Cassazione Penale, Sentenza n. 10197/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato otto motivi di ricorso sostanzialmente articolati in: 1) vizio di procedura e inesistenza della querela rispetto al reato di furto (art. 624 c.p.) contestato al capo C), con conseguente rilievo di improcedibilita; 2-3) dedotta errata applicazione normativa dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022 in tema di procedibilita e possibile qualificazione quale furto aggravato ai sensi del comma 7 dell'art. 625 c.p.; 4-5) censura sulla qualificazione del fatto di cui al capo A) come estorsione anziche esercizio arbitrario del diritto, atteso che la condotta sarebbe riconducibile a pretese per debito di natura lecita derivante da rapporti di lavoro; 6-7) contestazione della esclusione del tentativo di estorsione e della motivazione della Corte territoriale in ordine alla consegna controllata del denaro da parte della polizia giudiziaria e alla rilevanza del debito vantato; 8) inammissibilita e illegittimita dell'utilizzo di registrazioni/acquisizioni fonografiche effettuate dalla persona offesa su impulso o con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, per mancanza di autorizzazione giudiziaria (richiamo alla disciplina sulle intercettazioni).
La decisione
Il ricorso e stato rigettato nella sua totalita: la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati. In particolare: i primi tre motivi relativi alla procedibilita del reato di furto sono stati dichiarati inammissibili per tardivita della deduzione in cassazione e perche la risoluzione richiederebbe accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito; la Corte ha osservato che il reato contestato puo essere procedibile a querela anche se descritto come art. 624 c.p. o come fattispecie aggravata ex art. 625, comma 7, stante la sottrazione di cose custodite in un'autovettura e le modifiche del d.lgs. n.150/2022; i motivi 4 e 5, che miravano a ricollegare il fatto ad esercizio arbitrario anziche estorsione, sono stati ritenuti generici e tesi di fatto non confrontati con la ricca prova dichiarativa e intercettiva che indicava l'esistenza di un debito di droga; i motivi 6 e 7 sono stati ritenuti infondati in quanto la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sull'esclusione del tentativo di estorsione e sulla natura della consegna controllata; l'ultimo motivo relativo alla inutilizzabilita delle registrazioni e stato rigettato aderendo all'orientamento di legittimita secondo cui la registrazione effettuata da uno dei presenti, anche se su impulso o con strumenti della polizia giudiziaria, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento salvo che il privato abbia agito da agente provocatore. Conseguentemente, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata per la contestazione di furto; la Corte si e limitata a osservare che la fattispecie e stata descritta in modo da risultare procedibile a querela
art. 625 c.p., comma 7
Riferimento all'aggravante per furto commesso con violazione dell'abitazione o comunque per cose custodite in veicolo; la Corte ha rilevato che tale ricostruzione non incide sulla procedibilita ex officio in ragione delle modifiche normative
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2 comma 1 lett. b) n. 1
Norma richiamata dalla difesa per sostenere la necessita della querela sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che le modifiche non mutino l'esito quando la fattispecie e descritta come procedibile a querela e che la questione richiede accertamenti di fatto
artt. 129, 529, 179, 336 c.p.p.
Norme processuali richiamate nel motivo in relazione alla dedotta violazione di regole istruttorie e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o generiche o aventi natura di doglianza di merito
artt. 629, 393 c.p.
Riferimenti in tema di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto la qualificazione di estorsione congruente con la prova raccolta (debito di droga, minacce, modalita della pretesa)
art. 56 c.p.
Richiamato nei motivi che trattavano della eventuale tentata estorsione; la Corte ha ritenuto infondata la censura e congrua la motivazione del giudice di merito
artt. 191 e 234 c.p.p.
Norme richiamate in relazione alle captazioni e alla loro utilizzabilita; la Corte ha ritenuto le registrazioni effettuate da uno dei presenti utilizzabili come prova documentale alla luce dell'orientamento di legittimita
art. 266 c.p.p.
Norma sulle intercettazioni ambientali; la Corte ha distinto le registrazioni autonome di un partecipante dalle intercettazioni disciplinate dall'art. 266, ritenendo applicabile la regola di utilizzabilita delle registrazioni effettuate da chi partecipa al colloquio
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Eccezioni di rito che impongono accertamenti di fatto (es. natura formale dell'atto denunciativo o esistenza della querela) devono essere sollevate tempestivamente nel processo e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, salvo che non ricorrano condizioni di ammissibilita straordinarie
- La qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio legittimo di un credito) dipende dalla valutazione del compendio probatorio e dal confronto puntuale con le dichiarazioni e le intercettazioni: censure generiche che non affrontano gli elementi probatori risultano inammissibili
- Le registrazioni fonografiche effettuate da uno dei presenti possono essere utilizzate in dibattimento come prova documentale anche se realizzate su impulso o con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, salvo che il registrante abbia agito da agente provocatore inducendo il reato
- Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilita (es. d.lgs. n.150/2022) possono cambiare il regime di perseguibilita ma la loro applicazione alla fattispecie concreta richiede normalmente accertamenti di merito sulla descrizione del fatto e sulla documentazione, quindi vanno sollevate e sviluppate nei gradi di merito
- La Corte di cassazione ha funzione di controllo di legittimita e non puo sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie: richieste che implichino nuova valutazione delle prove saranno spesso dichiarate inammissibili o infondate
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