzioni operative sull'Accordo Italia-Israele di previdenza sociale
Accordo Italia-Israele sulla previdenza sociale: prime istruzioni operative
La circolare fornisce le prime indicazioni applicative del nuovo Accordo bilaterale tra Italia e Israele in materia di previdenza sociale, ratificato con legge n. 98 del 18 giugno 2015 ed efficace dal 1° dicembre 2015. Il nuovo testo sostituisce lo Scambio di lettere del 7 gennaio 1987 per quanto riguarda legislazione applicabile e distacchi e introduce anche regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.
Quadro generale e rapporto con il precedente scambio di lettere
Lo scambio di lettere del 1987 disciplinava solo la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati, prevedendo un regime di mantenimento della legislazione dello Stato di invio per 36 mesi prorogabili di 12. Il nuovo Accordo amplia il coordinamento bilaterale, includendo disposizioni sulla totalizzazione dei periodi assicurativi per le pensioni, il coinvolgimento dei dipendenti pubblici e l'esclusione espressa di pensioni sociali e prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale.
Ambito di applicazione per materia e per persone
L'Accordo si applica, per l'Italia, all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, nonché ai regimi esclusivi o sostitutivi dei regimi generali per alcune categorie, come i dipendenti pubblici, se riferiti a prestazioni o rischi coperti dalle forme indicate. Per Israele riguarda l'assicurazione per vecchiaia e superstiti e quella per invalidità. Il testo si applica alle persone, indipendentemente dalla cittadinanza, che siano o siano state soggette alla legislazione di una o entrambe le Parti, oltre che ai familiari e ai superstiti.
Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni
L'articolo 4 garantisce la parità di trattamento ai cittadini italiani e israeliani, ai rifugiati e agli apolidi e, per l'Italia, anche ai cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti. In linea generale, le prestazioni possono essere percepite anche se il beneficiario risiede nell'altro Stato. Restano però alcune eccezioni di matrice israeliana per le quali è richiesta la residenza in Israele, e per l'integrazione al trattamento minimo italiana, che è subordinata ai requisiti nazionali, al possesso di almeno 520 settimane effettive di contribuzione e alla residenza in Italia.
Regole sulla legislazione applicabile
Il principio base è quello della territorialità: chi lavora nel territorio di una Parte è soggetto alla sua legislazione, anche se il lavoratore o il datore di lavoro risiedono nell'altra Parte. Se l'attività si svolge in entrambi i territori, si applica la legislazione dello Stato di residenza. Per i lavoratori autonomi vale la legislazione dello Stato di residenza, anche quando l'attività si svolge in entrambi gli Stati, con una fictio giuridica che considera tutte le attività svolte nello Stato cui sono soggetti.
Dipendenti pubblici, distacco, personale viaggiante e navigante
I dipendenti pubblici e le persone assimilate restano soggetti alla legislazione dell'Amministrazione di appartenenza, purché già assicurati in tale regime prima dell'impiego nell'altro Stato; regola analoga per chi è inviato da un'amministrazione pubblica. Il distacco temporaneo è consentito per 24 mesi, prorogabili per altri 2 anni con autorizzazione delle Autorità o Istituzioni competenti di entrambe le Parti. I periodi di distacco maturati sotto lo scambio di lettere del 1987 si computano nel periodo complessivo, che non può superare 4 anni. Per il personale viaggiante di imprese di trasporto o compagnie aeree vale la sede legale dell'impresa, salvo residenza nell'altra Parte; per il personale a bordo nave rileva la bandiera, oppure la sede del datore se la nave batte bandiera di Paese terzo.
Familiari al seguito e modalità contributive
I familiari conviventi dei dipendenti pubblici, dei lavoratori distaccati e dei soggetti per i quali siano state concordate eccezioni alla disciplina sulla legislazione applicabile seguono la stessa legislazione del lavoratore, salvo che siano essi stessi assoggettati all'altra Parte per attività propria. Il pagamento dei contributi assicurativi resta disciplinato dalla legislazione dello Stato cui il lavoratore è soggetto.
Prestazioni pensionistiche: totalizzazione, requisiti e calcolo
Per le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, i requisiti e le modalità di erogazione dipendono dalla legislazione applicata dall'Istituzione che liquida la prestazione. Se i periodi assicurativi maturati in una Parte sono inferiori a un anno, quella Parte non deve erogare la prestazione, salvo che la propria normativa riconosca il diritto sulla sola base di tali periodi; tali periodi vanno comunque considerati dall'altra Parte per il diritto e il calcolo. Ai fini delle pensioni israeliane di vecchiaia e superstiti, i periodi italiani non sovrapposti successivi al 1° aprile 1954 sono totalizzabili; se il diritto matura solo grazie alla totalizzazione, il calcolo avviene secondo il pro-rata. Per le pensioni italiane, i periodi israeliani non sovrapposti sono valutabili per invalidità, vecchiaia e superstiti; nei regimi speciali o per professioni specifiche la totalizzazione è limitata ai periodi equivalenti o alla stessa professione.
Requisiti di residenza per alcune prestazioni israeliane e disciplina dell'invalidità
Per la pensione di vecchiaia israeliana il richiedente deve risultare residente in Israele o in Italia immediatamente prima del raggiungimento dell'età pensionabile. Anche la pensione ai superstiti è collegata alla residenza in uno dei due Stati, sia del richiedente sia del dante causa al momento del decesso, salvo il caso in cui il de cuius fosse già titolare di pensione di vecchiaia. Per talune prestazioni israeliane, tra cui l'indennità per la formazione professionale, l'assegno di sussistenza per vedove e orfani e l'assegno funerario, il requisito della residenza in Israele è espressamente richiesto. La pensione di invalidità israeliana richiede che l'assicurato fosse residente in Israele prima dell'insorgere dell'invalidità; per i beneficiari di prestazioni per handicap e familiari vale la residenza in Israele per il periodo di godimento. Una volta concessa, la pensione d'invalidità non viene riesaminata se l'aggravamento è maturato mentre il beneficiario era all'estero.
Liquidazione delle prestazioni italiane e integrazione al minimo
Se il diritto alla prestazione italiana matura con i soli periodi italiani, la liquidazione avviene in regime nazionale. Se invece il diritto nasce solo grazie alla totalizzazione con periodi israeliani, la pensione è liquidata in regime internazionale secondo il criterio del pro-rata. Quando il calcolo dipende da retribuzioni o contributi, si considerano esclusivamente quelli versati ai sensi della legislazione italiana. L'integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta sulle pensioni liquidate in base all'Accordo solo se sono rispettati i requisiti reddituali e contributivi, con almeno 520 settimane effettive di contribuzione italiana, e a condizione che il beneficiario risieda in Italia. Non è prevista alcuna totalizzazione ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Cooperazione amministrativa, riservatezza e presentazione delle domande
Le Autorità competenti devono adottare un Accordo amministrativo, scambiarsi le informazioni necessarie e designare gli organismi di collegamento. Le Istituzioni competenti si prestano assistenza reciproca gratuitamente, salvo diverso accordo sui costi, comunicando direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti. Le informazioni personali scambiate sono riservate e utilizzabili solo per l'applicazione dell'Accordo. Sono estese le esenzioni da imposte, tasse, diritti, oneri giudiziari e di registrazione previste dalla normativa nazionale, e i documenti non richiedono autenticazione diplomatica o consolare. Le domande, notifiche e ricorsi presentati a un'Istituzione sono considerati presentati alla stessa data anche presso l'altra; la domanda presentata a una Parte è valida anche per l'altra se trasmessa senza indugio all'Istituzione competente.
Recupero di somme indebite, lingua, valuta e controversie
L'Istituzione che abbia pagato somme non dovute può chiederne il recupero tramite trattenuta su prestazioni dovute dall'altra Parte alla stessa persona. È prevista anche la compensazione di anticipi corrisposti in attesa dell'accertamento del diritto nell'altra Parte. Le Autorità e le Istituzioni possono comunicare in italiano, in ebraico o in inglese, e le domande non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte in una di tali lingue. Il pagamento avviene nella valuta della Parte che eroga la prestazione; in presenza di restrizioni valutarie devono essere adottate misure per garantire il trasferimento delle somme. Le controversie interpretative o applicative sono risolte dalle Autorità competenti e, se necessario, per via diplomatica.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e competenza operativa
L'Accordo non attribuisce diritti al pagamento di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore, ma consente di valorizzare i periodi assicurativi maturati prima del 1° dicembre 2015 ai fini dell'accertamento del diritto, purché la decorrenza della prestazione non sia anteriore a tale data. L'Accordo ha durata indeterminata e può essere denunciato con preavviso diplomatico di almeno 12 mesi, con effetto dal 31 dicembre; restano salvi i diritti acquisiti. Dal 1° dicembre 2015 le strutture territoriali devono applicare il nuovo testo utilizzando i formulari allegati alla circolare, provvisori in attesa dell'approvazione israeliana nell'ambito dell'Accordo amministrativo. Le domande dei residenti in Italia restano di competenza delle strutture territoriali INPS, mentre quelle dei residenti in Israele sono attribuite al polo specializzato INPS di Asti, i cui recapiti sono indicati nella circolare.
Punti principali
Sostituzione dello scambio di lettere e avvio del nuovo Accordo
Dal 1° dicembre 2015 il nuovo Accordo Italia-Israele sulla previdenza sociale sostituisce lo Scambio di lettere del 7 gennaio 1987 limitatamente alla legislazione applicabile e ai distacchi. L'Accordo, firmato il 2 febbraio 2010 e ratificato con legge n. 98 del 18 giugno 2015, introduce anche regole sulla totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici e include i dipendenti pubblici tra i soggetti tutelati.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L'Accordo si applica, salvo diverse previsioni, a chiunque sia o sia stato soggetto alla legislazione di una o entrambe le Parti, nonché ai familiari e superstiti. Per l'Italia riguarda l'assicurazione generale obbligatoria IVS, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata e i regimi esclusivi o sostitutivi per i dipendenti pubblici riferiti ai medesimi rischi. Per Israele si applica all'assicurazione per vecchiaia e superstiti e a quella per invalidità. Restano esclusi nuovi regimi o settori di sicurezza sociale e, tra le prestazioni, assegni sociali, prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale e, per l'Italia, l'integrazione al minimo salvo la disciplina dell'art. 16, par. 4.
Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni
L'Accordo garantisce parità di trattamento ai cittadini delle due Parti, ai rifugiati e agli apolidi e, per l'Italia, anche ai cittadini UE residenti nel territorio di una delle Parti, con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato di residenza. Le prestazioni sono in linea generale esportabili nello Stato dell'altra Parte. Fanno eccezione alcune prestazioni israeliane soggette a requisito di residenza in Israele: indennità per formazione professionale, assegno di sussistenza per vedove e orfani e assegno funerario. Per l'integrazione al trattamento minimo italiana sono richiesti i requisiti reddituali e almeno 520 settimane effettive di contribuzione, oltre alla residenza in Italia.
Regole sulla legislazione applicabile
La regola generale è il principio di territorialità: chi lavora nel territorio di una Parte è soggetto alla sua legislazione, anche se lavoratore o datore di lavoro risiedono nell'altra Parte. Se l'attività si svolge in entrambi i territori, si applica la legislazione della Parte di residenza. Per i lavoratori autonomi vale la legislazione della Parte di residenza, e se l'attività è svolta in entrambi gli Stati, essi sono trattati come se svolgessero tutte le attività nello Stato cui sono soggetti.
Dipendenti pubblici, distacco e categorie speciali
I dipendenti pubblici e le persone assimilate restano soggetti alla legislazione dell'Amministrazione di appartenenza, se già assicurati in tale regime prima dell'impiego nel territorio dell'altra Parte; analogo criterio vale per chi viene inviato da un'amministrazione pubblica. Il distacco temporaneo è consentito per un massimo di 24 mesi, prorogabile una sola volta per non più di altri 2 anni con autorizzazione delle Autorità/Istituzioni competenti di entrambe le Parti. I periodi di distacco maturati sotto lo scambio di lettere del 1987 si computano nel periodo complessivo, che non può superare 4 anni. Il personale viaggiante di imprese di trasporto o compagnie aeree segue la sede legale dell'impresa, salvo residenza nell'altra Parte; il personale a bordo nave segue in linea generale la bandiera, o la sede del datore se la nave batte bandiera terza.
Familiari al seguito e contributi
I familiari conviventi dei dipendenti pubblici, dei distaccati e dei lavoratori per i quali siano state concordate eccezioni seguono la stessa legislazione del lavoratore, purché non siano assoggettati all'altra Parte per propria attività. Le modalità di versamento dei contributi sono quelle previste dalla legislazione della Parte cui il lavoratore è soggetto.
Pensioni e totalizzazione dei periodi assicurativi
Per le prestazioni pensionistiche, i requisiti e le modalità di erogazione sono determinati dalla legislazione applicata dall'Istituzione che paga la prestazione. Se i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di una Parte sono inferiori a un anno, quella Parte non è tenuta a erogare la prestazione salvo che la sua legislazione consenta il diritto sulla sola base di tali periodi; tali periodi devono però essere considerati dall'altra Parte per il diritto e il calcolo. Per le pensioni israeliane di vecchiaia e ai superstiti, i periodi italiani non sovrapposti e successivi al 1° aprile 1954 sono totalizzabili; il calcolo avviene secondo il pro-rata se il diritto sorge solo grazie alla totalizzazione. Per le pensioni italiane di invalidità, vecchiaia e superstiti, si considerano anche i periodi israeliani non sovrapposti; per regimi speciali o professioni specifiche si totalizzano solo periodi equivalenti o della stessa professione.
Requisiti di residenza per prestazioni israeliane e disciplina dell'invalidità
Per la pensione israeliana di vecchiaia il richiedente deve essere residente in Israele o in Italia immediatamente prima del raggiungimento dell'età pensionabile. Anche la pensione ai superstiti richiede la residenza in uno dei due Stati per richiedente e dante causa al momento del decesso, salvo il caso in cui il dante causa fosse già titolare di pensione di vecchiaia. Per alcune prestazioni israeliane è richiesta la residenza in Israele. La pensione di invalidità israeliana richiede che la persona fosse residente in Israele prima dell'insorgere dell'invalidità; per le prestazioni destinate ai portatori di handicap e familiari vale la residenza in Israele per la durata del periodo di residenza. Una volta concessa, la pensione d'invalidità non è riesaminata se l'aggravamento è insorto mentre il beneficiario era residente all'estero.
Calcolo delle prestazioni italiane e integrazione al minimo
Se il diritto alla prestazione italiana matura con i soli periodi italiani, il calcolo avviene in regime autonomo/nazionale. Se il diritto nasce solo grazie alla totalizzazione con periodi israeliani, la pensione è liquidata in regime internazionale secondo il pro-rata. Quando il calcolo dipende da retribuzioni o contributi, si considerano solo quelli versati in base alla legislazione italiana. L'integrazione al trattamento minimo è possibile sulle pensioni liquidate in base all'Accordo solo se sono rispettati i requisiti reddituali e contributivi, inclusa la soglia di almeno 520 settimane effettive, e se il beneficiario risiede in Italia. Non è prevista la totalizzazione ai fini della prosecuzione volontaria.
Collaborazione amministrativa, domanda di prestazione e recuperi
Le Autorità competenti devono dare attuazione all'Accordo con un Accordo amministrativo, scambiarsi le informazioni necessarie e designare organismi di collegamento. Le Istituzioni si prestano assistenza reciproca a titolo gratuito, comunicando direttamente tra loro e con gli interessati o i loro rappresentanti. Le informazioni scambiate sono riservate e soggette alla legislazione delle Parti. Le esenzioni fiscali e dagli oneri previste dalle legislazioni nazionali si estendono anche ai documenti per l'applicazione dell'Accordo; i documenti non richiedono autenticazione diplomatica o consolare. Domande, notifiche e ricorsi presentati a un'Istituzione valgono alla stessa data anche presso l'altra, e la domanda presentata a una Parte è valida anche per l'altra se trasmessa senza indugio. È previsto il recupero di somme indebitamente erogate mediante trattenuta su importi dovuti dall'altra Parte.
Lingue, valuta, controversie, transitorio e competenze operative
Le comunicazioni possono avvenire nelle rispettive lingue ufficiali o in inglese, e le domande non possono essere respinte perché redatte in una di tali lingue. Le prestazioni sono pagate nella valuta della Parte che eroga, con misure idonee a garantire i trasferimenti anche in caso di restrizioni valutarie; se il beneficiario è nell'altra Parte, il pagamento è diretto. Le controversie sull'interpretazione o applicazione sono risolte dalle Autorità competenti e, se necessario, per via diplomatica. L'Accordo non conferisce diritti a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore, ma consente di valorizzare periodi precedenti ai fini del diritto, fermo restando che la decorrenza non può essere anteriore al 1° dicembre 2015. Le domande dei residenti in Italia restano di competenza delle strutture territoriali INPS, mentre quelle dei residenti in Israele sono attribuite al polo specialistico INPS di Asti; la circolare indica anche i formulari provvisori da utilizzare in attesa dell'Accordo amministrativo.
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