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Sentenza

Sentenza n. 7652/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 764/2025 del 28.05.2025, del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 129/2023, notificata in data 29.05.2025, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202601425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 764/2025, notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero ad attribuirlo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ordinando l'attribuzione alla ricorrente del beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il giudice ha ritenuto rilevante l'inadempimento allegato e la mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecuzione, richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha inoltre precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. L'Amministrazione deve adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale interverrà entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta una ragione ostativa alla concessione dell'astreinte, nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato da eseguire.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento dell'astreinte è oggetto di valutazione discrezionale nel giudizio di ottemperanza; la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento è stata ritenuta ragione ostativa alla sua applicazione.

  • art. 4, comma 4, D.M. 55/2014

    È stato applicato per la liquidazione delle spese, in ragione dell'assenza di una fase istruttoria e cautelare e della mancata trattazione di specifiche questioni di fatto e di diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato riconosce una prestazione in favore del privato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione resistente, di chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato può condurre all'accoglimento della domanda di ottemperanza alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, prevedendone l'intervento in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La condanna all'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura adeguata e una ragione ostativa alla penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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