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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10197/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha articolato otto motivi di ricorso sostanzialmente articolati in: 1) vizio di procedura e inesistenza della querela rispetto al reato di furto (art. 624 c.p.) contestato al capo C), con conseguente rilievo di improcedibilita; 2-3) dedotta errata applicazione normativa dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022 in tema di procedibilita e possibile qualificazione quale furto aggravato ai sensi del comma 7 dell'art. 625 c.p.; 4-5) censura sulla qualificazione del fatto di cui al capo A) come estorsione anziche esercizio arbitrario del diritto, atteso che la condotta sarebbe riconducibile a pretese per debito di natura lecita derivante da rapporti di lavoro; 6-7) contestazione della esclusione del tentativo di estorsione e della motivazione della Corte territoriale in ordine alla consegna controllata del denaro da parte della polizia giudiziaria e alla rilevanza del debito vantato; 8) inammissibilita e illegittimita dell'utilizzo di registrazioni/acquisizioni fonografiche effettuate dalla persona offesa su impulso o con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, per mancanza di autorizzazione giudiziaria (richiamo alla disciplina sulle intercettazioni).

La decisione

Il ricorso e stato rigettato nella sua totalita: la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati. In particolare: i primi tre motivi relativi alla procedibilita del reato di furto sono stati dichiarati inammissibili per tardivita della deduzione in cassazione e perche la risoluzione richiederebbe accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito; la Corte ha osservato che il reato contestato puo essere procedibile a querela anche se descritto come art. 624 c.p. o come fattispecie aggravata ex art. 625, comma 7, stante la sottrazione di cose custodite in un'autovettura e le modifiche del d.lgs. n.150/2022; i motivi 4 e 5, che miravano a ricollegare il fatto ad esercizio arbitrario anziche estorsione, sono stati ritenuti generici e tesi di fatto non confrontati con la ricca prova dichiarativa e intercettiva che indicava l'esistenza di un debito di droga; i motivi 6 e 7 sono stati ritenuti infondati in quanto la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sull'esclusione del tentativo di estorsione e sulla natura della consegna controllata; l'ultimo motivo relativo alla inutilizzabilita delle registrazioni e stato rigettato aderendo all'orientamento di legittimita secondo cui la registrazione effettuata da uno dei presenti, anche se su impulso o con strumenti della polizia giudiziaria, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento salvo che il privato abbia agito da agente provocatore. Conseguentemente, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata per la contestazione di furto; la Corte si e limitata a osservare che la fattispecie e stata descritta in modo da risultare procedibile a querela

  • art. 625 c.p., comma 7

    Riferimento all'aggravante per furto commesso con violazione dell'abitazione o comunque per cose custodite in veicolo; la Corte ha rilevato che tale ricostruzione non incide sulla procedibilita ex officio in ragione delle modifiche normative

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2 comma 1 lett. b) n. 1

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere la necessita della querela sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che le modifiche non mutino l'esito quando la fattispecie e descritta come procedibile a querela e che la questione richiede accertamenti di fatto

  • artt. 129, 529, 179, 336 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nel motivo in relazione alla dedotta violazione di regole istruttorie e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o generiche o aventi natura di doglianza di merito

  • artt. 629, 393 c.p.

    Riferimenti in tema di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto la qualificazione di estorsione congruente con la prova raccolta (debito di droga, minacce, modalita della pretesa)

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nei motivi che trattavano della eventuale tentata estorsione; la Corte ha ritenuto infondata la censura e congrua la motivazione del giudice di merito

  • artt. 191 e 234 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle captazioni e alla loro utilizzabilita; la Corte ha ritenuto le registrazioni effettuate da uno dei presenti utilizzabili come prova documentale alla luce dell'orientamento di legittimita

  • art. 266 c.p.p.

    Norma sulle intercettazioni ambientali; la Corte ha distinto le registrazioni autonome di un partecipante dalle intercettazioni disciplinate dall'art. 266, ritenendo applicabile la regola di utilizzabilita delle registrazioni effettuate da chi partecipa al colloquio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Eccezioni di rito che impongono accertamenti di fatto (es. natura formale dell'atto denunciativo o esistenza della querela) devono essere sollevate tempestivamente nel processo e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, salvo che non ricorrano condizioni di ammissibilita straordinarie
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio legittimo di un credito) dipende dalla valutazione del compendio probatorio e dal confronto puntuale con le dichiarazioni e le intercettazioni: censure generiche che non affrontano gli elementi probatori risultano inammissibili
  • Le registrazioni fonografiche effettuate da uno dei presenti possono essere utilizzate in dibattimento come prova documentale anche se realizzate su impulso o con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, salvo che il registrante abbia agito da agente provocatore inducendo il reato
  • Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilita (es. d.lgs. n.150/2022) possono cambiare il regime di perseguibilita ma la loro applicazione alla fattispecie concreta richiede normalmente accertamenti di merito sulla descrizione del fatto e sulla documentazione, quindi vanno sollevate e sviluppate nei gradi di merito
  • La Corte di cassazione ha funzione di controllo di legittimita e non puo sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie: richieste che implichino nuova valutazione delle prove saranno spesso dichiarate inammissibili o infondate

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