Circolare numero 197 del 02-12-2015
Il decreto legislativo n. 148 del 14.9.2015 contiene la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Sono abrogate, in tutto o in parte, le leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 92/2012. - Le disposizioni generali (titolo I, capo I), valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti: l’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata; l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio. - Per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II), la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo. - Il decreto legislativo in oggetto è in vigore dal 24 settembre 2015. Ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime indicazioni operative sul nuovo assetto della cassa integrazione introdotto dal d.lgs. n. 148/2015, con particolare attenzione alla CIGO. Vengono illustrati ambito soggettivo, requisiti dei lavoratori, misura delle prestazioni, limiti di durata, nozione di unità produttiva, contribuzione, modalità di domanda e concessione, pagamento diretto, compatibilità con malattia e condizionalità. Per la CIGS e per il regime contributivo addizionale esteso agli apprendisti professionalizzanti è rinviata a successive circolari. La circolare disciplina inoltre le decorrenze applicative e il regime transitorio per le domande e i periodi a cavallo dell’entrata in vigore.
Prime istruzioni sul riordino della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (d.lgs. n. 148/2015)
Riordino della disciplina della cassa integrazione e finalità della circolare
La circolare illustra le prime indicazioni applicative del d.lgs. n. 148/2015, che riordina in un testo unico la disciplina degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Il documento si concentra soprattutto sulle novità del Titolo I, rinviando a successive circolari gli aspetti attuativi relativi alla CIGS, all’estensione contributiva agli apprendisti professionalizzanti e al nuovo contributo addizionale.
Ambito soggettivo e lavoratori beneficiari
Il trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria può essere concesso ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, purché abbiano maturato almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva alla data di presentazione della domanda. Restano esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché gli apprendisti di alta formazione e ricerca.
La circolare precisa che il requisito dell’anzianità riguarda le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, e che vi rientrano anche ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria. In caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e in caso di subentro in appalto, il periodo utile si computa considerando anche il lavoro svolto presso il cedente o nell’attività appaltata. Per le domande di CIGO relative a eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, incluse le imprese industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, il requisito dei 90 giorni non è richiesto.
Estensione della tutela agli apprendisti professionalizzanti
La riforma estende la CIG agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Le specificità applicative dipendono dal tipo di impresa:
- se l’impresa accede alla sola CIGO, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente della CIGO;
- se l’impresa accede alla sola CIGS, gli apprendisti vi accedono soltanto nei casi di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 1, lett. b);
- se l’impresa può accedere sia alla CIGO sia alla CIGS, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente della CIGO.
La circolare aggiunge che, alla ripresa dell’attività lavorativa dopo sospensione o riduzione dell’orario, il periodo di apprendistato va prorogato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite, coerentemente con la finalità anche formativa del contratto.
Misura della prestazione e massimali
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Per il 2015 i massimali mensili sono fissati in:
- euro 971,71 se la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
- euro 1.167,91 se la retribuzione mensile di riferimento è superiore a euro 2.102,24.
Dal 1° gennaio 2016 gli importi sono rivalutati annualmente in base al 100% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Per le imprese del settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, i massimali sono incrementati del 20%.
Limiti di durata e regole di computo
La circolare evidenzia un importante cambiamento: per ciascuna unità produttiva la somma dei trattamenti ordinari e straordinari autorizzati non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese del settore edile e per quelle di escavazione e lavorazione di materiali lapidei il limite è di 30 mesi.
Ai fini del computo, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto si considerano solo per la parte successiva al 24 settembre 2015. Il criterio del quinquennio mobile viene applicato retrocedendo di 259 settimane a partire dalla prima settimana richiesta; se in quell’arco risultano già autorizzate 104 settimane, la prestazione non può essere riconosciuta, salvo le eccezioni previste dall’art. 22, comma 5.
Per la CIGO resta fermo anche il limite di 52 settimane in un biennio mobile. In aggiunta, le ore autorizzabili non possono eccedere un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda. La circolare fornisce anche esempi di cumulo e di calcolo per domande presentate a cavallo dell’entrata in vigore del decreto.
Unità produttiva: definizione e rilevanza operativa
Il concetto di unità produttiva è centrale per l’intera disciplina. La circolare lo definisce come la sede legale, lo stabilimento, la filiale o il laboratorio distaccato con autonoma organizzazione, cioè con capacità di svolgere e concludere un ciclo produttivo completo o una sua fase essenziale e con presenza continuativa di lavoratori. Non rientrano nella nozione i cantieri temporanei di breve durata, come quelli per lavori edili di breve durata o installazione di impianti.
L’unità produttiva è rilevante per:
- il requisito dei 90 giorni di anzianità;
- il calcolo dei limiti di durata CIGO;
- la determinazione dell’incremento del contributo addizionale;
- la competenza delle sedi INPS sulle istanze.
I dati dell’unità produttiva devono essere comunicati tramite le procedure telematiche INPS e il numero progressivo va indicato nel flusso UniEmens; se esiste una sola unità produttiva coincidente con la sede legale, il valore da riportare è "0". In prima applicazione, in attesa del completo adeguamento informatico, per l’istruttoria delle nuove istanze si considerano le unità dichiarate dall’azienda nella domanda CIG.
Contribuzione ordinaria e contributo addizionale
Per il finanziamento della CIGO, la circolare riporta le nuove aliquote contributive ordinarie:
- 1,70% per i dipendenti di imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per i dipendenti di imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- 4,70% per gli operai dell’industria e artigianato edile;
- 3,30% per gli operai dell’industria e artigianato lapidei;
- 1,70% per impiegati e quadri di edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per impiegati e quadri di edile e lapidei oltre 50 dipendenti.
Le nuove aliquote decorrono dal periodo di paga in corso al 24 settembre 2015, quindi dal mese di settembre 2015. Per gli apprendisti professionalizzanti la contribuzione ordinaria di finanziamento segue la stessa decorrenza.
Il contributo addizionale, introdotto in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, è modulato come segue:
- 9% fino a 52 settimane complessive in un quinquennio mobile;
- 12% oltre 52 settimane e fino a 104 settimane;
- 15% oltre 104 settimane.
Non è dovuto nei casi previsti dalla normativa richiamata, tra cui gli interventi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili e le ipotesi di imprese sottoposte a procedura concorsuale, oltre ad alcune fattispecie già previste dalla disciplina previgente. Per gli aspetti attuativi del nuovo contributo addizionale la circolare rinvia a un successivo intervento.
Erogazione, conguaglio, decadenza e rimborso
La regola generale resta quella dell’anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività, l’impresa può chiedere il rimborso tramite flusso UniEmens regolarizzatore.
Per i trattamenti richiesti dalla data di entrata in vigore del decreto o ancora pendenti a tale data, il conguaglio o il rimborso devono essere effettuati entro 6 mesi, decorrenza che si determina prendendo la data più tardiva tra:
- la data di entrata in vigore del decreto;
- la data del provvedimento di concessione;
- la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Decorso il termine decadenziale, il conguaglio non è più possibile neppure tramite flussi di regolarizzazione. La circolare chiarisce anche che per la CIGO il pagamento diretto al lavoratore può essere autorizzato dall’INPS in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, previa produzione della documentazione di cui all’allegato 2, e può essere richiesto già in domanda. Per la CIGS, invece, resta competente il Ministero del Lavoro. I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente; la versione cartacea, firmata dai lavoratori, deve essere conservata dall’azienda. Dal momento della circolare, nel quadro B del modello SR41, il campo data di assunzione deve riportare la data di ingresso nell’unità produttiva.
Cassa integrazione e malattia
La circolare conferma la prevalenza della CIG sulla malattia. Se la malattia insorge durante una sospensione totale dell’attività, il lavoratore continua a percepire la CIG e non deve comunicare lo stato di malattia. Se la malattia è antecedente alla sospensione, occorre distinguere tra:
- sospensione di tutto il personale dell’ufficio, reparto o squadra: il lavoratore entra in CIG dalla stessa data;
- mancata sospensione di tutto il personale: il lavoratore continua a percepire l’indennità di malattia, se spettante.
In caso di riduzione dell’orario, prevale invece l’indennità economica di malattia.
Condizionalità e attività lavorativa svolta durante la CIG
I lavoratori beneficiari per i quali sia programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in 12 mesi sono soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2015 e dovranno essere convocati dal centro per l’impiego per il patto di servizio personalizzato. La circolare prevede la creazione di un’apposita sezione nella banca dati percettori per la condivisione delle informazioni con le altre amministrazioni.
Viene ribadito il divieto di cumulo tra CIG e attività lavorativa autonoma o subordinata svolta durante il periodo di integrazione salariale: il trattamento non spetta per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto se non comunica tempestivamente alla sede territoriale INPS lo svolgimento dell’attività; ai fini dell’adempimento valgono anche le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro e, per la somministrazione, le comunicazioni UNILAV SOMM.
Procedimento di domanda, termini e semplificazioni operative
La domanda di CIGO deve indicare causa della sospensione o riduzione, durata presumibile, nominativi dei lavoratori coinvolti e ore richieste. Il termine per la presentazione all’INPS è di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, con esclusione del giorno iniziale e proroga al primo giorno lavorativo successivo se la scadenza cade in festività.
In caso di tardività, il trattamento non può essere riconosciuto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente. Se dalla tardiva o omessa domanda deriva un pregiudizio per i lavoratori, l’impresa deve corrispondere loro una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Per consentire l’avvio delle istruttorie in presenza dei nuovi requisiti, l’INPS ammette temporaneamente l’invio di un file CSV con i dati dei lavoratori interessati; l’allegato può essere trasmesso anche successivamente alla domanda, ma l’istruttoria inizia solo dopo la sua ricezione. In attesa della completa implementazione informatica, la decorrenza del trattamento si considera il lunedì della prima settimana richiesta; se il primo giorno di sospensione non coincide con il lunedì, l’azienda può indicare una diversa decorrenza con separata autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2016 la concessione della CIGO spetta alla sede INPS territorialmente competente, mentre le competenze sui ricorsi amministrativi restano invariate. I criteri di valutazione delle domande sono demandati a un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Decorrenza delle nuove disposizioni e regime transitorio
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 24 settembre 2015. Le nuove disposizioni si applicano, in via generale, ai trattamenti richiesti da tale data. Per la durata massima complessiva, i periodi richiesti prima dell’entrata in vigore si computano solo per la parte successiva a tale data.
Per la CIGO, le domande presentate dopo il 24 settembre 2015 ma riferite a eventi iniziati prima di tale data non sono soggette al nuovo requisito dei 90 giorni né alle nuove modalità di presentazione. Per gli eventi compresi tra il 24 settembre 2015 e il 2 dicembre 2015, ai soli fini del termine di presentazione, la circolare neutralizza il periodo e fa decorrere i 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Per gli eventi iniziati prima dell’entrata in vigore restano fermi i precedenti termini di presentazione.
La circolare segnala infine che è disponibile una nuova versione del tracciato CSV relativo ai lavoratori dell’unità produttiva, utile anche per il calcolo del limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile.
Punti principali
Riordino normativo e ambito della circolare
Il decreto legislativo n. 148/2015 unifica in un testo unico la disciplina degli ammortizzatori in costanza di rapporto, abrogando o modificando varie norme previgenti. La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del Titolo I, dedicato ai trattamenti di integrazione salariale, e richiama che il decreto è articolato in quattro titoli: trattamenti di integrazione salariale, fondi di solidarietà, contratti di solidarietà espansiva e disposizioni transitorie e finali.
Lavoratori beneficiari e anzianità di effettivo lavoro
Possono accedere alla CIGO e alla CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti, purché abbiano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché apprendisti di alta formazione e ricerca. L’anzianità si calcola sulle giornate di effettiva presenza, includendo ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria; in caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e di subentro nell’appalto si considera anche il periodo precedente presso il cedente o nell’attività appaltata. Per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, edilizia e lapidei industriali, il requisito dei 90 giorni non si applica.
Estensione della CIG agli apprendisti professionalizzanti
La riforma estende la tutela agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli apprendisti dipendenti da imprese che accedono alla CIGO beneficiano solo della CIGO; quelli di imprese che accedono solo alla CIGS sono destinatari della CIGS limitatamente alle crisi aziendali di cui all’art. 21, comma 1, lett. b); quelli di imprese che possono accedere sia a CIGO sia a CIGS ricevono esclusivamente la CIGO. In caso di sospensione o riduzione dell’orario, il periodo di apprendistato è prorogato in misura corrispondente alle ore di integrazione salariale fruite.
Misura del trattamento e massimali
L’integrazione salariale ordinaria e straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non lavorate, entro i limiti massimi mensili per il 2015: euro 971,71 se la retribuzione di riferimento è pari o inferiore a euro 2.102,24, ed euro 1.167,91 se superiore a tale soglia. Dal 1° gennaio 2016 tali importi e la retribuzione di riferimento sono adeguati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il settore edile e lapideo in caso di intemperie stagionali i massimali sono maggiorati del 20%.
Durata massima complessiva e limiti della CIGO
La durata massima complessiva degli interventi ordinari e straordinari per ciascuna unità produttiva è fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile, computando i periodi richiesti prima dell’entrata in vigore solo per la parte successiva a tale data. Per le imprese edili e per quelle di escavazione e lavorazione di materiali lapidei la durata massima complessiva è di 30 mesi. Per la CIGO resta inoltre fermo il limite di 52 settimane in un biennio mobile e il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con alcune eccezioni per eventi oggettivamente non evitabili e specifiche deroghe per i settori edile e lapideo.
Nozione di unità produttiva e adempimenti collegati
L’unità produttiva è il riferimento per l’anzianità, per i limiti di durata CIGO, per l’incremento del contributo addizionale e per la competenza delle sedi INPS. Essa coincide con sede legale, stabilimenti, filiali o laboratori autonomi, caratterizzati da autonomia organizzativa e funzionale e da un ciclo produttivo completo o di fase essenziale; non vi rientrano i cantieri temporanei di breve durata. I dati identificativi devono essere comunicati tramite le procedure telematiche INPS e il numero progressivo dell’unità produttiva va indicato nel flusso UniEmens; in prima applicazione, fino alla piena implementazione, si considerano le unità dichiarate nella domanda CIG.
Contribuzione ordinaria e contributo addizionale
Per la CIGO sono ridefinite le aliquote contributive ordinarie: 1,70% o 2,00% per le imprese industriali in base alla dimensione; 4,70% per gli operai dell’industria e artigianato edile; 3,30% per gli operai del lapideo; 1,70% o 2,00% per impiegati e quadri di edile e lapideo in base al numero di dipendenti. Le nuove misure decorrono dal periodo di paga in corso al 24 settembre 2015, quindi da settembre 2015. Il contributo addizionale è commisurato all’effettivo utilizzo: 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, 12% oltre tale soglia e fino a 104 settimane, 15% oltre 104 settimane. Non è dovuto in alcuni casi specifici, tra cui gli eventi oggettivamente non evitabili, le imprese sottoposte a procedura concorsuale e alcune ipotesi richiamate dalla normativa previgente; per l’estensione agli apprendisti e il dettaglio applicativo è annunciata una successiva circolare.
Erogazione delle prestazioni, conguagli e pagamento diretto
Di regola il trattamento è anticipato dall’impresa e conguagliato nella denuncia contributiva mensile; in caso di cessazione di attività è possibile il rimborso tramite flusso UniEmens regolarizzatore. Per i trattamenti richiesti dalla data di entrata in vigore del decreto o ancora pendenti a tale data, il conguaglio o il rimborso sono soggetti a un termine di decadenza di 6 mesi decorrente dalla data più tardiva tra: entrata in vigore del decreto, provvedimento di concessione e fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per la CIGO, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, l’INPS può autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, anche con assegno per il nucleo familiare se spettante, previa documentazione specifica; per la CIGS la competenza resta del Ministero del Lavoro. I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente e firmati dai lavoratori in cartaceo; dal momento della circolare, nel campo data di assunzione va indicata la data di ingresso nell’unità produttiva.
CIGO e malattia
È confermato il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. Se la malattia insorge durante una sospensione totale dell’attività lavorativa, il lavoratore continua a percepire la CIG. Se la malattia precede la sospensione, il lavoratore entra in CIG solo se tutto il personale dell’ufficio, reparto o squadra è sospeso; altrimenti continua a percepire l’indennità di malattia, se prevista. In caso di riduzione di orario, prevale l’indennità economica di malattia.
Condizionalità e divieto di cumulo con attività lavorativa
I lavoratori con sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario in 12 mesi sono soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2015 e alla convocazione presso il centro per l’impiego per il patto di servizio personalizzato. È ribadito il divieto di cumulo con attività autonoma o subordinata svolta durante la CIG: non spetta il trattamento per le giornate lavorate e il lavoratore decade se non comunica tempestivamente lo svolgimento dell’attività alla sede INPS. Le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro, comprese quelle delle imprese di somministrazione, valgono ai fini dell’adempimento.
Procedimento di domanda e concessione della CIGO
La domanda deve indicare la causa della sospensione o riduzione, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Il termine di presentazione è di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, con esclusione del giorno iniziale e proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in festività. In caso di tardiva presentazione, il trattamento non può essere riconosciuto per il periodo anteriore di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per consentire la verifica dei nuovi requisiti, la domanda può essere corredata da un file CSV con i dati dei lavoratori dell’unità produttiva; l’istruttoria inizia solo dopo la ricezione dell’allegato. Dal 1° gennaio 2016 la concessione della CIGO è attribuita alla sede INPS territorialmente competente, mentre la valutazione dei criteri specifici sarà definita con apposito decreto ministeriale.
Decorrenza e regime transitorio
Il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015. Le nuove disposizioni si applicano, in generale, alle integrazioni salariali richieste da tale data. Per la CIGO, le domande presentate dal 24 settembre 2015 relative a eventi iniziati prima di quella data non sono soggette al nuovo requisito dei 90 giorni né alle nuove modalità di domanda; restano applicabili le precedenti regole per le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore. Per gli eventi intervenuti tra il 24 settembre 2015 e il 2 dicembre 2015 è previsto un periodo neutralizzato ai soli fini del termine di 15 giorni, che decorre dalla pubblicazione della circolare. È inoltre precisato che, per gli eventi iniziati prima dell’entrata in vigore, restano fermi i precedenti termini di presentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 dic 2015Circolare numero 196 del 02-12-2015
- Circolare · 30 nov 2015Circolare numero 195 del 30-11-2015
- Circolare · 4 dic 2015Circolare numero 198 del 04-12-2015
- Circolare · 27 nov 2015Circolare numero 194 del 27-11-2015
- Circolare · 25 nov 2015Circolare numero 193 del 25-11-2015
- Circolare · 24 nov 2015Circolare numero 191 del 24-11-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →