Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35138/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 novembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo il 13 marzo 2024 per lesioni personali stradali e per fuga e omissione di assistenza dopo un incidente, ai sensi dell’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche e applicato la riduzione per il rito, oltre alle statuizioni accessorie. Con un unico motivo, formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente ha contestato l’affermazione della responsabilità per le condotte di fuga e omissione di assistenza, sostenendo che il proprio stato di alterazione gli avrebbe impedito di comprendere di aver causato un incidente con persone ferite e di essersi allontanato. Ha quindi dedotto un difetto di accertamento dell’elemento soggettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse esaminato la questione della consapevolezza e motivato senza manifesta illogicità: il tasso alcolemico, pur considerevole, non imponeva di escludere automaticamente la capacità di percepire l’accaduto; inoltre, il percorso significativo compiuto dopo l’impatto senza ulteriori violazioni era stato ragionevolmente valorizzato come indice della capacità di orientarsi e rendersi conto della situazione. La censura mirava invece a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e non individuava una frattura logica della motivazione né un travisamento decisivo. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, cod. strada

    La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo del 13 marzo 2024, che aveva dichiarato Rossi Francesco colpevole dei reati di lesioni personali stradali, nonché le condotte di fuga e di omessa assistenza previste dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

    La disposizione è indicata quale fondamento della responsabilità per la condotta di fuga; la Corte ritiene non manifestamente illogica la valutazione di merito sulla consapevolezza dell’imputato.

  • art. 189, comma 7, cod. strada

    La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo del 13 marzo 2024, che aveva dichiarato Rossi Francesco colpevole dei reati di lesioni personali stradali, nonché le condotte di fuga e di omessa assistenza previste dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

    La disposizione è indicata quale fondamento della responsabilità per l’omessa assistenza; la Corte ritiene non manifestamente illogica la valutazione di merito sulla capacità dell’imputato di percepire la situazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare autonomamente gli elementi di fatto e le prove posti a fondamento della decisione di merito; il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica e alla tenuta logica della motivazione.
  • La presenza di un tasso alcolemico considerevole non impone, di per sé, di escludere la consapevolezza dell’incidente e delle sue conseguenze: tale elemento soggettivo va valutato in concreto sulla base delle circostanze accertate, tra cui la condotta tenuta dopo l’impatto.
  • La censura che sollecita una diversa lettura delle prove, senza indicare una manifesta illogicità della motivazione o un travisamento decisivo, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.